CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23448/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sazione avverso l’ordinanza in epigrafe data con cui la Corte d’appello di Palermo, infunzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto parzialmente l’istanza di applicazione delladisciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. tra i reati di cui alle sentenzeindicate nell’istanza medesima (limitatamente a due dei titoli definitivi indicati dalla difesa) e,per il resto, ha rigettato l’istanza;Che a fondamento del rigetto, in parte qua, dell’istanza il Giudice dell’esecuzione haritenuto che, anche considerando lo stato di tossicodipendenza del ricorrente, esso puòessere valorizzato solo per riconoscere la continuazione per i reati di ricettazione e di tentatofurto oggetto delle sentenze sub 2 e 3, ma ha escluso qualsivoglia collegamento tra dettostato di tossicodipendenza e gli altri reati, motivando in particolare quanto alle causali deireati di evasione, del reato di resistenza a pubblico ufficiale e dei reati di maltrattamenti elesioni in danno della compagna, escludendo motivatamente la sussistenza di un unicoprogramma unitario originariamente deliberato tra gli stessi; come pure il Giudice hamotivato il diniego della continuazione in relazione ai “gruppi di reati omogenei” (sentenzenn. 1, 4 e 5), ciò considerando che trattasi di fatti lontani nel tempo (2018, 2021, e 2022) esenza alcun collegamento l’uno con l’altro, in rilevato difetto dell’assolvimento dell’onere diallegazione di elementi specifici gravante sull’istante; Che il ricorso è stato propostoper motivi non consentiti in sede di legittimità perchériproduttivo di mere doglianze in punto di fatto, nonché di profili di censura giàadeguatamente vagliati e motivatamente disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudicedell’esecuzione e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base delprovvedimento impugnato e per motivi manifestamente infondati perché attinenti ad asseritidifetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione non emergenti dalprovvedimento impugnato;Che la dedotta censura che lamenta l’illegittimità del diniego della continuazione non siconfronta con il puntuale argomentare del giudice dell’esecuzione, del tutto logico edimmune dai lamentati vizi, il quale, nell’evidenziare la distanza cronologica tra gli episodiomogenei giudicati con le sentenze indicate nell’istanza e nell’evidenziare la causale deglialtri reati (evasione, resistenza, maltrattamenti) come pure l’eterogeneità delle violazioni, ladiversità di indole e di natura dei reati, ha motivatamente ritenuto insussistenti gli indicisintomatici di una medesimezza di disegno criminoso agli effetti dell’art. 81 cpv. cod. pen.stigmatizzando altresì l’assenza – rispetto a tali reati (e diversamente da quelli per i quali hainvece riconosciuto la continuazione) – di alcun elemento specifico e concreto posto asostegno dell’istanza ex art. 671 cod. proc. pen., dovendosi a tal fine ribadire che, secondola costante giurisprudenza di questa Corte:- l’unicità di disegno, egualmente necessario per il riconoscimento della continuazionein fase di cognizione e in fase esecutiva, postula un programma di condotte illecitepreviamente ideato e voluto e non si identifica con la semplice estrinsecazione di un generedi vita incline al reato (tra le più recenti, Sez. 2, n. 10033 del 7/12/2022, dep. 2023, Rv.284420-01; Sez. 3, n. 29855 del 31/1/2025, Calaiò, non mass.), giacché il programma di vitadelinquenziale del reo «esprime, invece, l'opzione del reo a favore della commissione di unnumero non predeterminato di reati, che, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili apriori nelle loro principali coordinate, rivelando una generale propensione alla devianza, chesi concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali»(Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615);- deve escludersi che una tale programmazione possa essere desunta sulla sola basedell'analogia dei singoli reati o del contesto in cui sono maturati, ovvero ancora della spinta adelinquere, tanto più se genericamente economica, non potendo confondersi il fine specifico,ovverosia il movente-scopo che individua una programmazione e deliberazione unitaria, conla tendenza stabilmente operante in un soggetto a risolvere i propri problemi esistenzialicommettendo reati (cfr. Sez. 1 n. 13205 del 30/01/2020, Sciacca, non mass.; Sez. 1, n.12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838-01), perché, in tal caso, la reiterazione dellacondotta criminosa è espressione di un programma di vita improntato al crimine e che dalcrimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva,l’abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso eopposto parametro rispetto a quello sotteso all’istituto della continuazione, ispirato al favorrei (Sez. 1, n. 25740 del 3/6/2025, Asan, non mass.; Sez. 5, n. 10917 del 12/1/2012,Abbassi, Rv. 252950-01);- un mero programma di reperire denaro in modo illecito è un proposito troppo scarnoper configurare il “medesimo disegno criminoso” di cui all’art. 81 cpv. cod. pen., che chiede,come si è evidenziato nella giurisprudenza di legittimità, che al momento della commissionedel primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali(Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01); - incombe sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina della continuazionel'onere di allegare elementi sintomatici della riconducibilità anche dei reati successivi a unapreventiva programmazione unitaria, onde evitare che il meccanismo sanzionatorio di cuiall'art. 81 cpv. cod. pen. si traduca in un automatico beneficio premiale conseguente allamera reiterazione del reato, rendendo evanescente la linea di demarcazione tracontinuazione e abitualità a delinquere (Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, dep. 2019,Bencivenga, Rv. 275451-01; conf. Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D’Amico, Rv. 267580-01);- la previsione normativa del parametro di valutazione dello stato di tossicodipendenzaai fini dell’applicazione della disciplina del reato continuato non stabilisce una presunzioneiuris tantum in ordine alla sussistenza dell’unicità del disegno criminoso relativamente ai reatiche servono all’approvvigionamento della droga o, comunque, di denaro per acquistarla(Sez. 5, n. 29845 del 7/7/2015, P. non mass.; Sez. 6, n. 22553 del 29/3/2017, Braguti, Rv.270391-01; Sez. 1, n. 49653 del 3/10/2014, Letizia, Rv. 261271-01), posto che la modificadell'art. 671 cod. proc. pen. non ha affatto introdotto un "nuovo" concetto di continuazioneper i tossicodipendenti: anche per tale categoria di autori di delitti, infatti, resta intonsa lanecessità che i reati siano avvinti da un "medesimo disegno criminoso", nel senso sopraenucleato (così, da ultimo, Sez. 1, n. 3949 del 07/01/2026, Catalano, non mass.), dovendoessere negata la richiesta continuazione qualora gli elementi addotti dalla difesa non sianoespressivi di un medesimo disegno criminoso, bensì di un’abitualità a delinquere perché ilgiudice dell’esecuzione non può - in quanto la norma dell'art. 671 cod. proc. pen., così comemodificata, non glielo consente - sostituire alla preventiva e unitaria programmazione deireati lo "stile di vita" del soggetto tossicodipendente;Che il ricorso è comunque inammissibile laddove deduce censure tese a sollecitareuna diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601), essendo inibite al giudice di legittimità la riletturadegli elementi fattuali posti a fondamento della decisione impugnata, nonché l’adozione dinuovi e diversi parametri di ricostruzione oggettiva e di valutazione dei fatti, che vengano inipotesi indicati dal ricorrente quali maggiormente plausibili, ovvero anche dotati di unamigliore attitudine esplicativa, rispetto a quelli sposati dal provvedimento impugnato (; Sez.U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944-01, ripresa da Sez. U, n. 6903 del27/5/2017, Aiello, in motiv. § 1; ex multis, Sez. 1, n. 40468 del 30/09/2025, Merendino, nonmass., Sez. 5, n. 29841 del 21/5/2025, A., non mass.; Sez. 3, n. 29232 del 10/7/2025,Lunetta, non mass.; Sez. 6, n. 43139 del 19/9/2019, Sessa, non mass.);Che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna delricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese delprocedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causadi inammissibilità, al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende, con oscuramento dei dati identificativi del ricorrente, avuto riguardo alla propriadedotta condizione, P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.