CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 16064/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di UDINEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, Tomaso EPIDENDIO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; dato avviso la difensore; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Udine, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato la sanzione sostituiva del lavoro di pubblica utilità per mesi quattro e giorni otto applicata a Dario TUZZOLINO con sentenza del medesimo Tribunale in data 22 settembre 2021 (mesi quattro di arresto ed euro 2.000 di ammenda, per il reato di cui all'art. 186 decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), rilevando l'inutilità della prestazione a causa del comportamento di scarsa serietà, partecipazione e collaborazione. 2. [OSCURATO:PERSONA] TUZZOLINO, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, denunciando la violazione di legge per mancata osservanza della valutazione degli obblighi connessi al lavoro di pubblica utilità e alla detrazione della porzione di pena derivante dalle limitazioni subite. In realtà, secondo la difesa, il giudice dell'esecuzione si è supinamente riportato alle laconiche non documentate e soggettive valutazioni dell'ente preposto che, nel dare atto che il condannato non ha fatto assenze, ha censurato la scarsa collaborazione e l'assenza di concreta utilità per l'opera svolta. D'altra parte, il periodo di lavoro svolto doveva comunque essere valutato, almeno parzialmente, in detrazione della pena inflitta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. La giurisprudenza di legittimità è costantemente orientata ad affermare che «la revoca della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 186, comma 9-bis, C.d.S. può essere disposta, non solo in caso di violazione degli obblighi connessi in senso stretto allo svolgimento del lavoro, ma anche per quei comportamenti colpevoli dell'agente, che, pur essendo formalmente estranei alla prestazione di pubblica utilità, si ripercuotono su di essa determinando la pratica impossibilità di prosecuzione della prestazione concordata con l'ente pubblico (Sez. 1, n. 34234 del 29/05/2015, Ferrari, Rv. 264155), Il dato normativo, infatti, ricollega l'estinzione del reato all'«effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità», tanto che il giudice dell'esecuzione può disporre la revoca, con ripristino della pena sostituita, «tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione». 2.1. Il giudice dell'esecuzione, nel dare atto che della «presenza fisica presso il Comune ... per l'arco temporale prescritto», ha però stigmatizzato l'«inutilità» della prestazione poiché TUZZOLINO, «lungi dall'avere integrato un vantaggio ha determinato piuttosto un rallentamento nella ordinaria operatività», richiamando le valutazione dell'ente secondo il quale il condannato «ha mantenuto un comportamento poco serio e consono al servizio ... non rispettando molto spesso gli orari e giornate di servizio ..., creando disagi». Il giudizio di inutilità della prestazione è improprio, poiché esclusivamente ricollegato alla prospettiva dell'ente, mentre tale valutazione non può limitarsi alla corrispettività, che è propria del solo lavoro dipendente, ma deve abbracciare la prospettiva entro cui si colloca la prestazione del lavoro di pubblica utilità, avente finalità risocializzante. Si tratta, in effetti, di valutazioni di merito, che trovano conforto nella relazione dell'ente preposto, che sono però caratterizzate da illogicità e contraddittorietà poiché il giudice dell'esecuzione da' contestualmente atto che il condannato non è mai risultato assente (il foglio delle presenze non riporta annotazioni di ritardi o assenze ingiustificate), sicché risulta essere stato a disposizione dell'ente per l'intero periodo. 3. Se, dunque, la critica del ricorso è idonea a superare il complessivo giudizio negativo sull'effettivo adempimento del lavoro di pubblica utilità, non di meno emerge l'errata interpretazione della legge per quanto riguarda la limitazione della libertà personale, comunque sofferta dal condannato, almeno secondo il foglio delle presenze al quale pure si riferisce il giudice dell'esecuzione. 3.1. La giurisprudenza ha chiarito che «la revoca della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, disposta per mancata osservanza delle prescrizioni, comporta il ripristino della sola pena residua, calcolata sottraendo dalla pena complessivamente inflitta il periodo di positivo svolgimento dell'attività, mediante i criteri di ragguaglio dettati dall'art. 58 D.Lgs. 28 agosto 2000, n.274» (Sez. 1, n. 32416 del 31/03/2016, Bergamini, Rv. 267456), poiché la limitazione della libertà personale subita da chi ha espletato attività lavorativa nell'interesse della collettività costituisce sanzione detentiva espiata e non, invece, misura alternativa alla carcerazione secondo la disciplina dettata per gli istituti previsti dall'ordinamento penitenziario. 3.2. Anche sotto tale profilo, dunque, il provvedimento impugnato è errato: esso non considera il parametro legale della entità della violazione e quello che si riferisce alla effettiva limitazione della libertà. Il Tribunale di Udine, giudice dell'esecuzione, avrebbe, dunque, dovuto accertare, con specifico riferimento all'attività svolta, se e in quale misura detta attività sia stata idonea, procedendo a determinare la parte di sanzione sostitutiva svolta, provvedendo quindi a detrarre, operato il ragguaglio, detta pena da quella originariamente inflitta. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio