CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 febbraio 2022
Cassazione n. 08395/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila negava l'estinzione ai sensi dell'art. 47, comma 12, Ord. pen., della pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] con riguardo al periodo dal 12 dicembre 2018 al 15 febbraio 2020 in cui lo stesso era stato sottoposto all'affidamento in prova al servizio sociale, la cui intera esecuzione era in seguito proseguita fino al 29 marzo 2021. 2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a cAu mezzo del proprio difensore, muovendo doglianze affidate a motivi, con le quali denuncia violazioni di legge e vizi della motivazione. 2.1. Il primo motivo deduce che la condotta in ragione della quale è stata negata l'estinzione della pena interveniva il 15 febbraio 2020 senza dar luogo alla revoca della misura alternativa, il cui percorso è stato poi ritenuto dal Tribunale, in modo del tutto contraddittorio, solo non pienamente soddisfacente. 2.2. Il secondo motivo rileva che non sono intervenute le necessarie valutazioni circa la gravità di detta condotta, che costituiva al più una singola inosservanza che andava considerata unitamente agli altri comportamenti nel periodo di esecuzione, a fronte dell'impossibilità oramai della revoca che poteva fare riconoscere in ogni caso il computo dell'espiazione di una parte della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate. 2. Dalla lettura della motivazione del provvedimento e del suo stesso dispositivo, è dato rilevare che il Tribunale della sorveglianza, provvedendo ai sensi dell'art. 47, comma 12, Ord. pen., ha dichiarato non estinta la pena solamente per un periodo, corrispondente a quello dal 12 dicembre 2018 al 15 febbraio 2020, avendo di conseguenza ritenuto l'estinzione, per valida espiazione, con riguardo al rimanente periodo di esecuzione della misura alternativa, corrispondente all'intervallo temporale dal 15 febbraio 2020 al 29 marzo 2021. Tanto in applicazione delle direttive impartite dalla sentenza della Sezioni Unite n. 10530 del 27/02/2002, Marola, Rv. 220878, che lo stesso provvedimento richiama e afferma di applicare attraverso la decisione adottata. 3. La motivazione del provvedimento mostra di avere concretamente fatto applicazione dei criteri di valutazione al riguardo fissati dalla suddetta pronunzia delle Sezioni Unite. Infatti, ai fini delle determinazioni sul quantum della pena da ritenere eseguita e di conseguenza di quella residua ancora da espiare, dà anzitutto prova di apprezzare la natura della violazione rivelatasi di maggiore rilievo, costituita dall'essersi il condannato il giorno 15 febbraio 2020 posto alla guida di un'auto senza la prescritta patente poiché revocata e dall'avere lo stesso provocato con tale condotta un sinistro stradale e successivamente fornito false generalità per nascondere le violazioni commesse. Il provvedimento cita poi altre condotte intervenute nei giorni 18 febbraio e 23 aprile 2020, in cui il condannato non veniva trovato in casa in occasione dei controlli delle forze dell'ordine. Fatti, questi, che avevano condotto al diniego della liberazione anticipata per il relativo periodo. Il Tribunale, inoltre, dà atto del comportamento tenuto per il resto dal condannato durante l'esecuzione della misura alternativa traendo indicazioni anche dai contenuti della relazione della UEPE che richiama, sì da condividere il giudizio secondo cui l'intera sottoposizione alla misura, nei termini in cui era intervenuta, manifestava una non completa adesione ai suoi scopi, con ricadute infine negative sul giudizio finale circa il buon esito ai fini dell'intera estinzione. 4. Le doglianze mosse nei due motivi del ricorso non si rapportano all'esatto contenuto della decisione, quando si soffermano solamente a considerare il tempo dell'esecuzione in relazione al quale è rimasta esclusa l'estinzione. Sicché, il percorso delle censure, esposto nei due motivi, non può dare conto della violazione dei principi operanti in tema di considerazione delle restrizioni subite e del comportamento complessivo del condannato, al fine di stabilire la quota della pena estinta e quella invece ancora da espiare. Né si comprende sulla base di quali regole la mancata contestazione di un certa violazione in sede di revoca dovrebbe precluderne poi la valutazione unitamente a tutte le altre informazioni che vanno considerate nel momento finale della decisione in ordine all'estinzione. Per il resto, si colgono rilievi che isolano certi passaggi della motivazione, che nel complesso ha invece adeguatamente spiegato, attraverso insindacabili apprezzamenti di merito, il significato attribuito sia ai fatti specifici via via esposti, sia all'intero comportamento tenuto dal condannato, come desunto dalla lettura delle pertinenti informazioni senza vincoli derivanti dai giudizi in corso. 4. Alla stregua di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso va dunque rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 3 febbraio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente