Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 71/1976
ECLI:IT:COST:1976:71
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
1. - Con ordinanza emessa il 16 maggio 1974, nel procedimento di
secondo grado conseguente all'impugnazione proposta
dall'Amministrazione delle finanze avverso la sentenza 25 luglio 1972
del tribunale di Palermo (che aveva affermato il diritto di [OSCURATO:PERSONA] e fratelli - succeduti al defunto [OSCURATO:PERSONA], in
rappresentanza della premorta figlia adottiva di lui [OSCURATO:PERSONA] - ad essere tassati, ai fini dell'imposta di successione, come
nipoti ex filio), l'adita Corte di appello di Palermo - ritenuto, in
premessa, che, nella specie, la tassazione, a termini della vigente
normativa, andava, invece, effettivamente operata (così come preteso
dall'Amministrazione appellante) con le aliquote stabilite per gli
estranei (non trovandosi gli eredi in relazione di parentela con il de
cuius, né tale relazione potendo discendere dal rapporto di adozione
intercorso tra l'autore della successione ed il genitore premorto degli
stessi eredi) - ha sollevato, in quanto a suo avviso rilevante e non
manifestamente infondata, questione di legittimità della normativa
sopradetta: individuata nell'art. 1, comma ultimo, del d.l.l. 8 marzo
1945, n. 90 (modificativo dell'art. 10 del r.d. 30 dicembre 1923, n.
3270).
La disposizione indicata - "per la parte in cui non prevede, in
correlazione al successivo art. 17 dello stesso r.d. 1923 ed
all'articolo unico della legge 20 novembre 1955 n. 1123, un eguale
trattamento fiscale dei discendenti dei figli legittimi e dei
discendenti dei figli adottivi del de cuius, che succedano a questo per
rappresentazione" - colliderebbe, invero, secondo il giudice a quo, con
il precetto costituzionale dell'art. 3 della Costituzione.
2. - Nel giudizio innanzi a questa Corte non vi è stata
costituzione di parti né intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri.
:
1. - Dispone l'ultimo comma del d.l.l. 8 marzo 1945, n. 90 (sulle
imposte sulle successioni e donazioni, modificativo del r.d. 30
dicembre 1923, n. 3270), che "l'erede che viene alla successione per
diritto di rappresentazione deve l'imposta nella misura che risulta
dalla applicazione delle aliquote corrispondenti al grado di parentela
esistente fra l'erede stesso e l'autore della successione".
Ora, secondo il giudice a quo (che in ciò condivide l'assunto
dell'Amministrazione appellante), poiché nessun rapporto di parentela,
in realtà, si instaurerebbe (in virtù dell'adozione) tra adottante e
discendenti dell'adottato, si avrebbe, conseguentemente, che - nel
caso, in particolare, di successione per rappresentazione dei
discendenti dell'adottato nei confronti dell'adottante defunto - la
tassazione andrebbe operata con applicazione delle aliquote previste
per gli estranei (o, comunque, corrispondenti al grado di parentela
che, a prescindere dal rapporto di adozione tra de cuius e
rappresentato, eventualmente, per altra via sussista tra gli eredi e
l'autore della successione).
Diversamente, nell'ipotesi di trasmissione che si verifichi "a
favore dei discendenti dei figli legittimi", varrebbe il più
favorevole trattamento stabilito per i "discendenti in linea retta" del
de cuius.
La Corte di appello di Palermo denuncia appunto tale disparità di
trattamento che, sotto il profilo fiscale, si verificherebbe tra
discendenti dell'adottato e discendenti dei figli legittimi (che
succedano al de cuius ex art. 467 cod. civ.).
La questione si puntualizza - come in narrativa detto nella
impugnazione dell'art. 1, ultimo comma, del d.l.l. 1945 n. 90 (letto in
correlazione all'art. 17 r.d. 1923 n. 3270 ed all'articolo unico della
legge 1955 n. 1123) per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
2. - La questione non è fondata.
A norma dell'art. 300 cpv. del codice civile - la legittimità del
quale non è posta in discussione - deve, infatti, escludersi che
sussista (al di fuori delle eccezioni di cui agli artt. 87, lett. a,
468 del codice civile, che, però, non riguardano la fattispecie
disciplinata dalla normativa impugnata) "alcun rapporto civile tra
l'adottante e la famiglia dell'adottato".
La posizione, in particolare, dei discendenti dell'adottivo nei
confronti dell'adottante risulta quindi - proprio per l'inesistenza tra
tali soggetti di un qualsiasi vincolo familiare - evidentemente non
omogenea rispetto alla situazione che intercorre tra genitore e
discendenti del proprio figlio, la quale, invece, si incentra su un
vero e proprio rapporto di parentela in linea retta (ex art. 74 cod.
civ.).
Epperò deve conseguentemente allora ritenersi che non
irrazionalmente - sul presupposto di tale rilevata diversità di
situazione - ha operato il legislatore tributario, stabilendo, ai fini
del pagamento dell'imposta successoria, aliquote differenziate per i
discendenti, rispettivamente, dei figli legittimi e degli adottivi, che
succedano al de cuius per rappresentazione.
Né tale disciplina viene, d'altra parte, in contraddizione con la
assimilazione (disposta dalla sopravvenuta legge n. 1123 del 1955) del
trattamento fiscale degli adottivi a quello dei figli legittimi, nel
caso di successione diretta; giacché l'unificazione delle aliquote si
giustifica, in tale ultimo caso, in considerazione proprio
dell'esistenza, tra adottante ed adottato, di una relazione -
equivalente a quella di parentela (che intercorre tra genitore e
figlio) - dipendente dal vincolo appunto (di natura civile)
dell'adozione: vincolo che, come già detto, non si estende, però, ai
discendenti (ed alla famiglia in genere) dell'adottato.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1, ultimo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 8
marzo 1945, n. 90, recante "modificazioni delle imposte sulle
successioni e sulle donazioni" (in correlazione all'art. 17 del r.d. 30
dicembre 1923, n. 3270, ed all'articolo unico della legge 20 novembre
1955, n. 1123), sollevata, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe indicata.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1976.
F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
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[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere