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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 2022

Cassazione n. 44504/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2019 del [OSCURATO:PERSONA] di NAPOLI Oato avviso --gré--p—aTtV, udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; O-M [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa il 21 dicembre 2021 il Tribunale di Napoli trasmetteva a questa Corte di Cassazione, previa qualificazione in ricorso, l'appello proposto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Napoli in data 28.10.2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Abdelatif.

2. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché l'atto è stato proposto da difensore non abilitato al patrocinio innanzi questa Corte di Cassazione.

Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e , in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione delia causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila .

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 26 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2019 del [OSCURATO:PERSONA] di NAPOLI Oato avviso --gré--p—aTtV, udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; O-M [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 21 dicembre 2021 il Tribunale di Napoli trasmetteva a questa Corte di Cassazione, previa qualificazione in ricorso, l'appello proposto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Napoli in data 28.10.2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Abdelatif. 2. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché l'atto è stato proposto da difensore non abilitato al patrocinio innanzi questa Corte di Cassazione. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e , in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione delia causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila . P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 26 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 44504/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris