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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 luglio 2022

Cassazione n. 32621/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di RAVENNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Ravenna, quale giudice di appello avverso le decisioni del giudice di pace, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Giudice di Pace di quella stessa città in data 14 gennaio 2021 (depositata il 26 gennaio 2021) - che aveva condannato l'appellante alla pena di giustizia per i reati di cui agli artt. 582 e 612 cod. pen. -, in quanto pervenuta alla Cancelleria del medesimo Tribunale in data 2 marzo 2021, scaduto, dunque (il 1 marzo 2021), il termine per impugnare.

2. Con il ministero del difensore [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, censurando il provvedimento per violazione dell'art. 583, comma 2, cod. proc. pen., sul rilievo che il Tribunale aveva errato nel non considerare perfezionata l'impugnazione alla data di spedizione dell'atto, che aveva avuto luogo, a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno, in data 26 febbraio 2021.

3. Con requisitoria in data 28 maggio 2022, il Procuratore Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo che l'ordinanza impugnata sia annullata senza rinvio, con restituzione degli atti al Tribunale di Ravenna per la valutazione nel merito dell'atto di appello.

4. Tramite PEC in data 24 maggio 2022 il difensore del ricorrente ha avanzato richiesta di trattazione orale del ricorso, che è stata, tuttavia, respinta in quanto non prevista per l'esame del ricorso in camera di consiglio ex art. 611 cod. proc. pen.. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

1. Quanto dedotto dal ricorrente trova riscontro negli att processuali.

L'atto di appello nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato, infatti, depositato nei termini, in quanto spedito con raccomandata con ricevuta di ritorno (in atti già al giudice di appello) in data 26 febbraio 2021, quindi prima dello spirare del termine ultimo, indicato dal Tribunale di Ravenna nel 1 marzo 2021.

2. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza ri. 8 del 11/05/1993 (dep. 07/07/1993), [OSCURATO:PERSONA], Rv. 193750, hanno chiarito che la spedizione dell'atto di impugnazione ex art. 583, comma 2, cod. proc. pen., tramite raccomandata, non costituisce un terzo tipo di presentazione dell'impugnazione, in aggiunta a quelli stabiliti ai commi 1 e 2 dell'art. 582 cod. proc. pen., ma disciplina P una particolare modalità di presentazione dell'atto: in tal caso - hanno affermato -: «l'impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata>> (art. 583, comma 2, cod. proc. pen.).

3. Poiché a tale principio di diritto il giudice censurato ha dimostrato di non essersi attenuto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Ravenna per quanto di competenza.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Ravenna per quanto di competenza.

Così deciso il 1 luglio 2022 Il Consigliere e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di RAVENNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Ravenna, quale giudice di appello avverso le decisioni del giudice di pace, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Giudice di Pace di quella stessa città in data 14 gennaio 2021 (depositata il 26 gennaio 2021) - che aveva condannato l'appellante alla pena di giustizia per i reati di cui agli artt. 582 e 612 cod. pen. -, in quanto pervenuta alla Cancelleria del medesimo Tribunale in data 2 marzo 2021, scaduto, dunque (il 1 marzo 2021), il termine per impugnare. 2. Con il ministero del difensore [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, censurando il provvedimento per violazione dell'art. 583, comma 2, cod. proc. pen., sul rilievo che il Tribunale aveva errato nel non considerare perfezionata l'impugnazione alla data di spedizione dell'atto, che aveva avuto luogo, a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno, in data 26 febbraio 2021. 3. Con requisitoria in data 28 maggio 2022, il Procuratore Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo che l'ordinanza impugnata sia annullata senza rinvio, con restituzione degli atti al Tribunale di Ravenna per la valutazione nel merito dell'atto di appello. 4. Tramite PEC in data 24 maggio 2022 il difensore del ricorrente ha avanzato richiesta di trattazione orale del ricorso, che è stata, tuttavia, respinta in quanto non prevista per l'esame del ricorso in camera di consiglio ex art. 611 cod. proc. pen.. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Quanto dedotto dal ricorrente trova riscontro negli att processuali. L'atto di appello nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato, infatti, depositato nei termini, in quanto spedito con raccomandata con ricevuta di ritorno (in atti già al giudice di appello) in data 26 febbraio 2021, quindi prima dello spirare del termine ultimo, indicato dal Tribunale di Ravenna nel 1 marzo 2021. 2. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza ri. 8 del 11/05/1993 (dep. 07/07/1993), [OSCURATO:PERSONA], Rv. 193750, hanno chiarito che la spedizione dell'atto di impugnazione ex art. 583, comma 2, cod. proc. pen., tramite raccomandata, non costituisce un terzo tipo di presentazione dell'impugnazione, in aggiunta a quelli stabiliti ai commi 1 e 2 dell'art. 582 cod. proc. pen., ma disciplina P una particolare modalità di presentazione dell'atto: in tal caso - hanno affermato -: «l'impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata>> (art. 583, comma 2, cod. proc. pen.). 3. Poiché a tale principio di diritto il giudice censurato ha dimostrato di non essersi attenuto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Ravenna per quanto di competenza. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Ravenna per quanto di competenza. Così deciso il 1 luglio 2022 Il Consigliere e
Sentenza Cassazione n. 32621/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris