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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 settembre 2025

Cassazione n. 27289/2025

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2661/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] -AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, domiciliat a ex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

ROMA n. 3049/2022 depositata il 30/06/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ricorso depositato il 27/03/2017, il sig. [OSCURATO:PERSONA] impugnava innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma, l’estratto di ruolo e le seguenti cartelle di pagamento: 1) 09720060108849669000; 2) 09720150201600529000; 3) 09720150166601692000; 4) 09720150007923274000; 5) 09720150126313890000, lamentando la mancata e/o irrituale notificazione delle stesse, con conseguente decorso dei termini di prescrizione, oltre ad alcune irregolarità formali.

2. Il giudizio di primo grado si concludeva con l’accoglimento del ricorso, come disposto dalla sentenza n. 20602/2018, adottata dalla CTP di Roma, la quale riteneva indimostrato l’invio della seconda raccomandata necessaria al perfezionamento ex art. 140 c.p.c. della notifica delle menzionate cartelle di pagamento.

3. L’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate - Riscossione è stato egualmente respinto dalla CTR del Lazio, con la decisione impugnata.

4. L’ufficio ha proposto ricorso per cassazione sulla scorta di un motivo di impugnazione, mentre il contribuente è rimasto intimato.

5. E’ stata, quindi, fissata udienza in camera di consiglio per il successivo 10 settembre 2025, senza deposito di memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il motivo di ricorso è così indicato dalla parte ricorrente: 1) Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché degli artt. 140 c.p.c., 60 d.P.R. n. 600 del 1973 e 26 d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per travisamento della prova da parte della C.T.R. circa la ritualità della notifica delle cartelle di pagamento n. 09720150201600529000, 09720150166601692000, 09720150007923274000, 09720150126313890000.

L’ufficio ha dato atto che, nelle more, vi è stato uno sgravio per l’ulteriore cartella inizialmente oggetto del giudizio.

2. Tanto premesso, a i fini della decisione del ricorso occorre rilevare d’ufficio l’inammissibilità dell’impugnativa dell’estratto di ruolo ab origine proposta dal contribuente.

Per brevità si ricorda che, con riguardo all’applicabilità del nuovo comma 4-bis dell’art. 12, d.P.R. n. 602/1973 in relazione agli estratti di ruolo rilasciati antecedentemente all’entrata in vigore della novella legislativa, le Sezioni Unite di questa Corte hanno già avuto modo di pronunciarsi, affermando che in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art. 3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla

I. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata; la decisione nomofilattica ha altresì rilevato che sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione» (v.

Cass. civ., SS.UU., Sent. n. 26283 del 6 settembre 2022).

Attraverso la norma in questione, a ben vedere, il legislatore ha regolato gli specifici casi di azione “diretta”, stabilendo quando l’invalida notificazione della cartella ingeneri il bisogno di tutela giurisdizionale: la disciplina sopravvenuta, quindi, si applica ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia del provvedimento, che è ancora da compiere.

In definitiva, ciò che rileva è la natura dell’estratto di ruolo (mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella), il quale è un atto meramente interno, non impositivo e, di conseguenza, non “lesivo” di per sé.

Sulla base di tale osservazione preliminare, “proprio perché nei casi in cui si contestino il ruolo e/o la cartella o l'intimazione di pagamento non notificate o invalidamente notificate, conosciute perché risultanti dall'estratto di ruolo, l'esercizio della pretesa tributaria non emerge da alcun atto giuridicamente efficace, l'azione è da qualificare di accertamento negativo” (in termini, Cass. civ. n. 3990/20, punto 2.6).

E, in quanto tale, essa, in considerazione della struttura impugnatoria del giudizio tributario, è improponibile (Cass., sez. un., n. 24011/07; sez. un., n. 21890/09; di nuovo, Cass. civ., SS.UU., Sent. n. 26283 del 6 settembre 2022).

Di conseguenza, la natura tassativa dei casi previsti dalla nuova disciplina ne preclude un’applicazione analogica ovvero estensiva; non provocando, comunque, alcuna compressione dell’effettività della tutela giurisdizionale, dato che «anche laddove la notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento sia stata omessa o sia invalida, vi è sempre un giudice che può pronunciarsi sulle doglianze avanzate dal contribuente che impugni l'atto successivo, pur se esecutivo, o alternativo all'esecuzione» (v.

Cass. civ., sez.

V, Ord. n. 6857 del 07 marzo 2023).

Alla luce dei principi richiamati, il ricorso risulta inammissibile.

Come affermato da ultimo da Sez. 2, ord. n. 29729 del 26/10/2023 - Rv. 669211 – 01, infatti, ai sensi dell'art. 12, comma 4 - bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, conv. dalla l. n. 215 del 2021), è inammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo in ragione della dedotta invalidità della notifica della cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, salvo che il debitore dimostri la sussistenza di un interesse ad agire come delineato nella menzionata disposizione, con riferimento alla ricorrenza di un pregiudizio determinato dall'iscrizione a ruolo per la partecipazione a una procedura di appalto in forza delle previsioni del codice dei contratti pubblici, o per la riscossione di somme dovute da soggetti pubblici o per la perdita di un beneficio nei rapporti con la pubblica amministrazione, la cui esistenza dev'essere valutata al momento della pronuncia. (Negli stessi termini si veda anche Cass. civ., sez.

V, n. 30952/2024).

Nella fattispecie in esame, nessuna di tali condizioni, atte a giustificare un interesse ad agire immediato da parte del contribuente, è stata dedotta.

Per completezza, si pongono due ulteriori considerazioni.

3. Occorre in primo luogo considerare che con la sentenza n. 190 depositata il 17 ottobre 2023, la Corte Costituzionale si è pronunciata in merito alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 4-bis, del DPR 29 settembre 1973, n. 602 recante le disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, così come modificato dall'art. 3-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, ritenendo inammissibili le questioni sollevate dal giudice a quo.

Successivamente, inoltre, è stato emanato il d.lgs. n. 110 del 29 luglio 2024, che ha riformulato parzialmente il citato comma 4 bis, stabilendo che “l’estratto di ruolo non è impugnabile.

Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all’articolo 48-bis del presente decreto; c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione; d) nell’ambito delle procedure previste dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati; f) nell’ambito della cessione dell’azienda, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”.

Tale ius superveniens è comunque irrilevante nel caso di specie, non essendo mai stati dedotti nelle fasi di merito pregiudizi riconducibili alle ipotesi di legge, ma essendosi limitato il contribuente ad affermare (vds. anche comparsa di costituzione in appello) che il proprio interesse è riconducibile ad un’asserita azione di accertamento dell’inesistenza del credito tributario, senza che sia statoindicato un nocumento immediato ad un proprio bene della vita derivante dal diniego di impugnabilità dell’estratto che, come ricordato, è un semplice atto amministrativo che lascia inalterata la possibilità per il contribuente di insorgere nei confronti di eventuali atti di riscossione, ove fossero fondati i dedotti vizi di notificazione delle cartelle indicate.

3.1. In secondo luogo, occorre richiamare quanto affermato dalla recentissima decisione delle Sezioni unite civili, resa con sentenza n. 24172 del 29 agosto 2025, la quale ha stabilito che qualora il giudice di primo grado abbia deciso la controversia nel merito, omettendo di pronunciare espressamente su un vizio processuale rilevabile d’ufficio (in base alla norma del processo o desumibile dallo scopo di interesse pubblico, indisponibile dalle parti, sotteso alla norma processuale che stabilisce un requisito formale, prescrive un termine di decadenza o prevede il compimento di una determinata attività), la parte che abbia interesse a far valere detto vizio è onerata di proporre, nel grado successivo, impugnazione sul punto, la cui omissione determina la formazione del giudicato interno sulla questione processuale in applicazione del principio di conversione del vizio in motivo di gravame ex art. 161, comma primo, c.p.c., rimanendo precluso tanto al giudice del gravame, quanto alla Corte di cassazione, il potere di rilevare, per la prima volta, tale vizio ex officio.

A tale regola si sottraggono, così da consentire al giudice dei gradi successivi di esercitare il potere di rilievo officioso, i vizi processuali rilevabili, in base ad espressa previsione legale, “in ogni stato e grado” e i vizi relativi a questioni “fondanti”, la cui omessa rilevazione si risolverebbe in una sentenza inutiliter data, ovvero le ipotesi in cui il giudice abbia esternato la propria decisione come fondata su una ragione più liquida, che impedisce di ravvisare una decisione implicita sulla questione processuale implicata).

Orbene, fra i vizi “fondanti” che l’organo di nomofilachia ha fatto salvi e che sono, quindi, rilevabili ex officio anche in difetto di impugnazione specifica senza che su di essi si formi il giudicato vi è proprio la sussistenza del requisito dell’interesse ad agire, che condiziona la stessa utile possibilità di adire l’autorità giudiziaria, secondo la norma fondante di cui all’art. 100 c.p.c., in forza della quale “per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse”.

Come si è rilevato in dottrina l’interesse ad agire riguarda il merito inteso come bisogno di tutela giurisdizionale che deve emergere dall’affermazione dei fatti costitutivi e dei fatti lesivi del diritto.

Certamente, tale interesse si declina in modo peculiare nei giudizi che – come quello tributario – assumono una valenza specificamente impugnatoria e che, come già sopra si è osservato, non è dato ravvisare nell’impugnazione dell’estratto di ruolo, atteso che in esso non si esprime alcuna pretesa impositiva.

Proprio per tale motivo, anche il più recente legislatore del d.lgs. n. 110 del 29 luglio 2024, ha preteso che il ricorrente debba indicare delle specifiche situazioni che – ab externo – palesano l’interesse del ricorrente ad una domanda di giustizia che, altrimenti, si risolverebbe in un mero giudizio di accertamento negativo in quest’ambito, di natura sostanzialmente anticipatoria e privo di rilievo sotto il profilo della enucleazione di un concreto bene della vita minacciato o inciso dal solo estratto di ruolo.

Ne deriva che, nel caso di specie, in cui il giudice di secondo grado ha ritenuto erroneamente assorbita la doglianza della ricorrente, che aveva contestato, con specifico motivo di appello, l’ammissibilità dell’impugnativa dell’estratto di ruolo, deve essere rilevata l’inammissibilità dell’originario ricorso per lo ius superveniens, in assenza di un giudicato esplicito sul punto.

4. In definitiva, la rilevata questione importa la cassazione della decisione impugnata e ai sensi dell’art. 382 terzo comma c.p.c. va dichiarata l’inammissibilità dell’impugnazione proposta dalla contribuente.

Le spese dell’intero giudizio vanno compensate, atteso l’andamento dei gradi di merito, il rilievo officioso della questione di diritto pregiudiziale di cui sopra si è illustrato la portata ed il carattere sopravvenuto della disposizione su cui la medesima si fonda.

P.Q.M La Corte, cassa la decisione impugnata per quanto in motivazi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2661/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] -AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, domiciliat a ex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ROMA n. 3049/2022 depositata il 30/06/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso depositato il 27/03/2017, il sig. [OSCURATO:PERSONA] impugnava innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma, l’estratto di ruolo e le seguenti cartelle di pagamento: 1) 09720060108849669000; 2) 09720150201600529000; 3) 09720150166601692000; 4) 09720150007923274000; 5) 09720150126313890000, lamentando la mancata e/o irrituale notificazione delle stesse, con conseguente decorso dei termini di prescrizione, oltre ad alcune irregolarità formali. 2. Il giudizio di primo grado si concludeva con l’accoglimento del ricorso, come disposto dalla sentenza n. 20602/2018, adottata dalla CTP di Roma, la quale riteneva indimostrato l’invio della seconda raccomandata necessaria al perfezionamento ex art. 140 c.p.c. della notifica delle menzionate cartelle di pagamento. 3. L’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate - Riscossione è stato egualmente respinto dalla CTR del Lazio, con la decisione impugnata. 4. L’ufficio ha proposto ricorso per cassazione sulla scorta di un motivo di impugnazione, mentre il contribuente è rimasto intimato. 5. E’ stata, quindi, fissata udienza in camera di consiglio per il successivo 10 settembre 2025, senza deposito di memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo di ricorso è così indicato dalla parte ricorrente: 1) Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché degli artt. 140 c.p.c., 60 d.P.R. n. 600 del 1973 e 26 d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per travisamento della prova da parte della C.T.R. circa la ritualità della notifica delle cartelle di pagamento n. 09720150201600529000, 09720150166601692000, 09720150007923274000, 09720150126313890000. L’ufficio ha dato atto che, nelle more, vi è stato uno sgravio per l’ulteriore cartella inizialmente oggetto del giudizio. 2. Tanto premesso, a i fini della decisione del ricorso occorre rilevare d’ufficio l’inammissibilità dell’impugnativa dell’estratto di ruolo ab origine proposta dal contribuente. Per brevità si ricorda che, con riguardo all’applicabilità del nuovo comma 4-bis dell’art. 12, d.P.R. n. 602/1973 in relazione agli estratti di ruolo rilasciati antecedentemente all’entrata in vigore della novella legislativa, le Sezioni Unite di questa Corte hanno già avuto modo di pronunciarsi, affermando che in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art. 3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla I. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata; la decisione nomofilattica ha altresì rilevato che sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione» (v. Cass. civ., SS.UU., Sent. n. 26283 del 6 settembre 2022). Attraverso la norma in questione, a ben vedere, il legislatore ha regolato gli specifici casi di azione “diretta”, stabilendo quando l’invalida notificazione della cartella ingeneri il bisogno di tutela giurisdizionale: la disciplina sopravvenuta, quindi, si applica ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia del provvedimento, che è ancora da compiere. In definitiva, ciò che rileva è la natura dell’estratto di ruolo (mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella), il quale è un atto meramente interno, non impositivo e, di conseguenza, non “lesivo” di per sé. Sulla base di tale osservazione preliminare, “proprio perché nei casi in cui si contestino il ruolo e/o la cartella o l'intimazione di pagamento non notificate o invalidamente notificate, conosciute perché risultanti dall'estratto di ruolo, l'esercizio della pretesa tributaria non emerge da alcun atto giuridicamente efficace, l'azione è da qualificare di accertamento negativo” (in termini, Cass. civ. n. 3990/20, punto 2.6). E, in quanto tale, essa, in considerazione della struttura impugnatoria del giudizio tributario, è improponibile (Cass., sez. un., n. 24011/07; sez. un., n. 21890/09; di nuovo, Cass. civ., SS.UU., Sent. n. 26283 del 6 settembre 2022). Di conseguenza, la natura tassativa dei casi previsti dalla nuova disciplina ne preclude un’applicazione analogica ovvero estensiva; non provocando, comunque, alcuna compressione dell’effettività della tutela giurisdizionale, dato che «anche laddove la notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento sia stata omessa o sia invalida, vi è sempre un giudice che può pronunciarsi sulle doglianze avanzate dal contribuente che impugni l'atto successivo, pur se esecutivo, o alternativo all'esecuzione» (v. Cass. civ., sez. V, Ord. n. 6857 del 07 marzo 2023). Alla luce dei principi richiamati, il ricorso risulta inammissibile. Come affermato da ultimo da Sez. 2, ord. n. 29729 del 26/10/2023 - Rv. 669211 – 01, infatti, ai sensi dell'art. 12, comma 4 - bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, conv. dalla l. n. 215 del 2021), è inammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo in ragione della dedotta invalidità della notifica della cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, salvo che il debitore dimostri la sussistenza di un interesse ad agire come delineato nella menzionata disposizione, con riferimento alla ricorrenza di un pregiudizio determinato dall'iscrizione a ruolo per la partecipazione a una procedura di appalto in forza delle previsioni del codice dei contratti pubblici, o per la riscossione di somme dovute da soggetti pubblici o per la perdita di un beneficio nei rapporti con la pubblica amministrazione, la cui esistenza dev'essere valutata al momento della pronuncia. (Negli stessi termini si veda anche Cass. civ., sez. V, n. 30952/2024). Nella fattispecie in esame, nessuna di tali condizioni, atte a giustificare un interesse ad agire immediato da parte del contribuente, è stata dedotta. Per completezza, si pongono due ulteriori considerazioni. 3. Occorre in primo luogo considerare che con la sentenza n. 190 depositata il 17 ottobre 2023, la Corte Costituzionale si è pronunciata in merito alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 4-bis, del DPR 29 settembre 1973, n. 602 recante le disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, così come modificato dall'art. 3-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, ritenendo inammissibili le questioni sollevate dal giudice a quo. Successivamente, inoltre, è stato emanato il d.lgs. n. 110 del 29 luglio 2024, che ha riformulato parzialmente il citato comma 4 bis, stabilendo che “l’estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio: a) per effetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, anche per effetto delle verifiche di cui all’articolo 48-bis del presente decreto; c) per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione; d) nell’ambito delle procedure previste dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; e) in relazione ad operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati; f) nell’ambito della cessione dell’azienda, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”. Tale ius superveniens è comunque irrilevante nel caso di specie, non essendo mai stati dedotti nelle fasi di merito pregiudizi riconducibili alle ipotesi di legge, ma essendosi limitato il contribuente ad affermare (vds. anche comparsa di costituzione in appello) che il proprio interesse è riconducibile ad un’asserita azione di accertamento dell’inesistenza del credito tributario, senza che sia statoindicato un nocumento immediato ad un proprio bene della vita derivante dal diniego di impugnabilità dell’estratto che, come ricordato, è un semplice atto amministrativo che lascia inalterata la possibilità per il contribuente di insorgere nei confronti di eventuali atti di riscossione, ove fossero fondati i dedotti vizi di notificazione delle cartelle indicate. 3.1. In secondo luogo, occorre richiamare quanto affermato dalla recentissima decisione delle Sezioni unite civili, resa con sentenza n. 24172 del 29 agosto 2025, la quale ha stabilito che qualora il giudice di primo grado abbia deciso la controversia nel merito, omettendo di pronunciare espressamente su un vizio processuale rilevabile d’ufficio (in base alla norma del processo o desumibile dallo scopo di interesse pubblico, indisponibile dalle parti, sotteso alla norma processuale che stabilisce un requisito formale, prescrive un termine di decadenza o prevede il compimento di una determinata attività), la parte che abbia interesse a far valere detto vizio è onerata di proporre, nel grado successivo, impugnazione sul punto, la cui omissione determina la formazione del giudicato interno sulla questione processuale in applicazione del principio di conversione del vizio in motivo di gravame ex art. 161, comma primo, c.p.c., rimanendo precluso tanto al giudice del gravame, quanto alla Corte di cassazione, il potere di rilevare, per la prima volta, tale vizio ex officio. A tale regola si sottraggono, così da consentire al giudice dei gradi successivi di esercitare il potere di rilievo officioso, i vizi processuali rilevabili, in base ad espressa previsione legale, “in ogni stato e grado” e i vizi relativi a questioni “fondanti”, la cui omessa rilevazione si risolverebbe in una sentenza inutiliter data, ovvero le ipotesi in cui il giudice abbia esternato la propria decisione come fondata su una ragione più liquida, che impedisce di ravvisare una decisione implicita sulla questione processuale implicata). Orbene, fra i vizi “fondanti” che l’organo di nomofilachia ha fatto salvi e che sono, quindi, rilevabili ex officio anche in difetto di impugnazione specifica senza che su di essi si formi il giudicato vi è proprio la sussistenza del requisito dell’interesse ad agire, che condiziona la stessa utile possibilità di adire l’autorità giudiziaria, secondo la norma fondante di cui all’art. 100 c.p.c., in forza della quale “per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse”. Come si è rilevato in dottrina l’interesse ad agire riguarda il merito inteso come bisogno di tutela giurisdizionale che deve emergere dall’affermazione dei fatti costitutivi e dei fatti lesivi del diritto. Certamente, tale interesse si declina in modo peculiare nei giudizi che – come quello tributario – assumono una valenza specificamente impugnatoria e che, come già sopra si è osservato, non è dato ravvisare nell’impugnazione dell’estratto di ruolo, atteso che in esso non si esprime alcuna pretesa impositiva. Proprio per tale motivo, anche il più recente legislatore del d.lgs. n. 110 del 29 luglio 2024, ha preteso che il ricorrente debba indicare delle specifiche situazioni che – ab externo – palesano l’interesse del ricorrente ad una domanda di giustizia che, altrimenti, si risolverebbe in un mero giudizio di accertamento negativo in quest’ambito, di natura sostanzialmente anticipatoria e privo di rilievo sotto il profilo della enucleazione di un concreto bene della vita minacciato o inciso dal solo estratto di ruolo. Ne deriva che, nel caso di specie, in cui il giudice di secondo grado ha ritenuto erroneamente assorbita la doglianza della ricorrente, che aveva contestato, con specifico motivo di appello, l’ammissibilità dell’impugnativa dell’estratto di ruolo, deve essere rilevata l’inammissibilità dell’originario ricorso per lo ius superveniens, in assenza di un giudicato esplicito sul punto. 4. In definitiva, la rilevata questione importa la cassazione della decisione impugnata e ai sensi dell’art. 382 terzo comma c.p.c. va dichiarata l’inammissibilità dell’impugnazione proposta dalla contribuente. Le spese dell’intero giudizio vanno compensate, atteso l’andamento dei gradi di merito, il rilievo officioso della questione di diritto pregiudiziale di cui sopra si è illustrato la portata ed il carattere sopravvenuto della disposizione su cui la medesima si fonda. P.Q.M La Corte, cassa la decisione impugnata per quanto in motivazi
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