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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 febbraio 2026

Cassazione n. 06001/2026

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 12318-2023 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 34/2023 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 17/01/2023 R.G.N. 231/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto R.G.N.12318/2023 Cron.

Rep.

Ud27/02/2026

1. Conl’impugnata sentenza n. 34/2023, l a Corte d’appello di Firenze ha respinto il gravame proposto dall’I.N.P.S., avverso la sentenza n. 61/2022 del Tribunale di Pistoia, che aveva accolto il ricorso presentato dal signorAngelo Guerrini, volto ad accertare l’illegittimità della richiesta di restituzione dell’importo di euro 18.382,12 , indebitamente erogato a titolo di indennità di disoccupazione NASpI e di trattamenti di famiglia,nel periodo dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 31.12.2018 e dell’importo di euro 493,16 per il periodo dal 1°.4.2013 al 16.4.2013, a titolo di ASpI, il tutto dopo aver maturato i requisiti per l’accesso alla pensione di anzianità.

2. La Corte fiorentina, dopo aver rilevato che «le circostanze di fatto sono sostanzialmente pacifiche, nel senso che già dal 1° aprile 2013 [OSCURATO:PERSONA] era fornito dei presupposti anagrafici e contributivi per chiedere la pensione di anzianità, prestazione che tuttavia egli otteneva con decorrenza dal gennaio 2019, sulla base della domanda amministrativa del dicembre 2018», ha ritenuto sussistere il diritto dell’interessato all’ASpI e alla NASpI per i periodi in contestazione.

3. Ha proposto ricorso per cassazione l’I.N.P.S., articolando un unico motivo, al quale resiste il signor Guerrini con controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memorie.

4. Al termine della camera di consiglio, il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380-bis, ultimo comma, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo di ricorso, l’Istituto lamenta la violazione e/o errata applicazione dell’art. 2, comma 40, lett. c), della legge 28 giugno 2012n. 92 e dell’art. 11, lettera d), del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 22 e dell’art. 2033 c .c. (art. 360, primo comma,n. 3 c.p.c.).

2. In particolare, l’I.N.P.S. lamenta l’errata interpretazione, da parte del giudice d’appello, delle predette norme, ai fini del giudizio di sussistenza del diritto all’indennità di disoccupazione ASpI, dal 1.4.2013 al 16.4.2013 , e NASpI , dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 31.12.2018,da parte del controricorrente che, già a far data dal 1° aprile 2013, aveva maturato i requisiti anagrafici e contributivi per conseguire il diritto alla pensione di anzianità, in virtù dell’art. 24 del d.l . n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni in legge n. 214 del 2011.

3. La questione posta è se il diritto all’indennità di disoccupazione ASpI e NASpI venga meno dalla data di maturazione dei requisiti del pensionamento di anzianità oppure dalla data della concreta percezione della pensione medesima, a seguito della presentazione della domanda da parte dell’assicurato.

4. La Corte di Appello di Firenze ha ritenuto che la domanda sia un presupposto indispensabile d’insorgenza del diritto alla pensione di anzianità, osservando, peraltro, che, qualora si ritenesse lanon debenza dalle prestazioni di sostegno al reddito erogate fino al 2018, la pensione ottenuta dal Guerrini conserverebbe la medesima decorrenza dal 2019, e quindi i periodi oggetto del giudizio rimarrebbero sforniti sia di reddito da lavoro, siadi prestazioni di sostegno al reddito , sia, infine, di pensione (pag. 4 della sentenza).

Il giudice d’appello, attraverso una ricostruzione complessiva dell’istituto, ha quindi ritenuto, che, se anche già dal 1° aprile 2013 [OSCURATO:PERSONA] era effettivamente fornito dei presupposti anagrafici e contributivi per chiedere la pensione di anzianità, tuttavia, restava, ai fini di causa , decisiva la circostanza che il medesimo aveva ottenuto il trattamento pensionistico con decorrenza dal gennaio 2019, sulla base della domanda amministrativa del dicembre 2018e, pertanto , era da ritenersi sussistente il suo diritto all’ASpI e NASpI per i periodi in contestazione.

5. L’Istituto censura l’ interpretazione seguita dalla Corte territoriale, in quanto la stessa finirebbe col dare rilievo alla presentazione della domanda amministrativa di pensione di anzianità, da parte dell’assicurato, senza considerare che la norma richiamata dà esclusivo rilievo, ai fini di causa, alla circostanza dell’avvenuta maturazione dei requisiti contributivi ed anagrafici per accedere alla predetta pensione.

6. Il ricorso è fondato.

7. S’intende qui dare continuità all’orientamento già espresso da questa Corte (nn. 22877del 2024; 11965 del 20 24; 11659 del 2024; 21275del 2025) che è intervenuta più volte sul tema, in casi analoghi al presente, in tema d’indennità ASpI.

8. Tenuto conto dell’oggetto del presente giudizio, le argomentazioni relative all’indennità AspI possono essere riferite anche alla prestazione di disoccupazione NASpI, in quanto l’art. 11, lett. d) del d.lgs. n. 22/2015, in termini del tutto analoghi all’art. 2 cit., ha anch’essa espressamente previsto, quale ipotesi di decadenza, «il raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato».

9. L’interpretazione già espressa da questa Corte ha valorizzato in primisil dato normativo testuale, con particolare riferimento all’art. 2, comma 40, lettera c), cit., che stabilisce la decadenza dalla fruizione dell’indennità ASpI nei casi di «raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato», mentre il successivo comma 41, dispone che la decadenza «si realizza dal momento in cui si verifica l’evento che la determina, con obbligo di restituire l’indennità che eventualmente si sia continuato a percepire».

10. Tanto premesso, il citato pronunciamento ha posto in evidenza che tali requisiti si identificano, essenzialmente, in quelli anagrafici e contributivi, evidenziandosi che«non è senza significato che la previsione citata non menzioni, quale fattore ostativo, la concreta percezione di un determinato trattamento pensionistico, ma il mero raggiungimento dei requisiti utili a rivendicarlo».

11. Il richiamatoarresto n. 22877 del 2024 ha , altresì , posto in luce gli ulteriori argomenti di carattere sistematico a suffragio della conclusione rassegnata - e che si richiamano qui integralmente - in particolare, chiarendo che «l’attuazione dei principi sanciti dall’art. 38 Cost. è rimessa all’apprezzamento discrezionale del legislatore, chiamato a contemperare gl’interessi contrapposti e a salvaguardare il nucleo intangibile dei diritti presidiati dalla Carta fondamentale, nel rispetto del limite delle risorse disponibili (art. 81 Cost.).

Non è irragionevole e non è lesivo della garanzia assicurata dall’art. 38 Cost. un sistema, che condizioni l’erogazione dell’indennità ASpI all’impossibilità di godere di prestazioni pensionistiche e configuri, in termini di alternatività , la tutela concessa al lavoratore, attribuendo all’indennità ASpI una funzione di extrema ratio.

L’assetto prefigurato dal legislatore non si prefigge soltanto di scongiurare il rischio di un arricchimento ingiustificato del lavoratore e di precludere la coesistenza di diverse prestazioni previdenziali».

12. Parimenti, vannoquiulteriormente ribadite le considerazioni già espresse nell’arresto citato, secondo cui le esigenze di contenimento della spesa non hanno rilievo assoluto ed esclusivo, dovendo le stesse essere raccordate ad obiettivi di armonizzazione e razionalizzazione:l’indennità ASpI sovviene ai bisogni del lavoratore solo quando l’ordinamento non appresti una distinta, specifica, protezione e questo rapporto di alternatività opera secondo criteri oggettivi e prevedibili, che non possono essere demandati alla mutevole valutazione di convenienza dell’interessato.

13. Il dato di sintesi è, dunque, che, alla luce della natura indisponibile degli interessi coinvolti e delle esigenze generali di certezza, non può farsi dipendere dalla scelta indiscriminata dell’interessato l’applicazione del regime giuridico della prestazione indicata, in assenza di una norma espressa che riconosca una vera e propria facoltà di opzione (cfr. Cass., 3 maggio 2024, n. 11965).

14. Il sistema, d’altra parte, come già osservato in altre occasioni (n. 11965 del 2024, cit.), non sollecita alcun dubbio d’illegittimità costituzionale rispetto all’art. 38 Cost, in quanto il modello regolativo risulta incardinato su una graduazione delle tutele, che, secondo la discrezionalità del legislatore, a ciascuna riserva un appropriato ed autonomo ambito applicativo, al fine d’impedire sovrapposizioni e contaminazioni, suscettibili di compromettere la complessiva efficacia dell’apparato degli ammortizzatori sociali.

15. La riconducibilità della fattispecie al paradigma dell’art.2033 c.c. consente, peraltro, di applicare i correttivi e i temperamenti rinvenibili nel sistema ordinamentale, come ancheindividuati dal giudice delle leggi, nella sentenza n. 8 del 2023, nei termini di gradualità dei rimedi.

16. Peraltro, a fronte delle considerazioni sin qui svolte, le ulteriori difese avanzate dal controricorrente, in ordine al fatto che l’assistito non sarebbe stato posto nelle condizioni di avere contezza della maturazione dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico, risultano ininfluenti, in disparte la circostanza, comunque emergente, dell ’ accertata tempestiva trasmissione all’interessato dellecomunicazioni certificative del conto assicurativo, ai sensi dell’art. 54 della legge n. 88 del 1989.

17. Il ricorsodev’essere quindi accolto.

Ne discendono la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa alla Corte d’appello di Firenze , che, in diversa composizione, rinnoverà l’esame della fattispecie controversa alla stregua dei principi ribaditi nella presente ordinanza e provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 12318-2023 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 34/2023 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 17/01/2023 R.G.N. 231/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto R.G.N.12318/2023 Cron. Rep. Ud27/02/2026 1. Conl’impugnata sentenza n. 34/2023, l a Corte d’appello di Firenze ha respinto il gravame proposto dall’I.N.P.S., avverso la sentenza n. 61/2022 del Tribunale di Pistoia, che aveva accolto il ricorso presentato dal signorAngelo Guerrini, volto ad accertare l’illegittimità della richiesta di restituzione dell’importo di euro 18.382,12 , indebitamente erogato a titolo di indennità di disoccupazione NASpI e di trattamenti di famiglia,nel periodo dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 31.12.2018 e dell’importo di euro 493,16 per il periodo dal 1°.4.2013 al 16.4.2013, a titolo di ASpI, il tutto dopo aver maturato i requisiti per l’accesso alla pensione di anzianità. 2. La Corte fiorentina, dopo aver rilevato che «le circostanze di fatto sono sostanzialmente pacifiche, nel senso che già dal 1° aprile 2013 [OSCURATO:PERSONA] era fornito dei presupposti anagrafici e contributivi per chiedere la pensione di anzianità, prestazione che tuttavia egli otteneva con decorrenza dal gennaio 2019, sulla base della domanda amministrativa del dicembre 2018», ha ritenuto sussistere il diritto dell’interessato all’ASpI e alla NASpI per i periodi in contestazione. 3. Ha proposto ricorso per cassazione l’I.N.P.S., articolando un unico motivo, al quale resiste il signor Guerrini con controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memorie. 4. Al termine della camera di consiglio, il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380-bis, ultimo comma, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo di ricorso, l’Istituto lamenta la violazione e/o errata applicazione dell’art. 2, comma 40, lett. c), della legge 28 giugno 2012n. 92 e dell’art. 11, lettera d), del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 22 e dell’art. 2033 c .c. (art. 360, primo comma,n. 3 c.p.c.). 2. In particolare, l’I.N.P.S. lamenta l’errata interpretazione, da parte del giudice d’appello, delle predette norme, ai fini del giudizio di sussistenza del diritto all’indennità di disoccupazione ASpI, dal 1.4.2013 al 16.4.2013 , e NASpI , dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 31.12.2018,da parte del controricorrente che, già a far data dal 1° aprile 2013, aveva maturato i requisiti anagrafici e contributivi per conseguire il diritto alla pensione di anzianità, in virtù dell’art. 24 del d.l . n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni in legge n. 214 del 2011. 3. La questione posta è se il diritto all’indennità di disoccupazione ASpI e NASpI venga meno dalla data di maturazione dei requisiti del pensionamento di anzianità oppure dalla data della concreta percezione della pensione medesima, a seguito della presentazione della domanda da parte dell’assicurato. 4. La Corte di Appello di Firenze ha ritenuto che la domanda sia un presupposto indispensabile d’insorgenza del diritto alla pensione di anzianità, osservando, peraltro, che, qualora si ritenesse lanon debenza dalle prestazioni di sostegno al reddito erogate fino al 2018, la pensione ottenuta dal Guerrini conserverebbe la medesima decorrenza dal 2019, e quindi i periodi oggetto del giudizio rimarrebbero sforniti sia di reddito da lavoro, siadi prestazioni di sostegno al reddito , sia, infine, di pensione (pag. 4 della sentenza). Il giudice d’appello, attraverso una ricostruzione complessiva dell’istituto, ha quindi ritenuto, che, se anche già dal 1° aprile 2013 [OSCURATO:PERSONA] era effettivamente fornito dei presupposti anagrafici e contributivi per chiedere la pensione di anzianità, tuttavia, restava, ai fini di causa , decisiva la circostanza che il medesimo aveva ottenuto il trattamento pensionistico con decorrenza dal gennaio 2019, sulla base della domanda amministrativa del dicembre 2018e, pertanto , era da ritenersi sussistente il suo diritto all’ASpI e NASpI per i periodi in contestazione. 5. L’Istituto censura l’ interpretazione seguita dalla Corte territoriale, in quanto la stessa finirebbe col dare rilievo alla presentazione della domanda amministrativa di pensione di anzianità, da parte dell’assicurato, senza considerare che la norma richiamata dà esclusivo rilievo, ai fini di causa, alla circostanza dell’avvenuta maturazione dei requisiti contributivi ed anagrafici per accedere alla predetta pensione. 6. Il ricorso è fondato. 7. S’intende qui dare continuità all’orientamento già espresso da questa Corte (nn. 22877del 2024; 11965 del 20 24; 11659 del 2024; 21275del 2025) che è intervenuta più volte sul tema, in casi analoghi al presente, in tema d’indennità ASpI. 8. Tenuto conto dell’oggetto del presente giudizio, le argomentazioni relative all’indennità AspI possono essere riferite anche alla prestazione di disoccupazione NASpI, in quanto l’art. 11, lett. d) del d.lgs. n. 22/2015, in termini del tutto analoghi all’art. 2 cit., ha anch’essa espressamente previsto, quale ipotesi di decadenza, «il raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato». 9. L’interpretazione già espressa da questa Corte ha valorizzato in primisil dato normativo testuale, con particolare riferimento all’art. 2, comma 40, lettera c), cit., che stabilisce la decadenza dalla fruizione dell’indennità ASpI nei casi di «raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato», mentre il successivo comma 41, dispone che la decadenza «si realizza dal momento in cui si verifica l’evento che la determina, con obbligo di restituire l’indennità che eventualmente si sia continuato a percepire». 10. Tanto premesso, il citato pronunciamento ha posto in evidenza che tali requisiti si identificano, essenzialmente, in quelli anagrafici e contributivi, evidenziandosi che«non è senza significato che la previsione citata non menzioni, quale fattore ostativo, la concreta percezione di un determinato trattamento pensionistico, ma il mero raggiungimento dei requisiti utili a rivendicarlo». 11. Il richiamatoarresto n. 22877 del 2024 ha , altresì , posto in luce gli ulteriori argomenti di carattere sistematico a suffragio della conclusione rassegnata - e che si richiamano qui integralmente - in particolare, chiarendo che «l’attuazione dei principi sanciti dall’art. 38 Cost. è rimessa all’apprezzamento discrezionale del legislatore, chiamato a contemperare gl’interessi contrapposti e a salvaguardare il nucleo intangibile dei diritti presidiati dalla Carta fondamentale, nel rispetto del limite delle risorse disponibili (art. 81 Cost.). Non è irragionevole e non è lesivo della garanzia assicurata dall’art. 38 Cost. un sistema, che condizioni l’erogazione dell’indennità ASpI all’impossibilità di godere di prestazioni pensionistiche e configuri, in termini di alternatività , la tutela concessa al lavoratore, attribuendo all’indennità ASpI una funzione di extrema ratio. L’assetto prefigurato dal legislatore non si prefigge soltanto di scongiurare il rischio di un arricchimento ingiustificato del lavoratore e di precludere la coesistenza di diverse prestazioni previdenziali». 12. Parimenti, vannoquiulteriormente ribadite le considerazioni già espresse nell’arresto citato, secondo cui le esigenze di contenimento della spesa non hanno rilievo assoluto ed esclusivo, dovendo le stesse essere raccordate ad obiettivi di armonizzazione e razionalizzazione:l’indennità ASpI sovviene ai bisogni del lavoratore solo quando l’ordinamento non appresti una distinta, specifica, protezione e questo rapporto di alternatività opera secondo criteri oggettivi e prevedibili, che non possono essere demandati alla mutevole valutazione di convenienza dell’interessato. 13. Il dato di sintesi è, dunque, che, alla luce della natura indisponibile degli interessi coinvolti e delle esigenze generali di certezza, non può farsi dipendere dalla scelta indiscriminata dell’interessato l’applicazione del regime giuridico della prestazione indicata, in assenza di una norma espressa che riconosca una vera e propria facoltà di opzione (cfr. Cass., 3 maggio 2024, n. 11965). 14. Il sistema, d’altra parte, come già osservato in altre occasioni (n. 11965 del 2024, cit.), non sollecita alcun dubbio d’illegittimità costituzionale rispetto all’art. 38 Cost, in quanto il modello regolativo risulta incardinato su una graduazione delle tutele, che, secondo la discrezionalità del legislatore, a ciascuna riserva un appropriato ed autonomo ambito applicativo, al fine d’impedire sovrapposizioni e contaminazioni, suscettibili di compromettere la complessiva efficacia dell’apparato degli ammortizzatori sociali. 15. La riconducibilità della fattispecie al paradigma dell’art.2033 c.c. consente, peraltro, di applicare i correttivi e i temperamenti rinvenibili nel sistema ordinamentale, come ancheindividuati dal giudice delle leggi, nella sentenza n. 8 del 2023, nei termini di gradualità dei rimedi. 16. Peraltro, a fronte delle considerazioni sin qui svolte, le ulteriori difese avanzate dal controricorrente, in ordine al fatto che l’assistito non sarebbe stato posto nelle condizioni di avere contezza della maturazione dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico, risultano ininfluenti, in disparte la circostanza, comunque emergente, dell ’ accertata tempestiva trasmissione all’interessato dellecomunicazioni certificative del conto assicurativo, ai sensi dell’art. 54 della legge n. 88 del 1989. 17. Il ricorsodev’essere quindi accolto. Ne discendono la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa alla Corte d’appello di Firenze , che, in diversa composizione, rinnoverà l’esame della fattispecie controversa alla stregua dei principi ribaditi nella presente ordinanza e provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Co
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