Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/1999
ECLI:EU:C:1999:589
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61998O0192 - IT
Avis juridique important
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61998O0192
Ordinanza del presidente della Corte del 26 novembre 1999. - Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS). - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Corte dei Conti - Italia. - Art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE) - Nozione di "giurisdizione di uno degli Stati membri" - Direttiva 92/50/CEE - Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi. - [OSCURATO:PERSONA]192/98.
raccolta della giurisprudenza 1999 pagina I-08583
[OSCURATO:PERSONA] chiave
Questioni pregiudiziali - Rinvio alla Corte - Giurisdizione nazionale ai sensi dell'art. 177 del Trattato (divenuto art. 234 CE) - Nozione - Determinazione in forza di criteri strutturali e funzionali - «Corte dei conti» che esercita, nel contesto che ha dato luogo al rinvio, funzioni di valutazione e controllo dei risultati dell'attività amministrativa - Mancanza di carattere giurisdizionale
[Trattato CE, art. 177 (divenuto art. 234 CE)]
[OSCURATO:PERSONA]
$$La legittimazione di un organo a rinviare alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato (divenuto art. 234 CE), è determinata secondo criteri tanto strutturali quanto funzionali. Per quanto riguarda questi ultimi criteri, un organo nazionale può essere qualificato come «giurisdizione» ai sensi del detto articolo quando esercita funzioni giurisdizionali, mentre, nell'esercizio di altre funzioni, in particolare di natura amministrativa, tale qualifica non può essergli riconosciuta.
Ne consegue che, per stabilire se un organo nazionale cui la legge affida funzioni di natura diversa debba essere qualificato come «giurisdizione», è necessario accertare quale sia la natura specifica delle funzioni che esso esercita nel particolare contesto normativo in cui è indotto a rivolgersi alla Corte. Nell'ambito di questo esame è ininfluente il fatto che altre sezioni dell'organo di cui trattasi, o addirittura la stessa sezione che ha adito la Corte, ma nell'esercizio di funzioni diverse da quelle che sono all'origine del rinvio, debbano essere qualificate come «giurisdizioni».
La «Corte dei conti» non esercita funzioni giurisdizionali e, pertanto, non può adire la Corte quando, nel contesto che ha dato luogo alla domanda pregiudiziale, esercita una funzione di controllo successivo che sostanzialmente si risolve in una funzione di valutazione e controllo dei risultati dell'attività amministrativa.