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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 maggio 2026

Cassazione n. 15163/2026

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ente-contro[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la decisione della Corte d'Appello Sez.dist. [OSCURATO:PERSONA] n. 291/2022depositata il 20/09/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]Aquino.1. [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in data 30 ottobre 2020 davantialla Corte di Appello di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione - di cui haallegato di essere stato socio, nonché amministratore dal luglio 2007 allaNumero registro generale 28358/2022Numero sezionale 2156/2026Numero di raccolta generale 15163/2026Data pubblicazione 20/05/2026messa in liquidazione (3 dicembre 2012) - per sentir pronunciare la nullitàdel lodo arbitrale in data 8 febbraio 2019, che ha condannato l’attore alpagamento di € 475.096,13, oltre spese legali e costi dell’arbitrato, qualidanni conseguenti all’esercizio dell’azione di responsabilità nei suoiconfronti.

L’attore ha dedotto – per quanto qui rileva - la nullità del lodoper violazione del contraddittorio, essendo stata omessa la notifica delladomanda di arbitrato, per la quale era stata tentata la notificazione in data27 novembre 2017, in occasione della quale si era attestata l’irreperibilitàdel destinatario senza eseguire le relative formalità.

Ha, inoltre, dedottoche la nullità della notificazione della domanda di arbitrato non fossesanata dalla successiva domanda di nomina dell’arbitro.2.

La società convenuta ha dedotto la notificazione della domandaarbitrale presso la residenza anagrafica dell’attore come risultante daicertificati prodotti e ha eccepito la decadenza dall’impugnazione ex art.828, secondo comma, cod. civ.3.

La Corte di Appello di Sassari, con la sentenza qui impugnata, hadichiarato inammissibile l’impugnazione in quanto tardiva e ha rigettatol’eccezione di nullità del lodo per assenza del contraddittorio.

Ha rilevato,in primo luogo, il giudice di appello che – stante la residenza dell’attore inLa Maddalena, [OSCURATO:PERSONA] n. 1 sin dall’incardinazione delprocedimento arbitrale - la notificazione della domanda di arbitrato è statasuccessivamente eseguita unitamente alla domanda di designazionedell’arbitro unico presso la residenza dell’attore dapprima nelle forme dicui all’art. 140 cod. proc. civ. e, successivamente, a seguito diirreperibilità del destinatario risultante dall’avviso di ricevimento, nelleforme degli irreperibili ex art. 143 cod. proc. civ.

Ha, poi, ritenuto tardivala proposizione dell’impugnazione del lodo dell’8 febbraio 2019, avvenutaoltre il termine lungo di cui all’art. 828, secondo comma, cod. proc. civ.,tenuto conto della sospensione feriale e della sospensione Covid-19 di cuiagli artt. 83 d.l. n. 18/2020 e 36 comma 1, d.l. n. 23/2020.n. 28358/2022 R.G.Numero registro generale 28358/2022Numero sezionale 2156/2026Numero di raccolta generale 15163/2026Data pubblicazione 20/05/20264.

Propone ricorso per cassazione l’attore, affidato a cinque motivi, cuiresiste con controricorso la società.

Entrambe le parti hanno depositatomemoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata «ha ritenuto,senza motivazione, che la domanda di arbitrato sia stata notificata alsignor Atzori unitamente al ricorso per la nomina di arbitro».

Osservaparte ricorrente che la nota di deposito degli atti in Corte d’Appello haavuto ad oggetto gli «originali di ricorso per la nomina di arbitro conrelativa ordinanza di nomina e domanda di arbitrato notificati in data28.11.2017, 22 gennaio- 7/8 febbraio 2018 e 6 marzo 2018 con le relativerelate di notifica».

Deduce di avere contestato che entrambi gli atti fosserostati notificati cumulativamente, questione sulla quale la sentenzaimpugnata non si è pronunciata.2.

Il motivo è infondato, non ricorrendo il vizio di omessa pronunciaquando la decisione adottata, in contrasto con la pretesa fatta valere dallaparte, comporti necessariamente il rigetto di quest'ultima (Cass., n.7662/2020; Cass., n. 29191/2017).

La Corte d’Appello, avendo ritenutocorretta la notificazione congiunta della domanda arbitrale con la domandadi designazione dell’arbitro unico, ha implicitamente rigettato la deduzionedel ricorrente, secondo cui gli atti non sarebbero stati notificaticumulativamente.3.

Con il secondo motivo si deduce in via gradata, in relazione all’art.360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 111 Cost., 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., dell’art.118 disp. att. cod. proc. civ. e dell’art. 115 cod. proc. civ., censurandosi lasentenza per motivazione apparente, non avendo indicato la sentenzaimpugnata le ragioni della notificazione della domanda di arbitraton. 28358/2022 R.G.Numero registro generale 28358/2022Numero sezionale 2156/2026Numero di raccolta generale 15163/2026Data pubblicazione 20/05/2026unitamente alla notifica del ricorso per la nomina dell’arbitro.

Si deduce,inoltre, errore di percezione per avere la Corte di Appello ritenutocongiunta la notifica dei due menzionati atti.4.

Il secondo motivo è infondato nella parte in cui deduce motivazioneapparente, non essendo la sentenza al di sotto del minimo costituzionale(Cass., Sez.

U., n. 8053/2014), avendo ritenuto la Corte di appello che lanotifica congiunta della domanda arbitrale e di designazione dell’arbitrosono avvenute dapprima con tentativo di notificazione nelle forme dell’art.140 cod. proc. civ. e, successivamente, nelle forme dell’art. 143 cod. proc.civ. («con avviso inviato sempre presso la residenza dell’Atzori l’8 febbraio2018 con raccomandata AR n. 68758617156-0, anch’essa non recapitataper irreperibilità del destinatario, come da avviso di ricevimento del 9febbraio 2018 n. 78758617156-1; cui faceva ulteriormente seguito lanotifica a mezzo irreperibili ex art. 143 c.p.c. come da relazione di notificain data 6 marzo 2018»), motivazione comprensibile e compiuta.5.

Infondato è, inoltre, il motivo nella parte in cui si deduce errorepercettivo, trovando il travisamento del contenuto oggettivo della prova ilsuo istituzionale rimedio nell'impugnazione per revocazione per errore difatto, residuando in caso di errori su fatti processuali il ricorso percassazione ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. nel caso in cuiil fatto probatorio abbia costituito un punto controverso sul quale lasentenza siè pronunciato solo in casi in cui l’errore risulti del tuttomacroscopico (Cass., Sez.

U., n. 5792/2024).

Il vizio processuale di cuiall’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. è ammissibile solo permacroscopiche sviste materiali nella lettura degli atti nel «caso in cui ilgiudice di merito abbia supposto un non-fatto, un fatto la cui verità èincontrastabilmente esclusa, oppure l'inesistenza di un fatto la cui verità èpositivamente stabilita» (Cass., Sez.

U., ult. cit.).

Sul punto il motivo èprivo di specificità, non avendo né descritto le circostanze in fatto chen. 28358/2022 R.G.Numero registro generale 28358/2022Numero sezionale 2156/2026Numero di raccolta generale 15163/2026Data pubblicazione 20/05/2026avrebbero comportato questo macroscopico errore di valutazione, nétrascritto gli atti notificati.6.

Con il terzo motivo si deduce in via gradata, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di fatto decisivooggetto di discussione tra le parti, costituito dalle ragioni per le quali lanotifica dei due menzionati atti sarebbe avvenuta congiuntamente.7.

Il terzo motivo è inammissibile; la censura invocata introducenell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativoall'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, ossia ad unpreciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico -naturalistico, nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernentequestioni ed argomentazioni difensive (Cass., n. 13024/2022; Cass., n.22397/2019; Cass., n. 26305/2018).8.

Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degliartt. 112, 153, 828 cod. proc. civ., nonché omesso esame di fatto decisivooggetto di discussione tra le parti, per non avere valutato la Corte diAppello l’esistenza di una causa di rimessione in termini (questione sullaquale il ricorrente ritorna in memoria).9.

Il motivo è inammissibile (così assorbendosi l’eccezione diinammissibilità dedotta dal controricorrente), in quanto la questione postaè estranea alla ratio decidendi, non risultando che il provvedimentoimpugnato l’abbia affrontata.10.

Con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 140cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenutonotificato il lodo, laddove la relativa raccomandata sarebbe stata restituitaal mittente, dovendosi riprendere la notificazione nelle forme dell’art. 140cod. proc. civ.n. 28358/2022 R.G.Numero registro generale 28358/2022Numero sezionale 2156/2026Numero di raccolta generale 15163/2026Data pubblicazione 20/05/202611.

Il quinto motivo è inammissibile, sia in quanto le questionidedotte risultano estranee alla ratio decidendi della sentenza impugnata,sia per difetto di specificità, non avendo il ricorrente trascritto gli atti cheritiene viziati.

Ove sia contestata la rituale notifica degli atti, per il rispettodel principio di specificità, è necessaria la trascrizione integrale delle relatee degli atti relativi al procedimento notificatorio, al fine di consentire laverifica della fondatezza della doglianza in base alla sola lettura delricorso, senza necessità di accedere a fonti esterne allo stesso (Cass., n.21810/2922; Cass., n. 19491/2022).12.

Il ricorso va, pertanto, rigettato con spese regolate dallasoccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio delcontributo unificato.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi €10.000,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, 15% per rimborsoforfetario e accessori di legge; ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R.n. 115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17 l. n. 228/2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrentedell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoper il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/05/2026.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]. 28358/2022 R.G.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente-contro[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la decisione della Corte d'Appello Sez.dist. [OSCURATO:PERSONA] n. 291/2022depositata il 20/09/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]Aquino.1. [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in data 30 ottobre 2020 davantialla Corte di Appello di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione - di cui haallegato di essere stato socio, nonché amministratore dal luglio 2007 allaNumero registro generale 28358/2022Numero sezionale 2156/2026Numero di raccolta generale 15163/2026Data pubblicazione 20/05/2026messa in liquidazione (3 dicembre 2012) - per sentir pronunciare la nullitàdel lodo arbitrale in data 8 febbraio 2019, che ha condannato l’attore alpagamento di € 475.096,13, oltre spese legali e costi dell’arbitrato, qualidanni conseguenti all’esercizio dell’azione di responsabilità nei suoiconfronti. L’attore ha dedotto – per quanto qui rileva - la nullità del lodoper violazione del contraddittorio, essendo stata omessa la notifica delladomanda di arbitrato, per la quale era stata tentata la notificazione in data27 novembre 2017, in occasione della quale si era attestata l’irreperibilitàdel destinatario senza eseguire le relative formalità. Ha, inoltre, dedottoche la nullità della notificazione della domanda di arbitrato non fossesanata dalla successiva domanda di nomina dell’arbitro.2. La società convenuta ha dedotto la notificazione della domandaarbitrale presso la residenza anagrafica dell’attore come risultante daicertificati prodotti e ha eccepito la decadenza dall’impugnazione ex art.828, secondo comma, cod. civ.3. La Corte di Appello di Sassari, con la sentenza qui impugnata, hadichiarato inammissibile l’impugnazione in quanto tardiva e ha rigettatol’eccezione di nullità del lodo per assenza del contraddittorio. Ha rilevato,in primo luogo, il giudice di appello che – stante la residenza dell’attore inLa Maddalena, [OSCURATO:PERSONA] n. 1 sin dall’incardinazione delprocedimento arbitrale - la notificazione della domanda di arbitrato è statasuccessivamente eseguita unitamente alla domanda di designazionedell’arbitro unico presso la residenza dell’attore dapprima nelle forme dicui all’art. 140 cod. proc. civ. e, successivamente, a seguito diirreperibilità del destinatario risultante dall’avviso di ricevimento, nelleforme degli irreperibili ex art. 143 cod. proc. civ. Ha, poi, ritenuto tardivala proposizione dell’impugnazione del lodo dell’8 febbraio 2019, avvenutaoltre il termine lungo di cui all’art. 828, secondo comma, cod. proc. civ.,tenuto conto della sospensione feriale e della sospensione Covid-19 di cuiagli artt. 83 d.l. n. 18/2020 e 36 comma 1, d.l. n. 23/2020.n. 28358/2022 R.G.Numero registro generale 28358/2022Numero sezionale 2156/2026Numero di raccolta generale 15163/2026Data pubblicazione 20/05/20264. Propone ricorso per cassazione l’attore, affidato a cinque motivi, cuiresiste con controricorso la società. Entrambe le parti hanno depositatomemoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata «ha ritenuto,senza motivazione, che la domanda di arbitrato sia stata notificata alsignor Atzori unitamente al ricorso per la nomina di arbitro». Osservaparte ricorrente che la nota di deposito degli atti in Corte d’Appello haavuto ad oggetto gli «originali di ricorso per la nomina di arbitro conrelativa ordinanza di nomina e domanda di arbitrato notificati in data28.11.2017, 22 gennaio- 7/8 febbraio 2018 e 6 marzo 2018 con le relativerelate di notifica». Deduce di avere contestato che entrambi gli atti fosserostati notificati cumulativamente, questione sulla quale la sentenzaimpugnata non si è pronunciata.2. Il motivo è infondato, non ricorrendo il vizio di omessa pronunciaquando la decisione adottata, in contrasto con la pretesa fatta valere dallaparte, comporti necessariamente il rigetto di quest'ultima (Cass., n.7662/2020; Cass., n. 29191/2017). La Corte d’Appello, avendo ritenutocorretta la notificazione congiunta della domanda arbitrale con la domandadi designazione dell’arbitro unico, ha implicitamente rigettato la deduzionedel ricorrente, secondo cui gli atti non sarebbero stati notificaticumulativamente.3. Con il secondo motivo si deduce in via gradata, in relazione all’art.360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 111 Cost., 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., dell’art.118 disp. att. cod. proc. civ. e dell’art. 115 cod. proc. civ., censurandosi lasentenza per motivazione apparente, non avendo indicato la sentenzaimpugnata le ragioni della notificazione della domanda di arbitraton. 28358/2022 R.G.Numero registro generale 28358/2022Numero sezionale 2156/2026Numero di raccolta generale 15163/2026Data pubblicazione 20/05/2026unitamente alla notifica del ricorso per la nomina dell’arbitro. Si deduce,inoltre, errore di percezione per avere la Corte di Appello ritenutocongiunta la notifica dei due menzionati atti.4. Il secondo motivo è infondato nella parte in cui deduce motivazioneapparente, non essendo la sentenza al di sotto del minimo costituzionale(Cass., Sez. U., n. 8053/2014), avendo ritenuto la Corte di appello che lanotifica congiunta della domanda arbitrale e di designazione dell’arbitrosono avvenute dapprima con tentativo di notificazione nelle forme dell’art.140 cod. proc. civ. e, successivamente, nelle forme dell’art. 143 cod. proc.civ. («con avviso inviato sempre presso la residenza dell’Atzori l’8 febbraio2018 con raccomandata AR n. 68758617156-0, anch’essa non recapitataper irreperibilità del destinatario, come da avviso di ricevimento del 9febbraio 2018 n. 78758617156-1; cui faceva ulteriormente seguito lanotifica a mezzo irreperibili ex art. 143 c.p.c. come da relazione di notificain data 6 marzo 2018»), motivazione comprensibile e compiuta.5. Infondato è, inoltre, il motivo nella parte in cui si deduce errorepercettivo, trovando il travisamento del contenuto oggettivo della prova ilsuo istituzionale rimedio nell'impugnazione per revocazione per errore difatto, residuando in caso di errori su fatti processuali il ricorso percassazione ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. nel caso in cuiil fatto probatorio abbia costituito un punto controverso sul quale lasentenza siè pronunciato solo in casi in cui l’errore risulti del tuttomacroscopico (Cass., Sez. U., n. 5792/2024). Il vizio processuale di cuiall’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. è ammissibile solo permacroscopiche sviste materiali nella lettura degli atti nel «caso in cui ilgiudice di merito abbia supposto un non-fatto, un fatto la cui verità èincontrastabilmente esclusa, oppure l'inesistenza di un fatto la cui verità èpositivamente stabilita» (Cass., Sez. U., ult. cit.). Sul punto il motivo èprivo di specificità, non avendo né descritto le circostanze in fatto chen. 28358/2022 R.G.Numero registro generale 28358/2022Numero sezionale 2156/2026Numero di raccolta generale 15163/2026Data pubblicazione 20/05/2026avrebbero comportato questo macroscopico errore di valutazione, nétrascritto gli atti notificati.6. Con il terzo motivo si deduce in via gradata, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di fatto decisivooggetto di discussione tra le parti, costituito dalle ragioni per le quali lanotifica dei due menzionati atti sarebbe avvenuta congiuntamente.7. Il terzo motivo è inammissibile; la censura invocata introducenell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativoall'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, ossia ad unpreciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico -naturalistico, nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernentequestioni ed argomentazioni difensive (Cass., n. 13024/2022; Cass., n.22397/2019; Cass., n. 26305/2018).8. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degliartt. 112, 153, 828 cod. proc. civ., nonché omesso esame di fatto decisivooggetto di discussione tra le parti, per non avere valutato la Corte diAppello l’esistenza di una causa di rimessione in termini (questione sullaquale il ricorrente ritorna in memoria).9. Il motivo è inammissibile (così assorbendosi l’eccezione diinammissibilità dedotta dal controricorrente), in quanto la questione postaè estranea alla ratio decidendi, non risultando che il provvedimentoimpugnato l’abbia affrontata.10. Con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 140cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenutonotificato il lodo, laddove la relativa raccomandata sarebbe stata restituitaal mittente, dovendosi riprendere la notificazione nelle forme dell’art. 140cod. proc. civ.n. 28358/2022 R.G.Numero registro generale 28358/2022Numero sezionale 2156/2026Numero di raccolta generale 15163/2026Data pubblicazione 20/05/202611. Il quinto motivo è inammissibile, sia in quanto le questionidedotte risultano estranee alla ratio decidendi della sentenza impugnata,sia per difetto di specificità, non avendo il ricorrente trascritto gli atti cheritiene viziati. Ove sia contestata la rituale notifica degli atti, per il rispettodel principio di specificità, è necessaria la trascrizione integrale delle relatee degli atti relativi al procedimento notificatorio, al fine di consentire laverifica della fondatezza della doglianza in base alla sola lettura delricorso, senza necessità di accedere a fonti esterne allo stesso (Cass., n.21810/2922; Cass., n. 19491/2022).12. Il ricorso va, pertanto, rigettato con spese regolate dallasoccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio delcontributo unificato. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi €10.000,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, 15% per rimborsoforfetario e accessori di legge; ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R.n. 115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17 l. n. 228/2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrentedell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoper il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13/05/2026.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]. 28358/2022 R.G.
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