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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 34746/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Torino confermava la sentenza emessa in data 05.07.2018 dal Tribunale di Novara, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 582 c.p., per aver cagionato a [OSCURATO:PERSONA] all'esito di un'accesa lite, ripetutamente strattonandola e facendola cadere più volte a terra, lesioni personali - consistite in contusioni multiple all'emisoma destro e lombosacrali, con fattura composta del sacro - giudicate guaribili in giorni trenta.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Torelli, con atto a firma del proprio difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a tre motivi, con i quali deduce: 2.1 con il primo motivo, il vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale fondato il giudizio di responsabilità esclusivamente sulle dichiarazioni della p.o. e mancato di pronunciarsi sulla richiesta, avanzata dalla difesa in primo grado, dì disporre perizia medico legale, al fine dì accertare l'effettiva sussistenza di una correlazione tra le lesioni lamentate dalla persona offesa e l'evento che le avrebbe provocate, atteso che sul punto l'unico supporto scientifico acquisito agli atti è costituito dalla consulenza espletata su incarico della parte civile e dai referti depositati dalla difesa della stessa; invero, appare incompatibile con le multiple contusioni e lesioni refertate la dinamica fattuale per come ricostruita, sulla base delle deposizioni testimoniali, dai giudici di merito - la Russo, spintonata a terra dal ricorrente, si rialzava prontamente, si spostava all'ingresso della concessionaria in cui era avvenuta la colluttazione, si sedeva a terra per attendere l'arrivo dei Carabinieri e, infine, addirittura si recava, guidando la propria automobile, presso la propria abitazione-; la sentenza impugnata, come anche la pronuncia di primo grado, ha mancato di procedere al necessario riscontro delle dichiarazioni rese dalla p.o., posto che, ontologicamente, tale non può considerarsi la documentazione prodotta dalla difesa della Russo; 2.2 con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge, per avere la Corte territoriale confermato la responsabilità penale del Torelli sulla base del contenuto del filmato della telecamera di videosorveglianza collocata presso la concessionaria in cui avveniva la colluttazione, visionato in camera di consiglio dalla Corte stessa, non alla presenza e nel contraddittorio delle parti, ma solo nella segretezza della camera di consiglio, senza possibilità di interlocuzione difensiva e in palese violazione del diritto di difesa, costituzionalmente tutelato, dell'imputato; 2.3 con il terzo motivo, il vizio di violazione di legge, quanto all'erronea applicazione dell'art. 533 co. 1 c.p.p., atteso che, nel caso di specie, plurimi elementi determinano ragionevoli dubbi circa la colpevolezza dell'imputato, a ragione delle contraddittorietà presenti nella ricostruzione dei fatti offerta dalla parte civile rispetto a quanto affermato invece dagli altri testimoni escussi durante la fase dibattimentale, all'evidenza non potendosi ritenere la dinamica fattuale giudizialmente data per accertata dalle sentenze di merito, effettivamente pienamente suffragata dagli elementi processuali agli atti, a fronte di prospettate e verosimili ricostruzioni fattuali alternative. 3.11 procuratore generale in sede, in persona del sostituto procuratore [OSCURATO:PERSONA], ai fini della decisione del ricorso, ha fatto pervenire le sue richieste scritte, ai sensi del comma 8 dell'art. 23 del d.l. n. 137/2020, conv. con modificazioni nella L. 176/2020, e dell'art 16 del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, concludendo per l'inammissibilità del ricorso.

4. In data 16.6.2022 la difesa del Torelli ha depositato a mezzo PEC conclusioni scritte, insistendo per l'accoglimento del ricorso ed illustrando ulteriormente i motivi proposti. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, siccome manifestamente infondato.

1. All'uopo deve premettersi che tale epilogo decisorio impedisce di rilevare, come dedotto dal ricorrente nelle conclusioni scritte, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione prodottasi, successivamente alla sentenza impugnata.

Tuttavia, la manifesta infondatezza dei motivi di ricorso impedisce la relativa declaratoria sulla base dei principi affermati da questa Corte, secondo cui l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000), ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità (Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013 Rv. 256463)

2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, laddove il ricorrente censura la mancata adeguata risposta alla richiesta di disporre perizia medico legale ex art. 507 c.p. sulla persona della Russo, al fine di accertare la natura e le conseguenze delle lesioni oggetto di giudizio.

Sul punto, è sufficiente richiamare i principi affermati da questa Corte, secondo cui in tema di ammissione di nuove prove, il mancato esercizio del potere ex art. 507 cod. proc. pen. da parte del giudice del dibattimento, pur sollecitato, non richiede un'espressa motivazione, quando dalla effettuata valutazione delle risultanze probatorie possa implicitamente evincersi la superfluità di un'eventuale integrazione istruttoria (Sez. 1 n.2156 del 30/09/2020, Rv. 280301).

Invero, in tema di ammissione di nuove prove ai sensi dell'art.507 cod. proc. pen., le nuove prove, rispetto a quelle inizialmente richieste dalle partì, sono soggette ad una più penetrante e approfondita valutazione della loro pertinenza e rilevanza che è correlata alla più ampia conoscenza dei fatti di causa già acquisita da parte efel giudice, pertanto l'omesso esercizio di tale potere-dovere può essere sindacato in sede di legittimità, ma in limiti più ristretti rispetto al potere dì ammissione delle prove a richiesta di parte, richiedendosi una manifesta assoluta necessità della trascurata assunzione probatoria, emergente dal testo della sentenza impugnata (Sez. 4 , n. 8083 dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA] Rv. 275149).

Nel caso in esame, dall'analisi delle sentenze di merito si evince chiaramente che il primo giudice ha ritenuto superflua la richiesta dì espletamento della invocata perizia sulla base delle emergenze acquisite agli atti e segnatamente: le modalità riferite dai Carabinieri, con le quali essi rinvennero la persona offesa all'atto del loro intervento; il filmato di vídeosorveglianza dal quale si evince chiaramente la discussione tra la persona offesa e l'imputato, nonché le due cadute a terra della Russo a seguito di un contatto e di una colluttazione; il referto del 18 settembre 2014 del pronto soccorso attestante le contusioni multiple riportate dalla donna e la frattura composta del sacro.

Peraltro, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello è evenienza eccezionale e può essere disposta solo qualora il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti risultando subordinata ad una valutazione giudiziale di assoluta necessità conseguente all'insufficienza degli elementi istruttori già acquisiti, che impone l'assunzione di ulteriori mezzi istruttori (arg. ex Sez.

IL 27/09/2013, n. 41808).

Può, invero, essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 6, n. 1400 del 22/10/2014).

Manifestamente infondato sì presenta il secondo motivo dì ricorso, atteso che non risulta necessaria la preventiva visione nel contraddittorio tra le parti di un filmato legittimamente acquisito agli atti, laddove l'imputato intenda contestare le risultanze di esso, essendo lo stesso tenuto attraverso il difensore, ad enunciare chiaramente gli eventuali punti di criticità già con l'atto di appello.

Né la Corte territoriale, ove intenda visionare un filmato acquisto agli atti, è tenuta a farlo nel contraddittorio tra le parti e ciò tenuto conto del fatto che, secondo quanto ripetutamente affermato da questa Corte, videoregistrazioni con telecamere di sicurezza dei movimenti dell' imputato sul luogo in cui è commesso il reato costituiscono prova documentale del fatto ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 37367 del 06/05/2014, Rv. 261930;Sez. 5 n. 21027 del 21/02/2020, Rv. 27934). §.

Del tutto generico sì presenta il terzo motivo di ricorso, non confrontandosi il ricorrente con l'ampia motivazione resa dai giudici dì merito quanto all'affermazione dì responsabilità dello stesso, sulla base delle plurime emergenze acquisite (prove dichiarative e documentali) (cfr. pg . 4 e 5 che danno ampiamente conto dell'attività lesiva posta in essere dall'imputato nei confronti della p.o.).

Le dichiarazioni della vittima, infatti, circa l'attività di spinta e strattonamento che avevano provocato la sua caduta a terra per ben due volte hanno invero trovato ampio riscontro alla luce dei principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui le dichiarazioni della p.o. possono essere legittimamente poste da sole a base .dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della loro credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del racconto (S.U., n. 41461 del 19.7.2012; Sez. 4, n. 44644 del 18/10/2011, Rv. 251661; Sez. 3, n.28913 del 03/05/2011, C., Rv. 251075; Sez. 3, n. 1818 del 03/12/ 2010, Rv. 249136; Sez. 6, n. 27322 del 14/04/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv.240524).

La valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto, che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (cfr. ex plurimis Sez. 6, n. 27322 del 2008, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 3, n. 8382 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, Zamberlan, Rv. 230899).

Eventuali aspetti di contraddizione nelle dichiarazioni rese dalla p.o. sono stati ritenuti senza illogicità del tutto superati alla luce di quanto emergente dalle riprese video.

Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processualì e della somma dì euro tremila in favore della cassa delle ammende P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Torino confermava la sentenza emessa in data 05.07.2018 dal Tribunale di Novara, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 582 c.p., per aver cagionato a [OSCURATO:PERSONA] all'esito di un'accesa lite, ripetutamente strattonandola e facendola cadere più volte a terra, lesioni personali - consistite in contusioni multiple all'emisoma destro e lombosacrali, con fattura composta del sacro - giudicate guaribili in giorni trenta. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Torelli, con atto a firma del proprio difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a tre motivi, con i quali deduce: 2.1 con il primo motivo, il vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale fondato il giudizio di responsabilità esclusivamente sulle dichiarazioni della p.o. e mancato di pronunciarsi sulla richiesta, avanzata dalla difesa in primo grado, dì disporre perizia medico legale, al fine dì accertare l'effettiva sussistenza di una correlazione tra le lesioni lamentate dalla persona offesa e l'evento che le avrebbe provocate, atteso che sul punto l'unico supporto scientifico acquisito agli atti è costituito dalla consulenza espletata su incarico della parte civile e dai referti depositati dalla difesa della stessa; invero, appare incompatibile con le multiple contusioni e lesioni refertate la dinamica fattuale per come ricostruita, sulla base delle deposizioni testimoniali, dai giudici di merito - la Russo, spintonata a terra dal ricorrente, si rialzava prontamente, si spostava all'ingresso della concessionaria in cui era avvenuta la colluttazione, si sedeva a terra per attendere l'arrivo dei Carabinieri e, infine, addirittura si recava, guidando la propria automobile, presso la propria abitazione-; la sentenza impugnata, come anche la pronuncia di primo grado, ha mancato di procedere al necessario riscontro delle dichiarazioni rese dalla p.o., posto che, ontologicamente, tale non può considerarsi la documentazione prodotta dalla difesa della Russo; 2.2 con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge, per avere la Corte territoriale confermato la responsabilità penale del Torelli sulla base del contenuto del filmato della telecamera di videosorveglianza collocata presso la concessionaria in cui avveniva la colluttazione, visionato in camera di consiglio dalla Corte stessa, non alla presenza e nel contraddittorio delle parti, ma solo nella segretezza della camera di consiglio, senza possibilità di interlocuzione difensiva e in palese violazione del diritto di difesa, costituzionalmente tutelato, dell'imputato; 2.3 con il terzo motivo, il vizio di violazione di legge, quanto all'erronea applicazione dell'art. 533 co. 1 c.p.p., atteso che, nel caso di specie, plurimi elementi determinano ragionevoli dubbi circa la colpevolezza dell'imputato, a ragione delle contraddittorietà presenti nella ricostruzione dei fatti offerta dalla parte civile rispetto a quanto affermato invece dagli altri testimoni escussi durante la fase dibattimentale, all'evidenza non potendosi ritenere la dinamica fattuale giudizialmente data per accertata dalle sentenze di merito, effettivamente pienamente suffragata dagli elementi processuali agli atti, a fronte di prospettate e verosimili ricostruzioni fattuali alternative. 3.11 procuratore generale in sede, in persona del sostituto procuratore [OSCURATO:PERSONA], ai fini della decisione del ricorso, ha fatto pervenire le sue richieste scritte, ai sensi del comma 8 dell'art. 23 del d.l. n. 137/2020, conv. con modificazioni nella L. 176/2020, e dell'art 16 del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. 4. In data 16.6.2022 la difesa del Torelli ha depositato a mezzo PEC conclusioni scritte, insistendo per l'accoglimento del ricorso ed illustrando ulteriormente i motivi proposti. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, siccome manifestamente infondato. 1. All'uopo deve premettersi che tale epilogo decisorio impedisce di rilevare, come dedotto dal ricorrente nelle conclusioni scritte, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione prodottasi, successivamente alla sentenza impugnata. Tuttavia, la manifesta infondatezza dei motivi di ricorso impedisce la relativa declaratoria sulla base dei principi affermati da questa Corte, secondo cui l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000), ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità (Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013 Rv. 256463) 2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, laddove il ricorrente censura la mancata adeguata risposta alla richiesta di disporre perizia medico legale ex art. 507 c.p. sulla persona della Russo, al fine di accertare la natura e le conseguenze delle lesioni oggetto di giudizio. Sul punto, è sufficiente richiamare i principi affermati da questa Corte, secondo cui in tema di ammissione di nuove prove, il mancato esercizio del potere ex art. 507 cod. proc. pen. da parte del giudice del dibattimento, pur sollecitato, non richiede un'espressa motivazione, quando dalla effettuata valutazione delle risultanze probatorie possa implicitamente evincersi la superfluità di un'eventuale integrazione istruttoria (Sez. 1 n.2156 del 30/09/2020, Rv. 280301). Invero, in tema di ammissione di nuove prove ai sensi dell'art.507 cod. proc. pen., le nuove prove, rispetto a quelle inizialmente richieste dalle partì, sono soggette ad una più penetrante e approfondita valutazione della loro pertinenza e rilevanza che è correlata alla più ampia conoscenza dei fatti di causa già acquisita da parte efel giudice, pertanto l'omesso esercizio di tale potere-dovere può essere sindacato in sede di legittimità, ma in limiti più ristretti rispetto al potere dì ammissione delle prove a richiesta di parte, richiedendosi una manifesta assoluta necessità della trascurata assunzione probatoria, emergente dal testo della sentenza impugnata (Sez. 4 , n. 8083 dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA] Rv. 275149). Nel caso in esame, dall'analisi delle sentenze di merito si evince chiaramente che il primo giudice ha ritenuto superflua la richiesta dì espletamento della invocata perizia sulla base delle emergenze acquisite agli atti e segnatamente: le modalità riferite dai Carabinieri, con le quali essi rinvennero la persona offesa all'atto del loro intervento; il filmato di vídeosorveglianza dal quale si evince chiaramente la discussione tra la persona offesa e l'imputato, nonché le due cadute a terra della Russo a seguito di un contatto e di una colluttazione; il referto del 18 settembre 2014 del pronto soccorso attestante le contusioni multiple riportate dalla donna e la frattura composta del sacro. Peraltro, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di appello è evenienza eccezionale e può essere disposta solo qualora il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti risultando subordinata ad una valutazione giudiziale di assoluta necessità conseguente all'insufficienza degli elementi istruttori già acquisiti, che impone l'assunzione di ulteriori mezzi istruttori (arg. ex Sez. IL 27/09/2013, n. 41808). Può, invero, essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate provvedendosi all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (Sez. 6, n. 1400 del 22/10/2014). Manifestamente infondato sì presenta il secondo motivo dì ricorso, atteso che non risulta necessaria la preventiva visione nel contraddittorio tra le parti di un filmato legittimamente acquisito agli atti, laddove l'imputato intenda contestare le risultanze di esso, essendo lo stesso tenuto attraverso il difensore, ad enunciare chiaramente gli eventuali punti di criticità già con l'atto di appello. Né la Corte territoriale, ove intenda visionare un filmato acquisto agli atti, è tenuta a farlo nel contraddittorio tra le parti e ciò tenuto conto del fatto che, secondo quanto ripetutamente affermato da questa Corte, videoregistrazioni con telecamere di sicurezza dei movimenti dell' imputato sul luogo in cui è commesso il reato costituiscono prova documentale del fatto ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 37367 del 06/05/2014, Rv. 261930;Sez. 5 n. 21027 del 21/02/2020, Rv. 27934). §. Del tutto generico sì presenta il terzo motivo di ricorso, non confrontandosi il ricorrente con l'ampia motivazione resa dai giudici dì merito quanto all'affermazione dì responsabilità dello stesso, sulla base delle plurime emergenze acquisite (prove dichiarative e documentali) (cfr. pg . 4 e 5 che danno ampiamente conto dell'attività lesiva posta in essere dall'imputato nei confronti della p.o.). Le dichiarazioni della vittima, infatti, circa l'attività di spinta e strattonamento che avevano provocato la sua caduta a terra per ben due volte hanno invero trovato ampio riscontro alla luce dei principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui le dichiarazioni della p.o. possono essere legittimamente poste da sole a base .dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della loro credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del racconto (S.U., n. 41461 del 19.7.2012; Sez. 4, n. 44644 del 18/10/2011, Rv. 251661; Sez. 3, n.28913 del 03/05/2011, C., Rv. 251075; Sez. 3, n. 1818 del 03/12/ 2010, Rv. 249136; Sez. 6, n. 27322 del 14/04/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv.240524). La valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto, che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (cfr. ex plurimis Sez. 6, n. 27322 del 2008, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 3, n. 8382 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, Zamberlan, Rv. 230899). Eventuali aspetti di contraddizione nelle dichiarazioni rese dalla p.o. sono stati ritenuti senza illogicità del tutto superati alla luce di quanto emergente dalle riprese video. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processualì e della somma dì euro tremila in favore della cassa delle ammende P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del
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