CassazionedecretoSezione 1Decisione del 27 luglio 2026
Cassazione n. 24093/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentatoe difeso dall’Avvocatura generale dello Statoresistente-avverso il provvedimento del Giudice di pace di Melfi n. 1098/2026depositato il 30/06/2026.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 16610/2026Numero sezionale 3137/2026Numero di raccolta generale 24093/2026Data pubblicazione 27/07/20261.La Questura di Potenza ha chiesto la convalida del decreto del 27.6.2026(e notificato in pari data) con il quale il Questore di Bologna avevadisposto il trattenimento di [OSCURATO:PERSONA], cittadino del Marocco, presso il CPRdi [OSCURATO:PERSONA], in attesa di eseguire l’espulsione, occorrendodisporre accertamenti supplementari in ordine alla sua identità enazionalità, acquisire i documenti per il viaggio ed attendere ladisponibilità di vettori o mezzi di trasporto. La Questura ha precisato che ilcittadino straniero era già destinatario di un decreto di espulsione, emessodal Questore di Bologna il 4.6.2025 (e notificato in pari data).All’esito dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il giudice di pace di Melfi haconvalidato il provvedimento di trattenimento, osservando che: il decretodi espulsione presupposto, pur essendo datato 2025, conservavacomunque la sua efficacia, «in quanto provvedimento amministrativo adefficacia durevole e non vi è provadella sua revoca o annullamento»; il cittadino straniero si era trattenutonel territorio dello Stato senza aver alcun titolo per la permanenza; ilcittadino straniero, inoltre, non era in possesso di un passaporto o di altrodocumento equipollente in corso di validità; sussistevano, pertanto, «ipresupposti di cui agli artt. 13, 13-bis e 14 D. Lgs. 23/07/1998 n. 286 esucc. mod».2. Avverso questo decreto ha proposto ricorso per cassazione il cittadinostraniero, affidato a tre motivi.3. Il Ministero dell’Interno si è costituito eccependo l’improcedibilità delricorso per omessa notifica.Ragioni della decisione1. Il ricorso, avendo ad oggetto un provvedimento del giudice di paceemesso il 30 giugno 2026 in udienza, è assoggettato alla disciplinanormativa novellata, sia in relazione all’individuazione del giudicecompetente, nel merito ed in fase di legittimità, sia in relazione al modelloprocedimentale, introdotto dal d.l. n. 100 del 2026.Numero registro generale 16610/2026Numero sezionale 3137/2026Numero di raccolta generale 24093/2026Data pubblicazione 27/07/2026Il decreto, come espressamente precisato nell’art. 19 del d.l. 100, entra invigore il giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale, il 12giugno.Trova, pertanto, applicazione il nuovo regime processuale in relazione aiprovvedimenti, relativi a trattenimenti amministrativi, proroghe, riesami,emessi dall’organo giurisdizionale competente dal 12 giugno 2026.Trattandosi di disciplina normativa (art. 14 1.1. d.lgs. n. 286 del 1998)che attiene al modello impugnatorio dei provvedimenti emessi dal giudicedi merito competente, occorre, infatti, avere riguardo alla data delprovvedimento giurisdizionale impugnato.2. L’instaurazione del procedimento, in modo parzialmente divergente dalmodello processuale indicato nell’art. 14 1.1. d.lgs. n. 286 del 1998,perché riproduttivo di quello antevigente, non incide sull’ammissibilità delricorso perché la notifica all’Avvocatura generale dello Stato è tempestiva,così come l’iscrizione a ruolo.2.1. Il d.l. n. 145 del 2024, come conv. con modif. dalla l. n. 187 del 2024aveva, infatti, previsto la ricorribilità in cassazione «solo per i motivi di cuialle lett. a), b) e c) del comma 1 dell’art. 606 cod. proc. pen.», in luogodell’art. 360 cod. proc. civ. e con osservanza, «in quanto compatibili»,delle disposizioni «dell’art. 22, comma 5-bis, secondo e quarto periodo,della legge 22 aprile 2005, n. 69» (art. 18-bis, comma 1, lett. b della l.187/2024).L’art. 12, comma 2, lett. f) e g) del d.l. 100 ha modificato la disciplina delricorso in Cassazione avverso le decisioni in materia di convalida, proroga,riesame del trattenimento e misure alternative, provvedendo,rispettivamente all’abrogazione delle modifiche introdotte dalla l. n. 187del 2024 nell’art. 14, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998 e alla disciplinaapplicabile al (nuovo) ricorso in Cassazione.In particolare, la lettera f) del citato art. 12 ha abrogato l’art. 14, comma6, del d.lgs. n. 286 del 1998 (che, nella versione modificata dall’art. 18-Numero registro generale 16610/2026Numero sezionale 3137/2026Numero di raccolta generale 24093/2026Data pubblicazione 27/07/2026bis, comma 1, lett. b), d.l. n. 145 del 2024, aggiunto dalla legge diconversione n. 187, disponeva che: «Contro i decreti di convalida e diproroga di cui al comma 5 è proponibile ricorso per cassazione entrocinque giorni dalla comunicazione, solo per i motivi di cui alle lettere a), b)e c) del comma 1 dell’articolo 606 del codice di procedura penale. Ilrelativo ricorso non sospende l’esecuzione della misura. Si osservano, inquanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 22, comma 5-bis,secondo e quarto periodo, della legge 22 aprile 2005, n. 69»).La lettera g), del medesimo art. 12 ha introdotto il nuovo art. 14.1 deld.lgs. n. 286 del 1998, a norma del quale «1. Contro il decreto che decidesulla convalida, sulla proroga o sul riesame del trattenimento o dellemisure alternative, è proponibile ricorso per cassazione ai sensi dell’articolo 360 del codice di procedura civile, entro dieci giorni dalla pronuncia inudienza o dalla comunicazione. 2. Il ricorso è depositato, a pena diimprocedibilità, entro cinque giorni dalla notificazione. Si applica ilsecondo comma dell’articolo 369 del codice di procedura civile. 3. La partecontro la quale il ricorso è diretto può depositare sintetica memoriadifensiva nel termine di cinque giorni dal deposito del ricorso. La memoriadifensiva può contenere anche motivi di ricorso incidentale. 4. [OSCURATO:PERSONA] in camera di consiglio entro trenta giorni dal deposito del ricorso.Della fissazione del ricorso in camera di consiglio è data comunicazioneagli avvocati delle parti e al pubblico ministero almeno quindici giorniprima dell’adunanza. 5. Il pubblico ministero può depositare conclusioniscritte non oltre dieci giorni prima dell’adunanza in camera di consiglio.Nello stesso termine le parti possono presentare i documenti previstidall’articolo 372 del codice di procedura civile. 6. Le parti possonodepositare sintetiche memorie illustrative non oltre cinque giorni primadell’adunanza. 7. L’adunanza può svolgersi anche mediante collegamentiaudiovisivi a distanza. L’ordinanza, sinteticamente motivata, è depositataal termine della camera di consiglio, ma il collegio può depositare il soloNumero registro generale 16610/2026Numero sezionale 3137/2026Numero di raccolta generale 24093/2026Data pubblicazione 27/07/2026dispositivo riservandosi il deposito della motivazione nei successivi quindicigiorni. 8. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano, inquanto compatibili, le disposizioni del codice procedura civile.».3. Tanto premesso, i tre motivi di ricorso, pur nel richiamo a normeprocessuali penali, sono del tutto comprensibili ed inquadrabili nei vizipropri del sindacato del giudice di legittimità.4. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente, dopo aver richiamato l’art.606, comma 1, lett. b) e c), c.p.p., censura la motivazione apparente delladecisione impugnata, nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 14,comma 4, D. Lgs. 286 del 1998 e degli artt. 111, comma 6, Cost. e 125,comma 3, c.p.p. per avere il giudice di pace omesso di verificare ipresupposti di fatto che legittimano il trattenimento (vale a dire l'esistenzadelle «situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio»e la necessità che il trattenimento abbia durata «strettamentenecessaria») ed essersi limitato a recepire il provvedimento del Questore.Deduce, inoltre, che non vi era stata alcuna verifica della «congruenza»dei motivi addotti a sostegno della richiesta di convalida rispetto allafinalità di rendere possibile il rimpatrio e che il giudice di pace avevadeliberato in un solo minuto, richiamando, peraltro una disposizionenormativa abrogata (l’art. 13-bis del d.lgs. 286 del 1998, abrogata dald.lgs. 113 del 2018).5. Con il secondo motivo di ricorso, si censura la violazione e falsaapplicazione degli artt. 13 e 14 D. Lgs. 286 del 1998 per non avere ilgiudice di pace valutato, come eccepito dalla difesa, il decreto diespulsione del 4.6.2025 all’attualità, per verificarne la sua rispondenza aipresupposti vigenti al momento dell’adozione del trattenimento.6. Con il terzo motivo di ricorso, si censura la violazione dell'art. 14,comma 5-bis, D. Lgs. 286/1998 in relazione all'art. 15, par. 4, Direttiva2008/115/CE, per non aver valutato il giudice di pace l’insussistenza diuna prospettiva ragionevole di rimpatrio.Numero registro generale 16610/2026Numero sezionale 3137/2026Numero di raccolta generale 24093/2026Data pubblicazione 27/07/20267. Tanto premesso, il ricorso, in accoglimento dell’eccezione spiegata dallaparte resistente, deve essere dichiarato improcedibile.Il ricorso, infatti, è stato depositato il 3.7.2026 (e inoltrato dalla SezionePenale di questa Corte alla Cancelleria della Prima sezione civile in data13.7.2026), ma non risulta prodotta né la prova della notifica dell’atto nédell’iscrizione a ruolo.Il ricorso risulta quindi improcedibile, in quanto, in difetto della produzionedell’atto presupposto (la notifica del ricorso), non è possibile verificare latempestività del deposito dello stesso, ai sensi dell’art. dell’art. 14.1.comma 2, del d.lgs. n. 286 del 1998.8. In conclusione il ricorso va dichiarato improcedibile.9. L’assoluta novità della disciplina normativa che ha introdotto il citatoart. 14.1 giustifica, in questa prima fase di applicazione della novella, lacompensazione delle spese di lite tra le parti. P.Q.MLa Corte dichiara improcedibile il ricorso e compensa le spese del presenteprocedimento.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24/07/2026.La PresidenteMaria Acierno