CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 36571/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'indagato, che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro ha dichiarato inammissibile la richiesta, proposta da [OSCURATO:PERSONA], di dissequestro della somma di 10.020 euro nonchè di cinque orologi da polso oggetto di sequestro probatorio. • 7; Dalla ordinanza impugnatainteressato aveva proposto domanda di restituzione dei beni indicati al Pubblico ministero, il quale aveva trasmesso la domanda al Giudice per le indagini preliminari per le determinazioni di competenza; questi aveva richiesto al Pubblico Ministero un "parere".Sulla base di tale quadro di riferimento, il Giudice aveva ritenuto inammissibile la richiesta di dissequestro, ritenendo che l'interessato avrebbe dovuto proporre la richiesta al Pubblico Ministero e che, solo in caso di rigetto della domanda di restituzione da parte di questi, avrebbe potuto, proponendo opposizione, investire il Giudice della questione. 2. L'interessato ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento con cui il Pubblico Ministero aveva trasmesso al Giudice la richiesta di restituzione, e anche avverso quello con cui quest'ultimo ha dichiarato inammissibile la richiesta. Si deduce la abnormità dei due provvedimenti. Il presupposto del ricorso è, da un lato, che il sequestro di quegli orologi sarebbe stato "eccedente" rispetto al decreto di perquisizione e sequestro disposto dal Pubblico Ministero e, quindi, avrebbe dovuto essere convalidato, e, dall'altro, quanto al denaro, che il provvedimento sarebbe stato illegittimo per non avere il Pubblico ministero chiarito il nesso di pertinenza fra quel denaro e il reato per cui si procede; dunque, anche sotto tale profilo, il sequestro avrebbe necessitato di convalida. In tale contesto assume il ricorrente: a) di non avere mai appreso di un provvedimento di rigetto della richiesta di restituzione da parte del Pubblico Ministero, ma di avere saputo solo in un momento successivo che il Pubblico ministero aveva trasmesso la richiesta al Giudice; b) di aver saputo successivamente che, a sua volta, il Giudice aveva chiesto parere al Pubblico ministero e che questi aveva espresso parere negativo; c) che il Giudice aveva ritenuto inammissibile la richiesta per le ragioni già indicate. Dunque, si argomenta, il Giudice, nel dichiarare inammissibile la richiesta, non avrebbe potuto fare riferimento all'atto di opposizione avverso al' l diniego del Pubblico ministero perché nessun provvedimento di diniego era stato emesso e comunicato e nessuna opposizione poteva essere proposta avverso un mero parere negativo. Si precisa che: a) anche un atto del Pubblico ministero, se a carattere decisorio, può essere connotato da abnormità; b) il Giudice avrebbe dovuto restituire la richiesta al Pubblico ministero, piuttosto che dichiararla inammissibile. Dalla decisione del Giudice, si aggiunge, sarebbe derivata una stasi del procedimento, perchè il ricorrente non potrebbe né reiterare al Pubblico ministero la richiesta di restituzione, essendosi questo già pronunciato, e neppure impugnare con altri rimedi il provvedimento di inammissibilità del Giudice. 3. Sono pervenuti motivi aggiunti con i quali si riprendono e si sviluppano ulteriormente i motivi oggetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 2 l A 1.11 ricorso è inammissibile. 2. La giurisprudenza della Corte di cassazione è consolidata nell'affermare, in conformità al principio di tassatività delle impugnazioni, che l'atto processuale è abnorme, e dunque ricorribile immediatamente in sede di legittimità, se adottato in carenza del relativo potere (cioè nel caso di esercizio da parte del giudice di un potere non attribuitogli dall'ordinamento processuale - carenza di potere in astratto -) ovvero se vi è una deviazione funzionale del provvedimento rispetto allo scopo previsto dal modello legale (ossia, nell'ipotesi di esercizio di un potere previsto dall'ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge, che si pone completamente al di fuori dei casi consentiti - carenza di potere in concreto). È affetto da abnormità, cioè, non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. L'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, quanto quello funzionale, quando cioè il provvedimento, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (in questo senso, in generale, Sez. U, n. 26/00 del 24/11/1999, Magnani, Rv. 215094; Sez. U, n. 17/98 del 10/12/1997, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 209603; conf., in seguito, Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243599). Non è invece abnorme l'atto che, pur illegittimo- perché espressione di un potere male esercitato - non è avulso dal sistema processuale, in quanto espressione di un potere comunque riconosciuto al giudice dall'ordinamento, dovendosi al più parlare, in questo caso, di un regresso o di una stasi "consentite". In tale quadro di riferimento le Sezioni unite della Corte hanno di recente confermato che la categoria dell'abnormità presenta carattere eccezionale e derogatorio rispetto al principio di tassatività dei mezzi d'impugnazione, sancito dall'art. 568 cod. proc. pen., mantenuto inalterato nel suo testo anche dopo la riforma introdotta con la legge 23 4 giugno 2017, n. 103, ed al numero chiuso delle nullità deducibili secondo la previsione dell'art. 177 cod. proc. pen. La categoria dell'abnormità è riferibile alle sole situazioni in cui l'ordinamento non appresti altri rimedi idonei per rimuovere il provvedimento giudiziale, che sia fonte di un pregiudizio altrimenti insanabile per le situazioni soggettive delle parti: "la sua eccezionalità e residualità nel panorama delle forme di tutela accessibili impone di distinguerne l'ambito concettuale, da un lato, dalle anomalie dell'atto irrilevanti perché innocue, dall'altro, dalle situazioni di contrasto del pronunciamento giudiziale con singole norme processuali, la cui violazione sia rinforzata dalla previsione della nullità.Sotto il primo profilo, è ininfluente e non riconducibile all'abnormità quell'atto, pur compiuto al di fuori degli schemi legali o per finalità diverse da quelle che legittimano l'esercizio della funzione, che sia superabile da una successiva corretta determinazione giudiziale che dia corretto impulso al processo o dalla sopravvenienza di una situazione tale da averne annullato gli effetti, averlo privato di rilevanza ed avere eliminato l'interesse alla sua rimozione. Quanto al secondo aspetto, l'incompatibilità della decisione con una o più disposizioni di legge processuale vizia l'atto per mancata applicazione o errata interpretazione del referente normativo e ne determina l'illegittimità, che, se ciò sia prescritto, viene sanzionata in termini di nullità" (così, Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri, Rv. 272715). 3. Dalla delineata evoluzione della giurisprudenza delle Sezioni Unite si possono, dunque, trarre due conclusioni: una, più generale, nel senso che la giurisprudenza ha progressivamente ristretto l'ambito di applicazione della categoria dell'abnormità funzionale, in particolare evidenziando, per la sua configurabilità, la necessità di una stasi processuale; una, più specifica, nel senso che la stasi processuale rilevante ai fini dell'abnormità si determina quando il processo non può proseguire, se non attraverso il compimento di un atto nullo da parte del pubblico ministero (così, Sez. U, n. 10728 del 16/12/2021, dep. 2022, Fenucci, Rv. 282807). 4. In tale contesto il ricorso rivela la sua inammissibilità. Nel caso di specie si è in presenza di un provvedimento obiettivamente errato, atteso che il Giudice, se avesse ritenuto che sulla domanda di restituzione avrebbe dovuto decidere il Pubblico Ministero e che avverso il provvedimento di rigetto avrebbe dovuto essere proposta opposizione, lungi dal dichiarare inammissibile la domanda, avrebbe dovuto restituire gli atti al Pubblico ministero a cui la richiesta era stata correttamente indirizzata; se, invece, il Giudice avesse ritenuto di essere competente, non avrebbe potuto dichiarare inammissibile la richiesta. Dunque, un provvedimento illegittimo che, tuttavia, non è abnorme. Non è configurabile infatti un'ipotesi di abnormità strutturale dell'atto, avendo fatto uso il Giudice - correttamente o meno - di un potere - quello di dichiarare inammissibile una richiesta di restituzione di cose in sequestro - che la legge gli attribuisce; un uso del potere in una situazione processuale che non si pone affatto "al di fuori dei casi consentiti". Non è configurabile nemmeno un'ipotesi di abnormità funzionale, non essendosi nella specie realizzata né una regressione indebita e neppure una stasi del procedimento, ben potendo la richiesta di dissequestro essere nuovamente presentata e il procedimento proseguire senza il compimento di un atto nullo.5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ma, in ragione della chiara erroneità del provvedimento impugnato, non anche a quello in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del