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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 21 aprile 2026

Cassazione n. 10506/2026

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entenza del 3.10.2019 il Tribunale di Milano ha dichiarato ilfallimento, nella sua contumacia, di ITA [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito ITA) su ricorso dei creditori [OSCURATO:SOCIETA]. (titolare di decreto ingiuntivo per € 35.175,05) eAgenzia delle Entrate (per un credito di € 26.295,53).Numero registro generale 14973/2020Numero sezionale 1502/2026Numero di raccolta generale 10506/2026Data pubblicazione 21/04/20261.1. — La società ha proposto reclamo ex art. 18 l.fall. per contestarelo stato di insolvenza, a tal fine deducendo anche che il credito di AdE nonera ancora scaduto alla data del 31.10.2019.1.1. — La Corte d’appello di Milano, con la sentenza indicata inepigrafe, ha rigettato il reclamo, osservando che: i) il superamento dellasoglia di trentamila euro si rinviene sia dallo stato passivo fallimentare(con riguardo ai soli creditori istanti) sia dal fatto che vanno consideratianche gli accessori e l’Iva, anche in assenza di emissione di fattura; ii)sussiste lo stato di insolvenza, stante l’incapacità strutturale e non solotransitoria dell’impresa di soddisfare i debiti ammontanti ad € 203.882,00,in assenza di liquidità di cassa e con crediti esposti in bilancio per €525.000,00 però datati e di difficile recupero (tra i quali quello di €235.000,00 portato da fattura emessa nei confronti del Comune di Baianoper opere di appalto prive di qualsivoglia riscontro documentale),considerata anche la pendenza di varie azioni esecutive.2. — ITA propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

Gliintimati non svolgono difese.RAGIONI DELLA DECISIONE2.1. — Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazionedell’art. 15, ultimo comma, l.fall., per avere il Tribunale e la Corted’appello fondato la decisione su emergenze successive (stato passivo)quando la norma evocata impone che la soglia di fallibilità risulti «dagli2.2. — Con il secondo mezzo si lamenta la violazione dell’art. 1,comma 2, l.fall. e degli artt. 2424, 2425 lett. a) nn. 1 e 5 c.c. sul rilievoche sarebbe errata la valutazione dell’attivo patrimoniale, e non sarebbestata considerata la possibilità di accesso ai canali di credito istituzionali.2.3. — Con il terzo viene denunziata la violazione e falsa applicazionedegli artt. 5 l.fall., 115 c.p.c. nonché 2697, 2709 e 2710 c.c., per avere lacorte territoriale ritenuto inattendibile la fattura attestante il credito versoun ente pubblico, nonostante la stessa integri un valido elemento di prova.Numero registro generale 14973/2020Numero sezionale 1502/2026Numero di raccolta generale 10506/2026Data pubblicazione 21/04/20262.4. — Con il quarto, infine, ci si duole della violazione dell’art. 112c.p.c. e dell’omessa pronuncia sui motivi di reclamo vertenti in tema diperdite di esercizio, pesante situazione debitoria, liquidità e affidamenti.3. — Tutte le censure sono inammissibili in quanto, pur denunciandoformalmente vizi di violazione di legge (errores in iudicando o inprocedendo), attengono a valutazioni di merito che non possono avereingresso in sede di legittimità (cfr. Cass. Sez.

U., 34476/2019).3.1. — Il primo motivo, nella sua stringatezza, difetta altresì diautosufficienza e fa emergere finanche in contrasto anche con quantoriferito nella parte del ricorso relativa allo svolgimento del giudizio diprimo grado, ove si dà atto (a pag. 4) che il tribunale riteneva superata lasoglia di procedibilità di cui all’art. 15, ultimo comma l.fall., sulla base delcredito vantato dal creditore istante (€ 35.175,05) e dei crediti risultantidalla informativa dell’Agenzia delle Entrate (€ 26.295,53).3.2. — Il secondo motivo, sebbene formulato con riferimento allasoglia di fallibilità ex art. 1, comma 2, l.fall. riferita all’attivo patrimoniale,si sviluppa poi, in modo incoerente, sullo stato di insolvenza, esegnatamente sulla differenza tra attivo e passivo patrimoniale - criterioriservato però alle società in liquidazione, quale non era la ricorrente – esulla (solo) asserita mancanza di qualsivoglia «difficoltà (neppuretemporanea) tale da impedire l’accesso ai canali di credito istituzionali».3.3. — Il terzo motivo, oltre a sindacare la valutazione del materialeprobatorio da parte dei giudici di merito (peraltro fraintendendone lamotivazione con riguardo alle due categorie di crediti iscritti in bilancioindividuate nel decreto), contiene un errore in diritto.Invero, l’efficacia probatoria delle scritture contabili regolarmente tenute,tra le quali le fatture (per quanto documenti di formazione unilaterale)vale, ai sensi degli artt. 2709 e 2710 c.c., solo nei rapporti traimprenditori, ma non anche nei confronti del curatore fallimentare - salvoche egli agisca in via di “successione” in un rapporto pendentedell’imprenditore fallito - e la conseguente inopponibilità nella sedeNumero registro generale 14973/2020Numero sezionale 1502/2026Numero di raccolta generale 10506/2026Data pubblicazione 21/04/2026concorsuale dell’accertamento del passivo è rilevabile anche d’ufficio,poiché integra una eccezione in senso lato (Cass. 27902/2020; conf.

Cass.33728/2022, 36112/2023, 25164/2024; cfr. Cass. Sez.

U, n. 4213/2023).Peraltro, negli stessi rapporti tra imprenditori quella particolare efficaciaprobatoria presuppone che il rapporto non sia contestato (da ultimo, Cass.949/2024), mentre nel caso in esame i giudici di merito hanno ancherilevato l’assenza di ulteriori riscontri documentali e la mancata esibizionedel contratto di appalto con il Comune di Baiano, richiesta dal curatore.3.4. — Non sussiste nemmeno il vizio di omessa pronuncia ex art. 112c.p.c., lamentato con il quarto motivo, il quale si concreta nel difetto delmomento decisorio, e dunque postula che sia stato completamenteomesso il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto,con riguardo a specifiche domande o eccezioni, mentre il mancato oinsufficiente esame delle argomentazioni delle parti integra semmai unvizio di natura diversa, relativo all'attività svolta dal giudice persupportare l'adozione del provvedimento, senza che possa ritenersimancante il momento decisorio (ex multis, Cass. 5730/2020).4. — Segue l’inammissibilità del ricorso senza statuizione sulle spese,in assenza di difese degli intimati.

Ricorrono invece i presuppostiprocessuali per il cd. raddoppio del contributo unificato.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoprincipale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 31/03/2026.Il PresidenteMassimo Ferro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
entenza del 3.10.2019 il Tribunale di Milano ha dichiarato ilfallimento, nella sua contumacia, di ITA [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito ITA) su ricorso dei creditori [OSCURATO:SOCIETA]. (titolare di decreto ingiuntivo per € 35.175,05) eAgenzia delle Entrate (per un credito di € 26.295,53).Numero registro generale 14973/2020Numero sezionale 1502/2026Numero di raccolta generale 10506/2026Data pubblicazione 21/04/20261.1. — La società ha proposto reclamo ex art. 18 l.fall. per contestarelo stato di insolvenza, a tal fine deducendo anche che il credito di AdE nonera ancora scaduto alla data del 31.10.2019.1.1. — La Corte d’appello di Milano, con la sentenza indicata inepigrafe, ha rigettato il reclamo, osservando che: i) il superamento dellasoglia di trentamila euro si rinviene sia dallo stato passivo fallimentare(con riguardo ai soli creditori istanti) sia dal fatto che vanno consideratianche gli accessori e l’Iva, anche in assenza di emissione di fattura; ii)sussiste lo stato di insolvenza, stante l’incapacità strutturale e non solotransitoria dell’impresa di soddisfare i debiti ammontanti ad € 203.882,00,in assenza di liquidità di cassa e con crediti esposti in bilancio per €525.000,00 però datati e di difficile recupero (tra i quali quello di €235.000,00 portato da fattura emessa nei confronti del Comune di Baianoper opere di appalto prive di qualsivoglia riscontro documentale),considerata anche la pendenza di varie azioni esecutive.2. — ITA propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Gliintimati non svolgono difese.RAGIONI DELLA DECISIONE2.1. — Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazionedell’art. 15, ultimo comma, l.fall., per avere il Tribunale e la Corted’appello fondato la decisione su emergenze successive (stato passivo)quando la norma evocata impone che la soglia di fallibilità risulti «dagli2.2. — Con il secondo mezzo si lamenta la violazione dell’art. 1,comma 2, l.fall. e degli artt. 2424, 2425 lett. a) nn. 1 e 5 c.c. sul rilievoche sarebbe errata la valutazione dell’attivo patrimoniale, e non sarebbestata considerata la possibilità di accesso ai canali di credito istituzionali.2.3. — Con il terzo viene denunziata la violazione e falsa applicazionedegli artt. 5 l.fall., 115 c.p.c. nonché 2697, 2709 e 2710 c.c., per avere lacorte territoriale ritenuto inattendibile la fattura attestante il credito versoun ente pubblico, nonostante la stessa integri un valido elemento di prova.Numero registro generale 14973/2020Numero sezionale 1502/2026Numero di raccolta generale 10506/2026Data pubblicazione 21/04/20262.4. — Con il quarto, infine, ci si duole della violazione dell’art. 112c.p.c. e dell’omessa pronuncia sui motivi di reclamo vertenti in tema diperdite di esercizio, pesante situazione debitoria, liquidità e affidamenti.3. — Tutte le censure sono inammissibili in quanto, pur denunciandoformalmente vizi di violazione di legge (errores in iudicando o inprocedendo), attengono a valutazioni di merito che non possono avereingresso in sede di legittimità (cfr. Cass. Sez. U., 34476/2019).3.1. — Il primo motivo, nella sua stringatezza, difetta altresì diautosufficienza e fa emergere finanche in contrasto anche con quantoriferito nella parte del ricorso relativa allo svolgimento del giudizio diprimo grado, ove si dà atto (a pag. 4) che il tribunale riteneva superata lasoglia di procedibilità di cui all’art. 15, ultimo comma l.fall., sulla base delcredito vantato dal creditore istante (€ 35.175,05) e dei crediti risultantidalla informativa dell’Agenzia delle Entrate (€ 26.295,53).3.2. — Il secondo motivo, sebbene formulato con riferimento allasoglia di fallibilità ex art. 1, comma 2, l.fall. riferita all’attivo patrimoniale,si sviluppa poi, in modo incoerente, sullo stato di insolvenza, esegnatamente sulla differenza tra attivo e passivo patrimoniale - criterioriservato però alle società in liquidazione, quale non era la ricorrente – esulla (solo) asserita mancanza di qualsivoglia «difficoltà (neppuretemporanea) tale da impedire l’accesso ai canali di credito istituzionali».3.3. — Il terzo motivo, oltre a sindacare la valutazione del materialeprobatorio da parte dei giudici di merito (peraltro fraintendendone lamotivazione con riguardo alle due categorie di crediti iscritti in bilancioindividuate nel decreto), contiene un errore in diritto.Invero, l’efficacia probatoria delle scritture contabili regolarmente tenute,tra le quali le fatture (per quanto documenti di formazione unilaterale)vale, ai sensi degli artt. 2709 e 2710 c.c., solo nei rapporti traimprenditori, ma non anche nei confronti del curatore fallimentare - salvoche egli agisca in via di “successione” in un rapporto pendentedell’imprenditore fallito - e la conseguente inopponibilità nella sedeNumero registro generale 14973/2020Numero sezionale 1502/2026Numero di raccolta generale 10506/2026Data pubblicazione 21/04/2026concorsuale dell’accertamento del passivo è rilevabile anche d’ufficio,poiché integra una eccezione in senso lato (Cass. 27902/2020; conf. Cass.33728/2022, 36112/2023, 25164/2024; cfr. Cass. Sez. U, n. 4213/2023).Peraltro, negli stessi rapporti tra imprenditori quella particolare efficaciaprobatoria presuppone che il rapporto non sia contestato (da ultimo, Cass.949/2024), mentre nel caso in esame i giudici di merito hanno ancherilevato l’assenza di ulteriori riscontri documentali e la mancata esibizionedel contratto di appalto con il Comune di Baiano, richiesta dal curatore.3.4. — Non sussiste nemmeno il vizio di omessa pronuncia ex art. 112c.p.c., lamentato con il quarto motivo, il quale si concreta nel difetto delmomento decisorio, e dunque postula che sia stato completamenteomesso il provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto,con riguardo a specifiche domande o eccezioni, mentre il mancato oinsufficiente esame delle argomentazioni delle parti integra semmai unvizio di natura diversa, relativo all'attività svolta dal giudice persupportare l'adozione del provvedimento, senza che possa ritenersimancante il momento decisorio (ex multis, Cass. 5730/2020).4. — Segue l’inammissibilità del ricorso senza statuizione sulle spese,in assenza di difese degli intimati. Ricorrono invece i presuppostiprocessuali per il cd. raddoppio del contributo unificato. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoprincipale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 31/03/2026.Il PresidenteMassimo Ferro