CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 32921/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/07/196! avverso il decreto del 19/11/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità dei ricorsi. (-o Ritenuto in fatto 1. Decidendo a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla I sezione di questa Corte con sentenza n. 9899 del 28/01/2021, la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], con decreto del 19 novembre 2011 - dep. 14 marzo 2022 -, ha parzialmente riformato il decreto del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 15 ottobre 2014, con il quale era stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con confisca di vari beni. 1.1. Al fine di intendere la portata dell'accertamento che era stato demandato al giudice del rinvio, occorre considerare che la sentenza n. 9899 del 28/01/2021, che costituisce il secondo intervento di questa Corte sulla vicenda, aveva preso le mosse dalla portata di un precedente annullamento con rinvio, disposto dalla V sezione di questa Corte, con sentenza del 6 dicembre 2016, di altro decreto della medesima Corte d'appello. In particolare, la I sezione aveva osservato che al giudice del merito era stato chiesto di: a) individuare le condotte illecite di evasione fiscale, funzionali, sul piano del giudizio di pericolosità sociale generica formulato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], a ricondurre la sua posizione processuale all'ambito applicativo prefigurato dalla disposizione dell'art. 1, comma 1., lett. b) , d.lgs. n. 159 del 2011 - che include tra i soggetti nei cui confronti può essere emessa una misura di prevenzione patrimoniale «coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose» -, compiendo una verifica del compendio probatorio acquisito nei giudizi di merito; b) individuare un rapporto di correlazione tra la condizione di pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA] - qualificata e, laddove riscontrata in conseguenza del primo degli accertamenti in esame, generica - e l'acquisizione dei singoli beni oggetto di confisca. La I sezione ha rilevato che la Corte territoriale si era esattamente conformata alla prima indicazione, evidenziando, sulla base degli esiti della perizia svolta, che doveva ritenersi incontroversa l'origine indeterminata delle risorse finanziarie che avevano consentito al [OSCURATO:PERSONA] di avviare l'attività imprenditoriale portata avanti a partire dal 1978: tale situazione di indeterminatezza finanziaria aveva prodotto l'effetto di inquinare il patrimonio aziendale della ditta individuale "[OSCURATO:PERSONA]", la cui ingiustificata provenienza imponeva di ritenerlo illegittimo nella sua interezza. La I sezione ha aggiunto che siffatto profilo valutativo concerneva il giudizio sulla pericolosità sociale generica del [OSCURATO:PERSONA], formulato ex art. 1, comma 1, lett. b) , d.lgs. n. 159 del 2011, a proposito del quale la Corte territoriale reggina evidenziava che gli elementi probatori acquisiti imponevano di affermare che il prevenuto, fin dall'inizio della sua attività imprenditoriale nel settore immobiliare, 1 F-P) risalente al 1978, aveva evaso i suoi obblighi tributari, conseguendo rilevanti profitti illeciti. In altri termini, il compendio probatorio acquisito induceva a ritenere che [OSCURATO:PERSONA], attraverso l'attività imprenditoriale svolta con la sua ditta individuale, era dedito in modo continuativo a condotte di evasione fiscale, che imponevano di ricondurlo nell'alveo applicativo dell'art. 1, comma 1, lett. b) , d.lgs. n. 159 del 2011 e di ritenere legittima la confisca dell'intero patrimonio aziendale dell'impresa individuale "[OSCURATO:PERSONA]". Infatti, le condotte di evasione fiscale, pur essendosi arrestate nel 1999, avevano inquinato l'intera attività imprenditoriale posta in essere da [OSCURATO:PERSONA]. Al contrario, la I sezione ha ritenuto che il percorso argonnentativo seguito dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] non apparisse rispettoso della seconda delle indicazioni ermeneutiche fornite dalla prima sentenza rescindente, che, risolta la prima delle due questioni oggetto di annullamento con rinvio, imponeva l'individuazione di un rapporto di correlazione tra la condizione di pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA] - qualificata ed eventualmente generica - e l'acquisizione dei singoli beni confiscati. In particolare, la sentenza n. 9899 del 2021 ha osservato che i giudizi di pericolosità sociale, qualificata e generica, formulati nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - il primo, confermato dalla Corte di cassazione, V sezione penale, il secondo, correttamente espresso dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], secondo quanto ritenuto dalla stessa I sezione - non esimevano il Giudice del rinvio reggino dal compiere una ricognizione analitica, non riscontrabile nel caso in esame, sulla sussistenza di tale condizione soggettiva al momento dell'acquisizione di tutti i beni sottoposti a confisca, intestati a soggetti giuridici diversi dall'impresa individuale "[OSCURATO:PERSONA]". Ne discende che la ricognizione analitica sulla sussistenza della condizione soggettiva di pericolosità, qualificata o generica, di [OSCURATO:PERSONA] doveva essere eseguita per le unità immobiliari intestate al prevenuto e a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che non facevano parte del patrimonio aziendale dell'impresa individuale "[OSCURATO:PERSONA]", il quale, come ricordato, deve essere sottoposto a confisca nella sua interezza; e per i titoli finanziari, costituiti da tre conti correnti bancari, tre strurr enti finanziari partecipativi e un libretto postale; per i quattro beni mobili registrati, costituiti da autovetture. 1.2. Come »D'etto, la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma del decreto di primo grado, ha escluso dall'ambito della confisca alcuni beni, che non rileva in questa sede indicare, disponendone la restituzione agli aventi diritto, e ha confermato nel resto la misura ablativa.2. Avverso decreto della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] indicato in epigrafe, è stato presentato ricorso per Cassazione nell'interesse del proposto e della Lito. 3. Il ricorso proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] eccepisce, con un unico motivo, violazione di legge, in riferimento agli artt. 1, lett. a) e b) , 4, comma 1, lett. c), 24 del d. Igs. n. 159 del 6 settembre 2011, 627, comma 3, cod. proc. pen. A parere del ricorrente, la Corte d'appello non avrebbe tenuto in considerazione il principio indicato dalla I sezione di questa Corte, con la citata sentenza di annullamento con rinvio, secondo cui possono essere suscettibili di ablazione soltanto i beni patrimoniali acquistati nell'arco temporale in cui si è manifestata la pericolosità sociale del soggetto passivo della misura. Più in particolare, secondo la Cassazione, la Corte territoriale avrebbe dovuto stabilire se l'acquisto di ciascuno dei cespiti sottoposti ai poteri ablatori controversi fosse o meno correlato cronologicamente alla condizione di pericolosità, generica o specifica, del prevenuto. A tale indicazione, la Corte territoriale non si sarebbe attenuta, così violando il significato più profondo delle norme indicate, dal momento che soltanto una precisa delimitazione temporale della pericolosità sociale del prevenuto vale a giustificare la confisca di prevenzione. Ove, invece, non si dimostri che un determinato bene sia stato acquistato con proventi di attività illecita, in un preciso contesto temporale in cui si è manifestata la pericolosità sociale del soggetto passivo della misura, la misura di prevenzione finisce per tramutarsi in vera e propria ingiustificata sanzione. Il nucleo della censura sollevata dal ricorrente attiene al criterio scelto dai Giudici d'appello per escludere dalla base di calcolo considerata ai fini del giudizio di sperequazione i maggiori redditi d'impresa accertati dal consulente di parte per gli anni 2000-2004 e che, pur conseguenza di evasione fiscale, non comportavano l'assoggettamento ad alcuna sanzione penale, per difetto di superamento della soglia di punibilità. Secondo il ricorrente, il criterio adottato non avrebbe tenuto in conto il fatto che [OSCURATO:PERSONA] non aveva commesso alcuna condotta di evasione fiscale qualificabile come "delitto", e quindi produttivo di reddito illecito, secondo la legge vigente ratione temporis. Pertanto, la Corte territoriale avrebbe errato nel concludere che il proposto abbia costituito una provvista finanziaria "provento" di delitto e avrebbe violato, di tal guisa, il modello legale di riferimento in materia di misure di prevenzione apprestato dall'art. 1 del d. Igs. n. 159/2011, in forza del quale la misura in tanto è applicabile in quanto possa ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che il proposto abbia commesso un reato qualificato come delitto, produttivo, quindi, di reddito illecito e sussisi:ano elementi comprovanti la pericolosità del proposto. 4. Il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse della Lito lamenta violazione, da parte del giudice del rinvio, del principio di diritto affermato dalla sentenza rescindente, per non avere la Corte territoriale distinto, in relazione agli illeciti tributari, i reati contravvenzionali dai delitti. Sotto altro profilo si censura il decreto impugnato in tema di individuazione della pericolosità sociale e di perimetrazione cronologica della stessa, con riferimento all'art. 24 d.lgs. n. 159 del 2011, contestando l'applicazione retroattiva della previsione che sterilizza, nella valutazione della sproporzione, la rilevanza dei redditi provento di evasione fiscale. 5. Il secondo motivo lamenta che erroneamente il decreto impugnato non abbia tratto le necessarie conseguenze restitutorie dalla rilevata assenza di pericolosità nel periodo 2000 - 2004. 6. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, in relazione alla camera di consiglio originariamente fissata dinanzi alla I sezione per il 14 luglio 2022, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. Considerato in diritto 1. Il ricorso proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità. In sintesi, il motivo di censura articolato dalla difesa, per un verso, tende infatti a rimettere in discussione il giudizio di pericolosità sociale del [OSCURATO:PERSONA], in ragione delle condotte di evasione fiscale - tema che, per quanto detto e per quanto esattamente osservato dalla Corte territoriale nel decreto impugnato, è ormai fuori discussione, a seguito della precedente decisione della I sezione di questa Corte - e, per altro verso, sovrappone il piano della pericolosità con quello dell'accertamento della sproporzione, aspirando a includere, nella base di calcolo, anche i reoJiti non dichiarati negli anni 2000 - 2004. Questi ultimi, secondo l'accertamento operato dalla Corte d'appello, sono conseguenza di evasione non punibile. E, tuttavia, alla stregua dell'art. 24, cornma 1, d.lgs. 159 del 2011, in ogni caso il proposto non può giustificare la legittima provenienza dei beni adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale. In altri termini, il ricorso si caratterizza per il mancato confronto con le ragioni fornite dai Giudici d'appello, oltre che col percorso argomentativo seguito dalla I sezione di questa Corte. Ora, la censura incentrata sul criterio adottato dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio cd. di sproporzione muove, come ricordato, da una premessa, che va, però, integralmente disattesa, con cui il ric:orrente vorrebbe ridiscutere le condizioni soggettive del proposto e, segnatamente, la pericolosità sociale generica. Detta condizione è stata tuttavia accertata in via definitiva, come chiaramente si evince sia dalla motivazione dell'impugnato provvedimento sia da quella della sentenza della Cassazione. Invero, la I sezione di questa Corte ha sottolineato l'intangibilità dei «giudizi di pericolosità sociale, qualificata e generica, nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] -il primo, confermato dalla Corte di cassazione, Quinta sezione penale, il secondo, correttamente espresso dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] [...] Non è dubitabile che l'attività sistematica di evasione fiscale posta in essere da [OSCURATO:PERSONA] nella gestione della sua impresa individuale ... consenta di ricondurre il prevenuto alla categoria di pericolosità sociale generica di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), d. Igs. n. 159 del 2011, in linea con quanto affermato dalla Corte di cassazione, Quinta sezione penale». Rievocando la decisione n. 24 del 2019 del Giudice delle leggi, la Prima sezione di questa Corte ribadiva che la Corte costituzionale, con tale sentenza, non aveva escluso la possibilità di emettere una misura di prevenzione, personale o patrimoniale, nei confronti dei soggetti "che per la condotta e il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivano abitualmente con i proventi di attività delittuose", limitandosi bensì ad ancorare a parametri ermeneutici rigorosi il giudizio di pericolosità sociale generica relativo ai soggetti inclusi nella categoria di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), d. Igs. n. 159 del 2011. La Corte di cassazione ha altresì illustrato come, nel caso di specie, ricorresse il triplice requisito che deve essere provato, sulla base di specifici "elementi di fatto" di cui all'art. 1 della citata disposizione, certamente riscontrabili con riferimento «alle violazioni fiscali commesse da [OSCURATO:PERSONA] nell'arco temporale compreso tra il 1978 e il 1999». La Corte d'appello ha tenuto conto dei criteri indicati dalla Cassazione, illustrando, in via preliminare, le condizioni soggettive del proposto, vale a dire 1) "pericolosità sociale generica quale evasore fiscale dal 1978 al 1999"; 2) "mancanza di pericolosità sociale dal 2000 al 2004, non essendo ipotizzabili reati tributari per effetto delle soglie di punibilità introdotte dal d. igs. 74/2000"; 3) pericolosità sociale qual'ficata quale appartenente alla cosca Labate dal 2005 in poi. Quanto alla "pericolosità sociale generica quale evasore fiscale dal 1978 al 1999", ormai accertata in via definitiva, la Corte territoriale ha ribadito í motivi per cui, in dissenso rispetto alla tesi del ricorrente, detta condizione sia stata ritenuta sussistente, dal momento che, sino alla entrata in vigore del d. Igs. 74/2000, non era prevista alcuna soglia di punibilità per le condotte di evasione fiscale. Pertanto, la dichiarazione di un reddito inferiore a quello effettivo integrava, fino a quel momento, gli estremi del reato tributario. Quanto al giudizio di sproporzione, diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, le indicazioni fornite dalla Corte di cassazione con la sentenza di annullamento 5 nri sono state seguite dalla Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] che ha analiticamente individuato i vari cespiti, innanzi tutto, distinguendo i beni che, ancorché individuati come intestati al [OSCURATO:PERSONA], dovevano ritenersi di natura aziendale e, come tali, rientranti nella portata decisoria avallata da Sez. 1, n. 9888 del 28/01/2021. Quindi ha operato un concreto giudizio di sproporzione solo in relazione a beni acquisiti al patrimonio nei due archi temporali (1978 - 1999 e dal 2005 in poi) nei quali è ormai accertata in via definitiva la pericolosità del [OSCURATO:PERSONA]. In siffatta valutazione, la Corte d'appello ha conseguentemente e correttamente ritenuto di non tenere in considerazione i redditi fiscalmente non dichiarati, atteso che «di essi è stata definitivamente accertata la provenienza da evasione fiscale con carattere delittuoso» (p. 7 della motivazione dell'impugnato decreto). Le restanti valutazioni di merito non sono oggetto di puntuale contestazione nel ricorso. D'altra parte, in tema di procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione in cui va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (v., ad es., Sez. 6„ n. 21525 del 18/06/2020, Rv. 279284 - 01). 2. Il ricorso proposto nell'interesse della Lito è inammissibile per manifesta infondatezza per le medesime ragioni sopra indicate, tenuto conto che, sia pure con diversità di argomentazioni, le critiche sviluppate nei due motivi ripropongono nella sostanza le medesime questioni del ricorso proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA]. Tutto ciò a prescindere dal rilievo per cui «nel caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati ad un terzo, questi può rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità e la proprietà dei beni sottoposti a vincolo, assolvendo al relativo onere di allegazione, mentre non è legittimato a sostenere che il bene sia di effettiva proprietà del proposto, essendo del tutto estraneo ad ogni questione giuridica relativa ai presupposti per l'applicazione della misura nei confronti di quest'ultimo - quali la condizione di pericolosità, la sproporzion: fra il valore del bene confiscato ed il reddito dichiarato, nonché la provenienza del bene stesso - e che solo costui può avere interesse a far valere». (Sez. 5, n. 333 del 20/11/2020, dep. 2021, Icardi, Rv. 280249 - 01). 3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in e