CassazionedecretoSezione 2Decisione del 28 febbraio 2026
Cassazione n. 31512/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/1966visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;preso atto che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale secondoquanto disposto dall’ art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte depositate dalla [OSCURATO:PERSONA] generale, LauraCondemi, che ha chiesto il rigetto del ricorso;letta la memoria scritta del 17/06/2026 dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di ZollinoMaria [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto declaratoria di inammissibilità o di rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Campobasso, in funzione digiudice del riesame, annullava per assenza di motivazione il decreto di sequestropreventivo emesso in data 28/02/2026 dal Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Larino nell’ambito del procedimento n. 141/2025 RGNR anche a caricodi [OSCURATO:PERSONA], indagato per il reato di cui all’art. 646 cod. pen. avente ad oggettola vettura Peugeot 3008 targata [OSCURATO:TARGA] ed impugnato ai sensi dell’art. 309 cod.proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di terza estranea e acquirente inbuona fede del mezzo.2. Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione il PubblicoMinistero articolando un unico motivo con il quale si deduce la violazione di leggecon riferimento all’art. 568, comma 4, cod. proc. pen.Assume l’ufficio ricorrente che il Tribunale del riesame ha annullato il decretodi sequestro preventivo per difetto assoluto di motivazione, senza previamentedelibare sulla ammissibilità dell’istanza di riesame avanzata da [OSCURATO:PERSONA] laquale, essendo terzo acquirente in buona fede a non domino della vetturasottoposta a vincolo, non avrebbe potuto ottenerne la restituzione, conconseguente difetto di interesse attuale e concreto a proporre impugnazione.Evidenzia il Pubblico Ministero che il conflitto tra potenziali acquirenti di unbene mobile registrato da un “non domino” e il proprietario dello stesso è regolatodagli artt. 1156 e 1162 cod. civ., non dal disposto di cui all’art. 1153 cod. civ. chesancisce il principio del “possesso vale titolo”.Colui che acquista un veicolo da chi non ne è il proprietario (nel caso di specie,un bene concesso in leasing dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. all’indagato [OSCURATO:PERSONA] il quale,alla scadenza della locazione, non aveva provveduto alla restituzione alla societàlocataria ma lo aveva indebitamente trattenuto e venduto alla [OSCURATO:PERSONA]) non neottiene la proprietà mediante il possesso di buona fede, sebbene sia stata eseguitala trascrizione nel pubblico registro automobilistico, che rileva unicamente ai finidel termine di usucapione.In virtù di tale principio, si configura carenza di interesse a proporre riesameda parte dell’acquirente a non domino di un veicolo oggetto di appropriazioneindebita.Nel caso di specie, il diritto reale di proprietà sulla autovettura è rimasto incapo alla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., non essendo stato oggetto di un validotrasferimento inter vivos in favore della [OSCURATO:PERSONA] e del dante causa di costei; né èapplicabile la disciplina della vendita di cosa altrui, la quale presuppone chel’altruità del bene sia resa nota dal venditore.Il Tribunale avrebbe dovuto, quindi, dichiarare l’inammissibilità della richiestadi riesame avanzata dalla [OSCURATO:PERSONA] per carenza di interesse.3. Il ricorso è fondato.La legittimazione astratta alla proposizione del riesame reale è attribuitadall'art. 322 cod. proc. pen. all'imputato, alla persona alla quale le cose sono statesequestrate ed a quella che avrebbe diritto alla loro restituzione; perl’ammissibilità del gravame, ivi compreso quello cautelare, deve sussistere anchel'interesse attuale e concreto all'impugnazione, come previsto dall’art. 568,comma 4, cod. proc. pen., contenuto nel titolo I del libro IX del codice di rito chedetta le disposizioni generali sulle impugnazioni; occorre, cioè, che l'eliminazioneo la riforma della decisione gravata renda possibile il conseguimento di un risultatogiuridicamente favorevole e segnatamente consenta di rimuovere l'effettivopregiudizio che la parte asserisce di aver subìto con il provvedimento impugnato.Si è pertanto condivisibilmente affermato che la richiesta di riesame avversoil decreto di sequestro preventivo, può essere proposta solamente da chi, in casodi accoglimento, ha diritto alla restituzione del bene (ex multis Sez. 3, n. 16352del 11/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281098-01), non spettante al terzo in buona fedeche abbia acquistato un bene mobile registrato da un soggetto che non ne eraproprietario (Sez. 2 n. 43563 del 05/07/2022, Albanese, non mass).L’acquirente di un autoveicolo a non domino non acquista infatti la proprietàmediante il possesso di buona fede, ancorchè abbia trascritto il suo acquisto nelpubblico registro automobilistico che rileva unicamente ai fini del decorso deltermine dell’usucapione (Sez. 3 civ., n. 294 del 13/01/1994, Rv. 484984-01).[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] risulta essere terza acquirente in buona fede a nondomino della vettura sottoposta a vincolo avendola acquistata da colui che non neera proprietario e, in quanto tale, non avrebbe potuto ottenerne la restituzione incaso di accoglimento dell’istanza di riesame.Alla luce dei richiamati princìpi il Collegio della cautela, prima ancora divalutare la consistenza del provvedimento impugnato sul piano motivazionale,avrebbe pertanto dovuto preliminarmente procedere a verificare l’effettivointeresse della [OSCURATO:PERSONA] a proporre riesame.4. All’accoglimento del ricorso consegue l’annullamento della sentenzaimpugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Campobasso competenteai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen. P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale diCampobasso competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.Così deciso il giorno 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMariapaola [OSCURATO:PERSONA]