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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 01792/2024

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3PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.4188/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 19 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , che lorappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA],in persona del Sindaco pro tem pore , elettivamente domiciliatain Roma, via del Tempio di Giove n. 2 1, presso gli uffici dell’[OSCURATO:PERSONA], rappresenta ta e dife sa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso l a Sente nza d el la Corte d’Appello di Roma n. 2741/2022,depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 5 . 1 2 . 202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Zuliani; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente, dipendente di [OSCURATO:PERSONA] (quondam Comune di Roma) con qualifica di tecnico geometra presso il IX Municipio, venne licenziato senza preavviso all’esito di un procedimento disciplinareche era stato sospeso e poi riattivato, perché avente ad oggetto alcuni comportamenti illeciti per i quali egli aveva anche subito un processo penale conclusosi con la condanna per tentata induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.).

Il lavoratore impugnò il licenziamento davanti al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, ritenendolo nullo sia per motivi formali che per la sproporzione della sanzione rispetto ai fatti definitivamente accertati.

Il Tribunale respinse la domanda del lavoratore, il quale si rivolse quindi alla Corte d’Appello di Roma, che respinse a sua volta l’impugnazione,confermando la sentenza di primo grado.

Contro la sentenza della Corte d’Appello il l avorat ore ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motiv o . [OSCURATO:PERSONA] si è difes a con controricorso .

Il ricorrente ha anche depositato memoria illustrativa.

Il Pubblico Ministero ha rassegnato conclusioni scritte per il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza sono intervenuti il rappresentante del Pubblico Ministero e i l difensoredel ricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivodi ricorso si denuncia « violazione e falsa applicazione d ell’art. 4, comma 5, del CCNL 2006 - 2009, nella formulazione applicabile ratione temporis alla controversia, dell’art.653 c.p.p., dell’art. 35, comma 1, della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, della legge n. 848/1955, nella parte in cui l’ha recepita, in relazione al n. 3 e n. 4 dell’art.360, comma 1, c.p.c. » .

1.1. Oggetto di attenzione da parte del ricorrente è il rapporto tra procedimento disciplinare e processo penalenel quale egli, dopo essere stato imputato di due episodi di tentata concussione , venne alla fine condannato ad un anno di reclusione per un solo caso di tentata induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 - quater c.p.).Per comprendere la doglianza è necessario riassumere brevemente le vicende del processo penale, sulla base dei dati desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata.

In primo grado il ricorrente era stato condannato a 5 anni e 6 mesi di reclusione per due ipotesi di tentata concussione (art. 317 c.p.).

La derubricazione del reato da concussione a indebita induzione e l’estinzione per prescrizione di uno dei due reati contestati vennero statuite nel processo d’appello.

La sentenza d’appello venne impugnata davanti alla Corte di Cassazione, che la annullò, limitatamente al trattamento sanzionatorio , con sentenza del 12.1.2016.

In sede di rinvio la Corte d’Appello di Roma ridusse lapena detentiva inflitta ad un anno di reclusione con sentenza del 2.3.2017.

Contro questa sentenza l’imputato propose nuovament e ricorso per cassazione, che fu dichiarato inammissibile il 10.10.2018, con sentenza che venne poi comunicata a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

1.2. Nel presente processo, poiché la sospensione del procedimento disciplinare risale al 20.6.2008, trova applicazione il CCNLdel personale non dirigente del Comparto Regione e Autonomie locali 2006 - 2009 e, in particolare, l’art. 4, comma 5, in forza del quale, « il procedimento disciplinare precedentemente sospeso è riattivato entro 90 giorni da quando l’ente ha avuto comunicazione della sentenza definitiva e deve concludersi entro i successivi 120 giorni dalla sua riattivazione».

Ebbene, il ricorso per cassazione è volto a sostenere che il termineper la riattivazione del procedimento disciplinare non venne rispettato da [OSCURATO:PERSONA] e , perché la « sentenza definitiva » del processo penale andrebbe individuata nella prima sentenza della Corte di Cassazione (12.1.2016) e non in quella che dichiarò inammissibile il ricorso contro la sentenza pronunciata in sede di rinvio(10.10.2018).

In tal modo, si c ensura la sentenza della Corte d’Appello di Romaqui impugnata, che ha invece individuato il dies a quo per la decorrenza de l termin e della riattivazione del procedimento disciplinare nella data in cui la seconda sentenza della Corte di Cassazione venne comunicata a [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:DATA_NASCITA]), giudicando di conseguenza tempestive sia la riattivazione del procedimento disciplinare (3.5.2019), sia la sua conclusion e (29.8.2019).

2. Il ricorsoè infondato. 2.1.La Corte d’Appello di Roma ha correttamente interpretato l’art. 4 del CCNL citato, il cui primo comma dispone che , in caso di contestazione in sede disciplinare di fattiilleciti di rilevanza penale, «Il procedimento disciplinare rimane sospeso fino alla sentenza definitiva».

Il quinto comma fa poi nuovamente riferimento alla «sentenza definitiva» per fissare il dies a quo del termin e per la riattivazione del procedimento disciplinare, fissando anche il termine per la sua conclusione, che decorre dalla data di riattivazione del procedimento.

L’interpretazione della norma contrattuale secondo cui per «sentenza definitiva» si deve intendere la sentenza non più impugnabile che chiude il processo penale – e, quindi, in questo caso, la sentenza della Corte di Cassazione pronunciata il 10.10.2018 e comunicata a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] –è stata giustificata dal giudice del merito con tre convergenti argomenti: il tenore letterale della disposizione contrattuale;l’esigenza di certezza nello stabilire il termine perentorio per riattivare(e poi, di conseguenza, quello per concludere) il procedimento disciplinare; la necessità di fare conoscere alla pubblica amministrazione «ogni aspetto … della vicenda penale che ha coinvolto il dipendente e che è oggetto dell’azione disciplinare».

2.2. Il ricorso per cassazione si concentra soltanto sul terzo argomento utilizzatodalla Corte territoriale e lo fa ponendo la regola della sospensione del procedimento disciplinare in stretto nesso strumentale con l’efficacia di giudicato della sentenza penale in quel procedimento (art. 653 c.p.p.) e rilevando che l’ambito di tale efficacia di giudicato era già pienamente definitonella sentenza della Corte di Cassazione del 12.1.2016, che cassò la sentenza d’appello solo con riguardo alla determinazione della pena inflitta.

Rimangono pertanto intatti gli altri due argomenti utilizzati dalla Corte d’Appello.

2.2.1. Sul piano letterale , indubbiamente l’espressione «sentenza definitiva»fa riferimento alla definizione del processo e, quindi, al momento in cui in quel processo viene pronunciata una sentenza non più impugnabile con mezzi ordinari .

Il diverso riferimentoal momento in cui, nel processo penale, diviene definitivo l’accertamento dei fatti oggetto di contestazione disciplinareavrebbe richiesto l’uso di una diversa formula letterale, quale potrebbe essere, appunto: «Il procedimento disciplinare rimane sospeso fino al definitivo accertamento dei fatti nel processo penale».

2.2.2. Ma ancor più persuasivo è il secondo argomento utilizzato nella sentenza impugnata, ovverosia quello che fa leva sull’esigenza di certezza nell’individuazione di un termine fissato a pena di decadenza.

È evidente che l’individuazione della sentenza che chiude il processo perché non più impugnabile con mezzi ordinari non pone alcuna difficoltà, essendo tale sentenza connotata sul piano delle forme processuali; mentre l’individuazione della sentenza che contiene l’accertamento definitivo dei fatti rilevanti ai fini delgiudizio disciplinare richiede un esame del contenuto della sentenza , prestandosia possibili divergen ze interpretative .

2.2.3. Per quanto riguarda, poi, il terzo argomento su cui poggia la sentenza impugnata, non si condivide la premessa, che è alla base della critica svolta da l ricorrente, secondo cui la sospensione del procedimento disciplinare troverebbe la sua esclusiva rationell’efficacia di giudicato della futura sentenza penale.

In realtà, come osservato dalla Corte d’Appello, l’esito del processo penale e le considerazioni ivi svolte anche quoad poenam (art. 133 c.p.) possono essere di interesse , anche se non vincolanti, nella definizione del procedimento disciplinare.2.3.

Sulla scorta di quanto fin qui motivato in ordine alla corretta individuazione della «sentenza definitiva», è chiaro che non può essere condivisa nemmeno la tesi alternativamente proposta dal ricorrente secondo cui quella sentenza andrebbe individuata nella decisione emessa dalla Corte d’Appello di Roma il 2.3.2017, in sede di rinvio dopo la prima sentenza della Corte di Cassazione.

Si tratta, infatti, di una sentenza impugnabile con un mezzo ordinario, qual è il ricorso per cassazione, e che venne infatti impugnata proprio dal ricorrente.

Né potrebbe certo la definitività della sentenza essere retrodatata a posteriori in ragione del fatto che il ricorso per cassazione venne poi dichiarato inammissibile.

Una simile interpretazione sarebbe del tutto incompatibile con quella esigenza di certezza e chiarezza sulla decorrenza del termine che è all’origine della preferenza qui accordata alla connotazione in senso formale della nozione di «sentenza definitiva».

2.4. Si deve pertanto concludereche la «sentenza definitiva», secondo la corretta interpretazione dell’art. 4 del CCNLdel personale non dirigente del Comparto Regione e Autonomie locali 2006-2009, è la sentenza che definisce il processo penale in quanto non più impugnabile con mezzi ordinari. 3.Nel ricorso si prospetta il mancato rispetto del termine per la riattivazione del procedimento disciplinare anche sotto un altro profilo.

Infatti, si sostiene che, anche volendo fare riferimento alla seconda sentenza della Corte di Cassazione, il dies a quo dovrebbe essere individuato, non nella data della sua comunicazione a [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:DATA_NASCITA]), ma nella data della lettura in udienza (10.10.2018),alla quale era presente anche la parte civile.

3.1. Il Procuratore Generale, nelle sue conclusioni scritte, ha giustamente rilevato chela questione « non risulta posta nel giudizio di merito e non è perciò esaminabile in questa sede».

3.2. In ogni caso, è altrettanto corretta la valutazione del Pubblico Ministero sulla palese infondatezza della questione, posto che la disposizione contrattuale fa riferimento alla «comunicazione della sentenza definitiva», mentre in udienzavenne data lettura del solo dispositivo della sentenza. 4.È poi appena il caso di aggiungere che non sono esaminabili le questioni che, trattate nel giudizio di merito, non sono state riproposte con il ricorso per cassazione, salvo poi riemergere inopinatamente nella memoria illustrativa.

Si tratta dell e doglianz e relativeal difetto di collegialità dell’organo che ha inflitto la sanzione disciplinare e all’asserit a sproporzione della pena rispetto all ’entità dell’illecito.

5. Infine, assolutamente inedita, e come tale inammissibile, è la censura, prospettata solo nella memoria illustrativa, secondo cui non sarebbe stato rispettato il termine per la conclusione del procedimento disciplinare decorrente dalla data della sua riattivazione (3.5.2019).

Tesi del resto basata sull’affermazione che il procedimento disciplinare si sarebbe concluso il 4.9.2019, mentre nella sentenza impugnata si indica in più punti la data del 29.8.2019, senza che alcuna contestazione in merito fosse sollevata nel ricorso per cassazione.

6. Respintoil ricorso, le spese relative al presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

7. Si dà atto chesussistono i presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento, da parte del ricorrente, d ell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso articolo

13. P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore de lla controricorrente, delle spese legali relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in € 5.000 per compensi, oltre a € 200 per esborsi,rimborso spese generali al 15% ed accessori di legge ;ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrent e , dell’ulteriore importo a titolo di contribut

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
3PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.4188/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 19 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , che lorappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA],in persona del Sindaco pro tem pore , elettivamente domiciliatain Roma, via del Tempio di Giove n. 2 1, presso gli uffici dell’[OSCURATO:PERSONA], rappresenta ta e dife sa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - avverso l a Sente nza d el la Corte d’Appello di Roma n. 2741/2022,depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 5 . 1 2 . 202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Zuliani; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorrente, dipendente di [OSCURATO:PERSONA] (quondam Comune di Roma) con qualifica di tecnico geometra presso il IX Municipio, venne licenziato senza preavviso all’esito di un procedimento disciplinareche era stato sospeso e poi riattivato, perché avente ad oggetto alcuni comportamenti illeciti per i quali egli aveva anche subito un processo penale conclusosi con la condanna per tentata induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.). Il lavoratore impugnò il licenziamento davanti al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, ritenendolo nullo sia per motivi formali che per la sproporzione della sanzione rispetto ai fatti definitivamente accertati. Il Tribunale respinse la domanda del lavoratore, il quale si rivolse quindi alla Corte d’Appello di Roma, che respinse a sua volta l’impugnazione,confermando la sentenza di primo grado. Contro la sentenza della Corte d’Appello il l avorat ore ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motiv o . [OSCURATO:PERSONA] si è difes a con controricorso . Il ricorrente ha anche depositato memoria illustrativa. Il Pubblico Ministero ha rassegnato conclusioni scritte per il rigetto del ricorso. Alla pubblica udienza sono intervenuti il rappresentante del Pubblico Ministero e i l difensoredel ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivodi ricorso si denuncia « violazione e falsa applicazione d ell’art. 4, comma 5, del CCNL 2006 - 2009, nella formulazione applicabile ratione temporis alla controversia, dell’art.653 c.p.p., dell’art. 35, comma 1, della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, della legge n. 848/1955, nella parte in cui l’ha recepita, in relazione al n. 3 e n. 4 dell’art.360, comma 1, c.p.c. » . 1.1. Oggetto di attenzione da parte del ricorrente è il rapporto tra procedimento disciplinare e processo penalenel quale egli, dopo essere stato imputato di due episodi di tentata concussione , venne alla fine condannato ad un anno di reclusione per un solo caso di tentata induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 - quater c.p.).Per comprendere la doglianza è necessario riassumere brevemente le vicende del processo penale, sulla base dei dati desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata. In primo grado il ricorrente era stato condannato a 5 anni e 6 mesi di reclusione per due ipotesi di tentata concussione (art. 317 c.p.). La derubricazione del reato da concussione a indebita induzione e l’estinzione per prescrizione di uno dei due reati contestati vennero statuite nel processo d’appello. La sentenza d’appello venne impugnata davanti alla Corte di Cassazione, che la annullò, limitatamente al trattamento sanzionatorio , con sentenza del 12.1.2016. In sede di rinvio la Corte d’Appello di Roma ridusse lapena detentiva inflitta ad un anno di reclusione con sentenza del 2.3.2017. Contro questa sentenza l’imputato propose nuovament e ricorso per cassazione, che fu dichiarato inammissibile il 10.10.2018, con sentenza che venne poi comunicata a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 1.2. Nel presente processo, poiché la sospensione del procedimento disciplinare risale al 20.6.2008, trova applicazione il CCNLdel personale non dirigente del Comparto Regione e Autonomie locali 2006 - 2009 e, in particolare, l’art. 4, comma 5, in forza del quale, « il procedimento disciplinare precedentemente sospeso è riattivato entro 90 giorni da quando l’ente ha avuto comunicazione della sentenza definitiva e deve concludersi entro i successivi 120 giorni dalla sua riattivazione». Ebbene, il ricorso per cassazione è volto a sostenere che il termineper la riattivazione del procedimento disciplinare non venne rispettato da [OSCURATO:PERSONA] e , perché la « sentenza definitiva » del processo penale andrebbe individuata nella prima sentenza della Corte di Cassazione (12.1.2016) e non in quella che dichiarò inammissibile il ricorso contro la sentenza pronunciata in sede di rinvio(10.10.2018). In tal modo, si c ensura la sentenza della Corte d’Appello di Romaqui impugnata, che ha invece individuato il dies a quo per la decorrenza de l termin e della riattivazione del procedimento disciplinare nella data in cui la seconda sentenza della Corte di Cassazione venne comunicata a [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:DATA_NASCITA]), giudicando di conseguenza tempestive sia la riattivazione del procedimento disciplinare (3.5.2019), sia la sua conclusion e (29.8.2019). 2. Il ricorsoè infondato. 2.1.La Corte d’Appello di Roma ha correttamente interpretato l’art. 4 del CCNL citato, il cui primo comma dispone che , in caso di contestazione in sede disciplinare di fattiilleciti di rilevanza penale, «Il procedimento disciplinare rimane sospeso fino alla sentenza definitiva». Il quinto comma fa poi nuovamente riferimento alla «sentenza definitiva» per fissare il dies a quo del termin e per la riattivazione del procedimento disciplinare, fissando anche il termine per la sua conclusione, che decorre dalla data di riattivazione del procedimento. L’interpretazione della norma contrattuale secondo cui per «sentenza definitiva» si deve intendere la sentenza non più impugnabile che chiude il processo penale – e, quindi, in questo caso, la sentenza della Corte di Cassazione pronunciata il 10.10.2018 e comunicata a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] –è stata giustificata dal giudice del merito con tre convergenti argomenti: il tenore letterale della disposizione contrattuale;l’esigenza di certezza nello stabilire il termine perentorio per riattivare(e poi, di conseguenza, quello per concludere) il procedimento disciplinare; la necessità di fare conoscere alla pubblica amministrazione «ogni aspetto … della vicenda penale che ha coinvolto il dipendente e che è oggetto dell’azione disciplinare». 2.2. Il ricorso per cassazione si concentra soltanto sul terzo argomento utilizzatodalla Corte territoriale e lo fa ponendo la regola della sospensione del procedimento disciplinare in stretto nesso strumentale con l’efficacia di giudicato della sentenza penale in quel procedimento (art. 653 c.p.p.) e rilevando che l’ambito di tale efficacia di giudicato era già pienamente definitonella sentenza della Corte di Cassazione del 12.1.2016, che cassò la sentenza d’appello solo con riguardo alla determinazione della pena inflitta. Rimangono pertanto intatti gli altri due argomenti utilizzati dalla Corte d’Appello. 2.2.1. Sul piano letterale , indubbiamente l’espressione «sentenza definitiva»fa riferimento alla definizione del processo e, quindi, al momento in cui in quel processo viene pronunciata una sentenza non più impugnabile con mezzi ordinari . Il diverso riferimentoal momento in cui, nel processo penale, diviene definitivo l’accertamento dei fatti oggetto di contestazione disciplinareavrebbe richiesto l’uso di una diversa formula letterale, quale potrebbe essere, appunto: «Il procedimento disciplinare rimane sospeso fino al definitivo accertamento dei fatti nel processo penale». 2.2.2. Ma ancor più persuasivo è il secondo argomento utilizzato nella sentenza impugnata, ovverosia quello che fa leva sull’esigenza di certezza nell’individuazione di un termine fissato a pena di decadenza. È evidente che l’individuazione della sentenza che chiude il processo perché non più impugnabile con mezzi ordinari non pone alcuna difficoltà, essendo tale sentenza connotata sul piano delle forme processuali; mentre l’individuazione della sentenza che contiene l’accertamento definitivo dei fatti rilevanti ai fini delgiudizio disciplinare richiede un esame del contenuto della sentenza , prestandosia possibili divergen ze interpretative . 2.2.3. Per quanto riguarda, poi, il terzo argomento su cui poggia la sentenza impugnata, non si condivide la premessa, che è alla base della critica svolta da l ricorrente, secondo cui la sospensione del procedimento disciplinare troverebbe la sua esclusiva rationell’efficacia di giudicato della futura sentenza penale. In realtà, come osservato dalla Corte d’Appello, l’esito del processo penale e le considerazioni ivi svolte anche quoad poenam (art. 133 c.p.) possono essere di interesse , anche se non vincolanti, nella definizione del procedimento disciplinare.2.3. Sulla scorta di quanto fin qui motivato in ordine alla corretta individuazione della «sentenza definitiva», è chiaro che non può essere condivisa nemmeno la tesi alternativamente proposta dal ricorrente secondo cui quella sentenza andrebbe individuata nella decisione emessa dalla Corte d’Appello di Roma il 2.3.2017, in sede di rinvio dopo la prima sentenza della Corte di Cassazione. Si tratta, infatti, di una sentenza impugnabile con un mezzo ordinario, qual è il ricorso per cassazione, e che venne infatti impugnata proprio dal ricorrente. Né potrebbe certo la definitività della sentenza essere retrodatata a posteriori in ragione del fatto che il ricorso per cassazione venne poi dichiarato inammissibile. Una simile interpretazione sarebbe del tutto incompatibile con quella esigenza di certezza e chiarezza sulla decorrenza del termine che è all’origine della preferenza qui accordata alla connotazione in senso formale della nozione di «sentenza definitiva». 2.4. Si deve pertanto concludereche la «sentenza definitiva», secondo la corretta interpretazione dell’art. 4 del CCNLdel personale non dirigente del Comparto Regione e Autonomie locali 2006-2009, è la sentenza che definisce il processo penale in quanto non più impugnabile con mezzi ordinari. 3.Nel ricorso si prospetta il mancato rispetto del termine per la riattivazione del procedimento disciplinare anche sotto un altro profilo. Infatti, si sostiene che, anche volendo fare riferimento alla seconda sentenza della Corte di Cassazione, il dies a quo dovrebbe essere individuato, non nella data della sua comunicazione a [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:DATA_NASCITA]), ma nella data della lettura in udienza (10.10.2018),alla quale era presente anche la parte civile. 3.1. Il Procuratore Generale, nelle sue conclusioni scritte, ha giustamente rilevato chela questione « non risulta posta nel giudizio di merito e non è perciò esaminabile in questa sede». 3.2. In ogni caso, è altrettanto corretta la valutazione del Pubblico Ministero sulla palese infondatezza della questione, posto che la disposizione contrattuale fa riferimento alla «comunicazione della sentenza definitiva», mentre in udienzavenne data lettura del solo dispositivo della sentenza. 4.È poi appena il caso di aggiungere che non sono esaminabili le questioni che, trattate nel giudizio di merito, non sono state riproposte con il ricorso per cassazione, salvo poi riemergere inopinatamente nella memoria illustrativa. Si tratta dell e doglianz e relativeal difetto di collegialità dell’organo che ha inflitto la sanzione disciplinare e all’asserit a sproporzione della pena rispetto all ’entità dell’illecito. 5. Infine, assolutamente inedita, e come tale inammissibile, è la censura, prospettata solo nella memoria illustrativa, secondo cui non sarebbe stato rispettato il termine per la conclusione del procedimento disciplinare decorrente dalla data della sua riattivazione (3.5.2019). Tesi del resto basata sull’affermazione che il procedimento disciplinare si sarebbe concluso il 4.9.2019, mentre nella sentenza impugnata si indica in più punti la data del 29.8.2019, senza che alcuna contestazione in merito fosse sollevata nel ricorso per cassazione. 6. Respintoil ricorso, le spese relative al presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. 7. Si dà atto chesussistono i presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento, da parte del ricorrente, d ell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore de lla controricorrente, delle spese legali relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in € 5.000 per compensi, oltre a € 200 per esborsi,rimborso spese generali al 15% ed accessori di legge ;ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrent e , dell’ulteriore importo a titolo di contribut
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