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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 giugno 2026

Cassazione n. 22120/2026

Testo disponibile della fonte

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gale rappresentante pro tempore, con domicilio telematicoall’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difesa dall'avvocatoStefano Bona;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.;-intimata-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 6866/2023depositata il 26/10/2023.Numero registro generale 3060/2024Numero sezionale 1791/2026Numero di raccolta generale 22120/2026Data pubblicazione 27/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1.

La controversia trae origine da un rapporto di somministrazione dienergia elettrica intercorso tra la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (giàModula S.r.l., poi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].) e la società [OSCURATO:SOCIETA]., avente ad oggetto la fornitura di energia elettrica presso unastruttura alberghiera della società utilizzatrice.All’esito del mancato pagamento di fattura di conguaglio per consumiriferiti all’anno 2008, la [OSCURATO:SOCIETA]. otteneva dal Tribunale di Roma ildecreto ingiuntivo n. 4159/2010 per l’importo di euro 46.773,05.[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. proponeva opposizione, eccependo, tra l’altro,l’incompetenza territoriale del giudice adito, l’inesistenza del credito el’erroneità dei consumi fatturati, deducendo che gli importi richiesti noncorrispondevano ai consumi effettivi.Si costituiva la società opposta, deducendo di essere subentrata nelrapporto contrattuale a seguito di cessione di ramo d’azienda ex art. 2558c.c. e sostenendo di avere assolto all’onere probatorio mediante laproduzione del contratto di fornitura, della fattura azionata e delle fattureemesse dal distributore dell’energia elettrica, soggetto istituzionalmentedeputato alla rilevazione e validazione dei consumi.Con sentenza n. 3947/2017 il Tribunale di Roma accoglieva l’opposizione erevocava il decreto ingiuntivo, ritenendo non provata l’effettività deiconsumi addebitati e osservando che la fattura posta a fondamento dellapretesa creditoria era basata su consumi presunti, non corroborati daadeguate verifiche.2.

Successivamente, con sentenza n. 6866 del 26 ottobre 2023 la Corted’Appello di Roma rigettava sia il gravame in via principale interposto dallaGreen [OSCURATO:SOCIETA]. -quale incorporante della [OSCURATO:SOCIETA].-, sia quelloNumero registro generale 3060/2024Numero sezionale 1791/2026Numero di raccolta generale 22120/2026Data pubblicazione 27/06/2026incidentale della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., confermando la decisione di primogrado.3.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la Green NetworkS.p.A. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2° motivi, illustratida memoria.3.1. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. non ha svolto attività difensiva.RAGIONI DELLA DECISIONE4.1.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.e degli artt. 115 e 116 c.p.c..Si duole che la corte d’appello abbia censurato ritenuto non assolto l’onereprobatorio gravante sul somministrante in ordine all’effettività dei consumidi energia elettrica fatturati.

Deduce che la Corte d’appello avrebbeerroneamente escluso la rilevanza probatoria delle fatture emesse daldistributore, soggetto istituzionalmente deputato alla rilevazione evalidazione dei dati di misura, e avrebbe richiesto al fornitore una provaulteriore non prevista dall’ordinamento.4.2.

Con il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c.,omesso esame di fatto decisivo, avendo la corte d’appello asseritamentetrascurato di valutare che la società utilizzatrice non aveva fornitoelementi idonei a superare la presunzione di corretto funzionamento delcontatore.Lamenta che la contestazione dei consumi era meramente generica e nonsupportata da dati concreti o da una ricostruzione attendibile dei consumieffettivi, essendosi la controparte limitata a produrre poche fatturerelative a un periodo limitato, senza dimostrare anomalie del sistema dimisurazione né fornire elementi comparativi riferiti all’intero arcotemporale rilevante.Deduce, pertanto, che la Corte territoriale, omettendo di esaminare talicircostanze, avrebbe erroneamente ritenuto sussistente una contestazioneNumero registro generale 3060/2024Numero sezionale 1791/2026Numero di raccolta generale 22120/2026Data pubblicazione 27/06/2026idonea a invertire l’onere della prova, con conseguente vizio decisivo aifini del rigetto della domanda.5.

I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quantoconnessi, sono inammissibili.5.1.

Essi risultano formulati in violazione del requisito a penad’inammissibilità prescritto all’art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c., non risultandodalla ricorrente debitamente riportato nel ricorso gli atti e i documenti delgiudizio di merito su cui fonda le mosse censure ( es., la fattura di cuiassume il valore probatorio decisivo; le fatture del distributore richiamatea sostegno della pretesa; gli ulteriori elementi istruttori richiamati ),limitandosi a meri generici rinvii agli atti di causa, senza nemmenoindicare la sede processuale di relativa produzione e localizzazione.Tale omissione impedisce a questa Corte di verificare la decisività dellecircostanze dedotte e di apprezzare la fondatezza delle censure.6.

All’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità del ricorso.Non è peraltro a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio dicassazione, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 15 maggio 2026.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
gale rappresentante pro tempore, con domicilio telematicoall’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difesa dall'avvocatoStefano Bona;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.;-intimata-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 6866/2023depositata il 26/10/2023.Numero registro generale 3060/2024Numero sezionale 1791/2026Numero di raccolta generale 22120/2026Data pubblicazione 27/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1. La controversia trae origine da un rapporto di somministrazione dienergia elettrica intercorso tra la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (giàModula S.r.l., poi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].) e la società [OSCURATO:SOCIETA]., avente ad oggetto la fornitura di energia elettrica presso unastruttura alberghiera della società utilizzatrice.All’esito del mancato pagamento di fattura di conguaglio per consumiriferiti all’anno 2008, la [OSCURATO:SOCIETA]. otteneva dal Tribunale di Roma ildecreto ingiuntivo n. 4159/2010 per l’importo di euro 46.773,05.[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. proponeva opposizione, eccependo, tra l’altro,l’incompetenza territoriale del giudice adito, l’inesistenza del credito el’erroneità dei consumi fatturati, deducendo che gli importi richiesti noncorrispondevano ai consumi effettivi.Si costituiva la società opposta, deducendo di essere subentrata nelrapporto contrattuale a seguito di cessione di ramo d’azienda ex art. 2558c.c. e sostenendo di avere assolto all’onere probatorio mediante laproduzione del contratto di fornitura, della fattura azionata e delle fattureemesse dal distributore dell’energia elettrica, soggetto istituzionalmentedeputato alla rilevazione e validazione dei consumi.Con sentenza n. 3947/2017 il Tribunale di Roma accoglieva l’opposizione erevocava il decreto ingiuntivo, ritenendo non provata l’effettività deiconsumi addebitati e osservando che la fattura posta a fondamento dellapretesa creditoria era basata su consumi presunti, non corroborati daadeguate verifiche.2. Successivamente, con sentenza n. 6866 del 26 ottobre 2023 la Corted’Appello di Roma rigettava sia il gravame in via principale interposto dallaGreen [OSCURATO:SOCIETA]. -quale incorporante della [OSCURATO:SOCIETA].-, sia quelloNumero registro generale 3060/2024Numero sezionale 1791/2026Numero di raccolta generale 22120/2026Data pubblicazione 27/06/2026incidentale della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., confermando la decisione di primogrado.3. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la Green NetworkS.p.A. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2° motivi, illustratida memoria.3.1. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. non ha svolto attività difensiva.RAGIONI DELLA DECISIONE4.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.e degli artt. 115 e 116 c.p.c..Si duole che la corte d’appello abbia censurato ritenuto non assolto l’onereprobatorio gravante sul somministrante in ordine all’effettività dei consumidi energia elettrica fatturati. Deduce che la Corte d’appello avrebbeerroneamente escluso la rilevanza probatoria delle fatture emesse daldistributore, soggetto istituzionalmente deputato alla rilevazione evalidazione dei dati di misura, e avrebbe richiesto al fornitore una provaulteriore non prevista dall’ordinamento.4.2. Con il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c.,omesso esame di fatto decisivo, avendo la corte d’appello asseritamentetrascurato di valutare che la società utilizzatrice non aveva fornitoelementi idonei a superare la presunzione di corretto funzionamento delcontatore.Lamenta che la contestazione dei consumi era meramente generica e nonsupportata da dati concreti o da una ricostruzione attendibile dei consumieffettivi, essendosi la controparte limitata a produrre poche fatturerelative a un periodo limitato, senza dimostrare anomalie del sistema dimisurazione né fornire elementi comparativi riferiti all’intero arcotemporale rilevante.Deduce, pertanto, che la Corte territoriale, omettendo di esaminare talicircostanze, avrebbe erroneamente ritenuto sussistente una contestazioneNumero registro generale 3060/2024Numero sezionale 1791/2026Numero di raccolta generale 22120/2026Data pubblicazione 27/06/2026idonea a invertire l’onere della prova, con conseguente vizio decisivo aifini del rigetto della domanda.5. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quantoconnessi, sono inammissibili.5.1. Essi risultano formulati in violazione del requisito a penad’inammissibilità prescritto all’art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c., non risultandodalla ricorrente debitamente riportato nel ricorso gli atti e i documenti delgiudizio di merito su cui fonda le mosse censure ( es., la fattura di cuiassume il valore probatorio decisivo; le fatture del distributore richiamatea sostegno della pretesa; gli ulteriori elementi istruttori richiamati ),limitandosi a meri generici rinvii agli atti di causa, senza nemmenoindicare la sede processuale di relativa produzione e localizzazione.Tale omissione impedisce a questa Corte di verificare la decisività dellecircostanze dedotte e di apprezzare la fondatezza delle censure.6. All’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità del ricorso.Non è peraltro a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio dicassazione, non avendo l’intimata svolto attività difensiva. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 15 maggio 2026.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]
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