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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 giugno 2022

Cassazione n. 32570/2022

Testo disponibile della fonte

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • GALLUCCI Gerolamo [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 27/10/2020 dalla Corte di Appello di Torino visti gli atti, la sentenza e il ricorso, trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Vercelli, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza e la dichiarazione di estinzione per prescrizione del reato [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Torino confermava la sentenza del Tribunale di Vercelli emessa il 03/10/2017 con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di giustizia perché ritenuto responsabile del reato di appropriazione indebita di somme di denaro di cui aveva la disponibilità, ip qualità di amministratore condominiale.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, eccependo con un unico motivo l'erronea applicazione dell'art. 646 cod. pen., il vizio di motivazione ed il travisamento della prova circa l'accertamento dei fatti appropriativi, effettuato senza tener conto delle prospettazionì difensive e della consulenza di parte, con acritico recepimento delle conclusioni della perizia contabile espletata.

In particolare, la difesa ha eccepito che il criterio adottato dal perito (sistema della gestione finanziaria anziché tecnico per competenza) non aveva consentito di verificare l'anticipazione, nel 2011, di somme per far fronte a spese di gestione, prelevate in seguito, nel 2012, dal conto corrente condominiale a titolo di rimborso (non erano stati così accertati esborsi effettuati con denaro contante e privi di supporto documentale); il tecnico del tribunale, inoltre, non aveva conteggiato somme relative all'anno 2011 sul presupposto dell'approvazione del relativo bilancio assembleare, con illogicità argomentativa e travisamento delle risultanze istruttorie, senza tener conto delle produzioni documentali di supporto alla tesi difensiva, della consulenza di parte e dell'esame dell'imputato.

Con memoria del 13.06.2022 il difensore, replicando alla requisitoria del Procuratore Generale, ha insistito nell'accoglimento del ricorso e, in particolare, per la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione.

3. Il ricorso è inammissibile perché basato su argomentazioni manifestamente infondate.

È appena il caso di rilevare, ai fini del controllo riservato alla Corte di Cassazione, che ricorre nel caso di specie - in relazione al reato per cui vi è stata condanna - la cd.

"doppia conforme" in quanto la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze devono essere lette congiuntamente, costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Cass. sez. 2, sent. n. 37295 del 12/06/2019 - dep. 06/09/2019 - Rv. 277218), e l'incongruità del ragionamento a base dell'affermazione di responsabilità può essere eccepita solo quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (da ultimo, Cass. sez. 4, sent. n. 35963 del 03/12/2020 - dep. 16/12/2020 - Rv. 280155).

4. In particolare, e con specifica attinenza al ricorso in esame, in tema di controllo sulla motivazione, il giudice che ritenga di aderire alle conclusioni del perito d'ufficio, in difformità da quelle del consulente di parte, non può essere gravato dell'obbligo di fornire autonoma dimostrazione dell'esattezza scientifica delle prime e dell'erroneità delle seconde, dovendosi al contrario considerare sufficiente che egli dimostri di avere comunque valutato le conclusioni del perito di ufficio, senza ignorare le argomentazioni del consulente; conseguentemente, può ravvisarsi vizio di motivazione, denunciabile in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma primo, lettera e), cod. proc. pen., solo qualora risulti che queste ultime siano tali da dimostrare in modo assolutamente lampante ed inconfutabile la fallacia delle conclusioni peritali recepite dal giudice (Cass. sez. 5, sent. n. 18975 del 13/02/2017 - dep. 20/04/2017 - Rv. 269909).

5. Ciò precisato, il ricorso - nella parte in cui contesta, appunto, l'accertamento di responsabilità per l'inadeguata valutazione del compendio probatorio - si caratterizza per profili che esulano dal giudizio di legittimità, riproponendo, questioni di merito esaminate nei precedenti gradi del procedimento in termini corretti, alla stregua dei parametri della logica e completezza motivazionale.

La corte territoriale, da ultimo, ha valorizzato la perizia per accertare le irregolarità gestionali commesse dal Gallucci nell'amministrazione del condominio, soffermandosi sulle ragioni della validità del metodo utilizzato per ricostruire la situazione contabile, in tal senso riscontrando i rilievi difensivi; il sistema della "gestione finanziaria" ha consentito infatti di valutare l'ammontare delle somme gestite effettivamente dall'amministratore, diversamente dal metodo di competenza che, prescindendo dalla realtà fattuale, tiene conto delle poste attive e passive in contabilità, senza fornire riscontri documentali.

La sentenza impugnata sottolinea altresì l'attività del perito nell'ottica del maggior favore possibile per l'imputato, essendo stati computati anche pagamenti di cui risultava in qualche modo traccia, anche informale, con riferimenti precisi e circostanziati ai movimenti registrati sul conto del condominio (si rinvia a tal fine alle pagine da 5 a 7), accertamento sul tempus commissi delicti, in linea con il capo di imputazione, che esclude la prescrizione del reato prima della pronuncia di secondo grado.

6. L'inammissibilità del ricorso preclude altresì il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

Un. sent. n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266); determina altresì, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • GALLUCCI Gerolamo [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 27/10/2020 dalla Corte di Appello di Torino visti gli atti, la sentenza e il ricorso, trattato con contraddittorio scritto; udita la relazione svolta dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Vercelli, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza e la dichiarazione di estinzione per prescrizione del reato [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Torino confermava la sentenza del Tribunale di Vercelli emessa il 03/10/2017 con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di giustizia perché ritenuto responsabile del reato di appropriazione indebita di somme di denaro di cui aveva la disponibilità, ip qualità di amministratore condominiale. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, eccependo con un unico motivo l'erronea applicazione dell'art. 646 cod. pen., il vizio di motivazione ed il travisamento della prova circa l'accertamento dei fatti appropriativi, effettuato senza tener conto delle prospettazionì difensive e della consulenza di parte, con acritico recepimento delle conclusioni della perizia contabile espletata. In particolare, la difesa ha eccepito che il criterio adottato dal perito (sistema della gestione finanziaria anziché tecnico per competenza) non aveva consentito di verificare l'anticipazione, nel 2011, di somme per far fronte a spese di gestione, prelevate in seguito, nel 2012, dal conto corrente condominiale a titolo di rimborso (non erano stati così accertati esborsi effettuati con denaro contante e privi di supporto documentale); il tecnico del tribunale, inoltre, non aveva conteggiato somme relative all'anno 2011 sul presupposto dell'approvazione del relativo bilancio assembleare, con illogicità argomentativa e travisamento delle risultanze istruttorie, senza tener conto delle produzioni documentali di supporto alla tesi difensiva, della consulenza di parte e dell'esame dell'imputato. Con memoria del 13.06.2022 il difensore, replicando alla requisitoria del Procuratore Generale, ha insistito nell'accoglimento del ricorso e, in particolare, per la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione. 3. Il ricorso è inammissibile perché basato su argomentazioni manifestamente infondate. È appena il caso di rilevare, ai fini del controllo riservato alla Corte di Cassazione, che ricorre nel caso di specie - in relazione al reato per cui vi è stata condanna - la cd. "doppia conforme" in quanto la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze devono essere lette congiuntamente, costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Cass. sez. 2, sent. n. 37295 del 12/06/2019 - dep. 06/09/2019 - Rv. 277218), e l'incongruità del ragionamento a base dell'affermazione di responsabilità può essere eccepita solo quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (da ultimo, Cass. sez. 4, sent. n. 35963 del 03/12/2020 - dep. 16/12/2020 - Rv. 280155). 4. In particolare, e con specifica attinenza al ricorso in esame, in tema di controllo sulla motivazione, il giudice che ritenga di aderire alle conclusioni del perito d'ufficio, in difformità da quelle del consulente di parte, non può essere gravato dell'obbligo di fornire autonoma dimostrazione dell'esattezza scientifica delle prime e dell'erroneità delle seconde, dovendosi al contrario considerare sufficiente che egli dimostri di avere comunque valutato le conclusioni del perito di ufficio, senza ignorare le argomentazioni del consulente; conseguentemente, può ravvisarsi vizio di motivazione, denunciabile in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma primo, lettera e), cod. proc. pen., solo qualora risulti che queste ultime siano tali da dimostrare in modo assolutamente lampante ed inconfutabile la fallacia delle conclusioni peritali recepite dal giudice (Cass. sez. 5, sent. n. 18975 del 13/02/2017 - dep. 20/04/2017 - Rv. 269909). 5. Ciò precisato, il ricorso - nella parte in cui contesta, appunto, l'accertamento di responsabilità per l'inadeguata valutazione del compendio probatorio - si caratterizza per profili che esulano dal giudizio di legittimità, riproponendo, questioni di merito esaminate nei precedenti gradi del procedimento in termini corretti, alla stregua dei parametri della logica e completezza motivazionale. La corte territoriale, da ultimo, ha valorizzato la perizia per accertare le irregolarità gestionali commesse dal Gallucci nell'amministrazione del condominio, soffermandosi sulle ragioni della validità del metodo utilizzato per ricostruire la situazione contabile, in tal senso riscontrando i rilievi difensivi; il sistema della "gestione finanziaria" ha consentito infatti di valutare l'ammontare delle somme gestite effettivamente dall'amministratore, diversamente dal metodo di competenza che, prescindendo dalla realtà fattuale, tiene conto delle poste attive e passive in contabilità, senza fornire riscontri documentali. La sentenza impugnata sottolinea altresì l'attività del perito nell'ottica del maggior favore possibile per l'imputato, essendo stati computati anche pagamenti di cui risultava in qualche modo traccia, anche informale, con riferimenti precisi e circostanziati ai movimenti registrati sul conto del condominio (si rinvia a tal fine alle pagine da 5 a 7), accertamento sul tempus commissi delicti, in linea con il capo di imputazione, che esclude la prescrizione del reato prima della pronuncia di secondo grado. 6. L'inammissibilità del ricorso preclude altresì il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un. sent. n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266); determina altresì, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am
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