CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04452/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza del 30 marzo 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano, pronunciata il 17 ottobre 2019, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 10 di reclusione ed euro 200,00 di multa per il reato di truffa. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge e il difetto della motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è finalizzato a prefigurare un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, avendo la Corte di appello già adeguatamente sottolineato a pagina 3, con argomentazioni prive di vizi di logicità e coerenti con il materiale probatorio, la sicura riferibilità dell'accredito alla carta post-pay dell'imputato, non risultando dagli atti denunce di furto o smarrimento né il disconoscimento dell'attribuibilità all'imputato delle somme accreditate; considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge e il difetto della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è del tutto generico e manifestamente infondato. I giudici di appello hanno correttamente escluso il riconoscimento delle attenuanti generiche in considerazione della assenza di elementi positivamente valutabili e dei numerosi precedenti penali dell'imputato (vedi Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 - 01; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01). La decisione della Corte territoriale è fondata su motivazione esente da manifesta illogicità ed è, pertanto, insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419), dovendosi ribadire il principio di diritto secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Bianchi, Rv. 282693-01; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S., Rv. 269196-01). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.