CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 gennaio 2022
Cassazione n. 11447/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'appello di Firenze ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale di Livorno, in data 15 giugno 2015 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui agli artt. 56, 624-bis cod. pen., alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 206 di multa, all'esito di rito abbreviato. 2. Ritenuto che le censure formulate sono manifestamente infondate, in quanto corretta è la qualificazione della condotta, quale delitto tentato. Non ricorre, invero, la desistenza, di cui all'art. 56 comma 3, cod. pen., considerato che, dalla motivazione logica del provvedimento impugnato, emerge che l'interruzione della condotta illecita è avvenuta a causa del sopraggiungere, nella proprietà ove si trovava l'abitazione della persona offesa, all'interno della quale l'imputato si era già introdotto, un amico di questa, dunque correttamente valorizzando la carenza di volontarietà dell'azione. In tema di desistenza dal delitto, la mancata consumazione, infatti, deve dipendere dalla volontarietà, per cui la scelta di non proseguire nell'azione criminosa deve essere non necessitata, ma operata in una situazione di libertà interiore, indipendente da circostanze esterne che rendano, non solo irrealizzabile, ma anche soltanto troppo rischioso il proseguimento dell'azione criminosa (Sez. 3, n. 17518 del 28/11/2018, dep. 2019, T., Rv. 275647; Sez. 4, n. 12240 del 13/02/2018, Rv. 272535). 3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna alle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione del motivo devoluto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/01/2022 7 Il Consigliere estensore