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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 febbraio 2022

Cassazione n. 14085/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/09/2021 del TRIBUNALE di VERONAktffiltavoiNunieli"ao udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorrente deduce il vizio di mancanza della motivazione con riguardo all'insussistenza di cause di non punibilità, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., nonché sull'eccessività della pena irrogata e, del tutto genericamente ed in modo incomprensibile, sull'erronea qualificazione giuridica del fatto in sentenza di applicazione pena emessa su richiesta delle parti; Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che lo consente «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; Rilevato, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 4 febbraio 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] L. LERIA 0q2i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/09/2021 del TRIBUNALE di VERONAktffiltavoiNunieli"ao udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorrente deduce il vizio di mancanza della motivazione con riguardo all'insussistenza di cause di non punibilità, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., nonché sull'eccessività della pena irrogata e, del tutto genericamente ed in modo incomprensibile, sull'erronea qualificazione giuridica del fatto in sentenza di applicazione pena emessa su richiesta delle parti; Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che lo consente «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»; Rilevato, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 febbraio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] L. LERIA 0q2i
Sentenza Cassazione n. 14085/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris