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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 46175/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG v [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Napoli, con ordinanza resa il 15 dicembre 2020, ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione presentata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione al periodo di restrizione cautelare (compreso fra il 16 dicembre 2007 e il 22 maggio 2008) cui lo stesso venne sottoposto in seguito a fermo seguito da ordinanza applicativa di misura cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in relazione ad ipotesi di delitti di estorsione consumata e tentata in danno di tale Cappa, nonché per lesioni personali in danno del medesimo Cappa e di porto e detenzione di arma comune da sparo clandestina.

All'esito del giudizio di cognizione, il Tribunale di Trani derubricava il reato di estorsione, in origine contestato al Cotroneo, in quello di ragion fattasi ex art. 393 cod.pen., dichiarando non doversi procedere per difetto di querela (proscioglimento divenuto irrevocabile); mentre la Corte d'appello assolveva il Cotroneo dagli ulteriori reati, con sentenza a sua volta divenuta definitiva.

Nell'ordinanza della Corte partenopea si legge che l'accusa in origine mossa al Cotroneo riguardava una vicenda di debiti contratti dal Cappa, per riscuotere i quali il Cotroneo avrebbe esercitato violenze e minacce nei riguardi della persona offesa; ma la derubricazione del delitto di estorsione già in primo grado (con conseguente sentenza di non luogo a procedere per difetto di querela) e l'assoluzione del Cotroneo dai rimanenti reati determinavano, sul piano astratto, la carenza di titolo sopravvenuta in ordine alla restrizione cautelare patita dal medesimo; tuttavia la Corte di merito non ha riconosciuto l'indennizzo richiesto dallo stesso ritenendo comprovate le minacce dallo stesso poste in essere nei confronti del Cappa, tali da integrare condotta gravemente colposa.

2. Avverso la prefata ordinanza ricorre il Cotroneo, con atto che si articola in un unico, ampio motivo, nel quale l'esponente, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, deduce in sostanza che l'ordinanza risulta fondata non già su un comportamento gravemente colposo del Cotroneo, originariamente accusato di un reato (quello di estorsione) dal quale era stato prosciolto in difetto della condizione di procedibilità, con conseguente configurabilità, al più, di un reato per il quale neppure era previsto il fermo; ma, piuttosto, sulle dichiarazioni palesemente inattendibili del Cappa, soggetto psicolabile, che la Corte di merito ha ritenuto degne di fede e tali da comprovare il comportamento gravemente colposo dell'instante, senza considerare invece le testimonianze fornite dalla difesa, in base alle quali le accuse del cappa dovevano ritenersi infondate.

Quanto al mancato proscioglimento nel merito dal delitto di ragion fattasi, riguardo al quale la Corte di merito aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto dalla difesa per carenza di specificità, deduce l'esponente che tale decisione non consente di ritenere gravemente colposa la condotta del ricorrente, ma solo che l'irrevocabilità del proscioglimento per difetto di querela sia dovuta a un comportamento tecnicamente negligente del suo difensore.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha concluso per il rigetto del tricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso é fondato.

Il ricorrente fonda il proprio assunto sostanzialmente limitandosi, da un lato, a confutare l'assunto accusatorio valutato nel giudizio di cognizione (basato sulle dichiarazioni della persona offesa) a fronte delle dichiarazioni rese dai testimoni addotti a discarico nella stessa sede; e dall'altro ad evidenziare che il proscioglimento del ricorrente dal reato di estorsione é intervenuto a seguito di riqualificazione in quello di ragion fattasi, inidoneo a costituire titolo cautelare, con declaratoria d'improcedibilità per difetto di querela.

In proposito, mentre il riferimento alle testimonianze assunte nel corso del giudizio di cognizione non é pertinente, non potendosi procedere nel giudizio riparatorio (specie in quello sottoposto al vaglio di legittimità della Corte di Cassazione) a una nuova valutazione del materiale probatorio raccolto in dibattimento, il riferimento alla diversa qualificazione giuridica del delitto originariamente contestato in altra ipotesi di reato per la quale il proscioglimento é intervenuto per ragioni in rito e che non avrebbe costituito titolo cautelare deve ritenersi centrato, riconducendo il giudizio nell'ambito dell'ingiustizia formale.

E' noto, infatti, che, in base al prevalente e qui condiviso indirizzo giurisprudenziale sul punto, sussiste il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione anche nell'ipotesi di misura cautelare applicata in difetto di una condizione di procedibilità, la cui necessità sia stata accertata soltanto all'esito del giudizio di merito in ragione di diversa qualificazione attribuita ai fatti rispetto a quella ritenuta nel corso del procedimento cautelare (Sez. 4, Sentenza n. 29340 del 22/05/2018, Gallace, Rv. 273089; Sez. 4, Sentenza n. 39535 del 29/05/2014, Scalise, Rv. 261408).

E' quanto accaduto nel caso di specie, atteso che il Cotroneo, oltre ad essere stato assolto per insussistenza del fatto da tutte le altre fattispecie criminose a lui contestate, é stato prosciolto con sentenza di non doversi procedere per difetto di querela in relazione al delitto di ragion fattasi ex art. 393 cod.pen., così diversamente qualificato il delitto di estorsione a lui in origine contestato.

A nulla rileva che, in epoca recente, sia intervenuto un indirizzo giurisprudenziale - sia pure espresso a Sezioni Unite - in base al quale il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie (Sez.

U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027), dovendo la vicenda cautelare essere comunque valutata in relazione all'epoca della sofferta restrizione e non potendosi in questa sede procedere a un giudizio ipotetico circa la correttezza della riqualificazione del delitto originariamente contestato alla luce della giurisprudenza sopravvenuta.

Occorre peraltro considerare che la circostanza di avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave opera, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, anche in relazione alle misure disposte in difetto delle condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen. (Sez.

U, Sentenza n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663); ma con l'avvertenza - evidenziata dalla medesima pronunzia apicale - che l'operatività di tale principio non può concretamente esplicarsi, in forza del meccanismo causale che governa l'indicata condizione ostativa, nei casi in cui l'accertamento dell'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura in oggetto avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha reso il provvedimento cautelare, in ragione unicamente di una loro diversa valutazione.

2. Il provvedimento impugnato va perciò annullato con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, per nuovo giudizio, nell'ambito del quale dovranno essere più accuratamente considerati i principi qui richiamati, anche in relazione alla eventuale sopravvenienza di elementi additivi a carico dell'odierno ricorrente rispetto al momento della sua sottoposizione a custodia cautelare.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte d'appello di Napoli.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG v [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Napoli, con ordinanza resa il 15 dicembre 2020, ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione presentata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione al periodo di restrizione cautelare (compreso fra il 16 dicembre 2007 e il 22 maggio 2008) cui lo stesso venne sottoposto in seguito a fermo seguito da ordinanza applicativa di misura cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in relazione ad ipotesi di delitti di estorsione consumata e tentata in danno di tale Cappa, nonché per lesioni personali in danno del medesimo Cappa e di porto e detenzione di arma comune da sparo clandestina. All'esito del giudizio di cognizione, il Tribunale di Trani derubricava il reato di estorsione, in origine contestato al Cotroneo, in quello di ragion fattasi ex art. 393 cod.pen., dichiarando non doversi procedere per difetto di querela (proscioglimento divenuto irrevocabile); mentre la Corte d'appello assolveva il Cotroneo dagli ulteriori reati, con sentenza a sua volta divenuta definitiva. Nell'ordinanza della Corte partenopea si legge che l'accusa in origine mossa al Cotroneo riguardava una vicenda di debiti contratti dal Cappa, per riscuotere i quali il Cotroneo avrebbe esercitato violenze e minacce nei riguardi della persona offesa; ma la derubricazione del delitto di estorsione già in primo grado (con conseguente sentenza di non luogo a procedere per difetto di querela) e l'assoluzione del Cotroneo dai rimanenti reati determinavano, sul piano astratto, la carenza di titolo sopravvenuta in ordine alla restrizione cautelare patita dal medesimo; tuttavia la Corte di merito non ha riconosciuto l'indennizzo richiesto dallo stesso ritenendo comprovate le minacce dallo stesso poste in essere nei confronti del Cappa, tali da integrare condotta gravemente colposa. 2. Avverso la prefata ordinanza ricorre il Cotroneo, con atto che si articola in un unico, ampio motivo, nel quale l'esponente, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, deduce in sostanza che l'ordinanza risulta fondata non già su un comportamento gravemente colposo del Cotroneo, originariamente accusato di un reato (quello di estorsione) dal quale era stato prosciolto in difetto della condizione di procedibilità, con conseguente configurabilità, al più, di un reato per il quale neppure era previsto il fermo; ma, piuttosto, sulle dichiarazioni palesemente inattendibili del Cappa, soggetto psicolabile, che la Corte di merito ha ritenuto degne di fede e tali da comprovare il comportamento gravemente colposo dell'instante, senza considerare invece le testimonianze fornite dalla difesa, in base alle quali le accuse del cappa dovevano ritenersi infondate. Quanto al mancato proscioglimento nel merito dal delitto di ragion fattasi, riguardo al quale la Corte di merito aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto dalla difesa per carenza di specificità, deduce l'esponente che tale decisione non consente di ritenere gravemente colposa la condotta del ricorrente, ma solo che l'irrevocabilità del proscioglimento per difetto di querela sia dovuta a un comportamento tecnicamente negligente del suo difensore. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha concluso per il rigetto del tricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso é fondato. Il ricorrente fonda il proprio assunto sostanzialmente limitandosi, da un lato, a confutare l'assunto accusatorio valutato nel giudizio di cognizione (basato sulle dichiarazioni della persona offesa) a fronte delle dichiarazioni rese dai testimoni addotti a discarico nella stessa sede; e dall'altro ad evidenziare che il proscioglimento del ricorrente dal reato di estorsione é intervenuto a seguito di riqualificazione in quello di ragion fattasi, inidoneo a costituire titolo cautelare, con declaratoria d'improcedibilità per difetto di querela. In proposito, mentre il riferimento alle testimonianze assunte nel corso del giudizio di cognizione non é pertinente, non potendosi procedere nel giudizio riparatorio (specie in quello sottoposto al vaglio di legittimità della Corte di Cassazione) a una nuova valutazione del materiale probatorio raccolto in dibattimento, il riferimento alla diversa qualificazione giuridica del delitto originariamente contestato in altra ipotesi di reato per la quale il proscioglimento é intervenuto per ragioni in rito e che non avrebbe costituito titolo cautelare deve ritenersi centrato, riconducendo il giudizio nell'ambito dell'ingiustizia formale. E' noto, infatti, che, in base al prevalente e qui condiviso indirizzo giurisprudenziale sul punto, sussiste il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione anche nell'ipotesi di misura cautelare applicata in difetto di una condizione di procedibilità, la cui necessità sia stata accertata soltanto all'esito del giudizio di merito in ragione di diversa qualificazione attribuita ai fatti rispetto a quella ritenuta nel corso del procedimento cautelare (Sez. 4, Sentenza n. 29340 del 22/05/2018, Gallace, Rv. 273089; Sez. 4, Sentenza n. 39535 del 29/05/2014, Scalise, Rv. 261408). E' quanto accaduto nel caso di specie, atteso che il Cotroneo, oltre ad essere stato assolto per insussistenza del fatto da tutte le altre fattispecie criminose a lui contestate, é stato prosciolto con sentenza di non doversi procedere per difetto di querela in relazione al delitto di ragion fattasi ex art. 393 cod.pen., così diversamente qualificato il delitto di estorsione a lui in origine contestato. A nulla rileva che, in epoca recente, sia intervenuto un indirizzo giurisprudenziale - sia pure espresso a Sezioni Unite - in base al quale il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie (Sez. U, Sentenza n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027), dovendo la vicenda cautelare essere comunque valutata in relazione all'epoca della sofferta restrizione e non potendosi in questa sede procedere a un giudizio ipotetico circa la correttezza della riqualificazione del delitto originariamente contestato alla luce della giurisprudenza sopravvenuta. Occorre peraltro considerare che la circostanza di avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave opera, quale condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, anche in relazione alle misure disposte in difetto delle condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e 280 cod. proc. pen. (Sez. U, Sentenza n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663); ma con l'avvertenza - evidenziata dalla medesima pronunzia apicale - che l'operatività di tale principio non può concretamente esplicarsi, in forza del meccanismo causale che governa l'indicata condizione ostativa, nei casi in cui l'accertamento dell'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura in oggetto avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha reso il provvedimento cautelare, in ragione unicamente di una loro diversa valutazione. 2. Il provvedimento impugnato va perciò annullato con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, per nuovo giudizio, nell'ambito del quale dovranno essere più accuratamente considerati i principi qui richiamati, anche in relazione alla eventuale sopravvenienza di elementi additivi a carico dell'odierno ricorrente rispetto al momento della sua sottoposizione a custodia cautelare. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte d'appello di Napoli.
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