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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 gennaio 2022

Cassazione n. 07727/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG. 35315/2021 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 9 settembre 2021 la Corte di appello di Catania, in riforma della sentenza in data 21 novembre 2016 del Tribunale di Catania, ha riconosciuto le attenuanti generiche ma escluso la continuazione e ha rideterminato la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] per il reato dell'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Con un unico motivo di ricorso l'imputato denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione perché la Corte territoriale non aveva contenuto la pena nel minimo edittale. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è manifestamente infondato, perché consiste in generiche censure di fatto già vagliate e disattese con adeguata motivazione giuridica dai Giudici di merito.

La Corte territoriale ha ritenuto congruo il discostamento dal minimo edittale in virtù della rilevante quantità di stupefacente, pari a 68,1 dosi medie singole di marijuana e di 5,5 dosi medie singole di cocaina.

Ha escluso infatti lo spaccio occasionale e ha ritenuto la sussistenza di una cessione sufficientemente organizzata e non episodica.

La motivazione è immune da censure.

Peraltro, la Corte territoriale ha applicato le attenuanti generiche nella massima estensione rispetto alla pena detentiva.

In ogni caso, va ricordato che quando la pena non supera il medio edittale come nell'ipotesi in esame non è necessaria una motivazione ulteriore rispetto all'uso di formule sacramentali (Cass., Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01).

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

RG 35315/2021 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il 14 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG. 35315/2021 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 9 settembre 2021 la Corte di appello di Catania, in riforma della sentenza in data 21 novembre 2016 del Tribunale di Catania, ha riconosciuto le attenuanti generiche ma escluso la continuazione e ha rideterminato la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] per il reato dell'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Con un unico motivo di ricorso l'imputato denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione perché la Corte territoriale non aveva contenuto la pena nel minimo edittale. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è manifestamente infondato, perché consiste in generiche censure di fatto già vagliate e disattese con adeguata motivazione giuridica dai Giudici di merito. La Corte territoriale ha ritenuto congruo il discostamento dal minimo edittale in virtù della rilevante quantità di stupefacente, pari a 68,1 dosi medie singole di marijuana e di 5,5 dosi medie singole di cocaina. Ha escluso infatti lo spaccio occasionale e ha ritenuto la sussistenza di una cessione sufficientemente organizzata e non episodica. La motivazione è immune da censure. Peraltro, la Corte territoriale ha applicato le attenuanti generiche nella massima estensione rispetto alla pena detentiva. In ogni caso, va ricordato che quando la pena non supera il medio edittale come nell'ipotesi in esame non è necessaria una motivazione ulteriore rispetto all'uso di formule sacramentali (Cass., Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01). Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. RG 35315/2021 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il 14 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 07727/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris