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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 30 gennaio 2023

Cassazione n. 26732/2024

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.

R.G.4658 anno 2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall’ A vvocat ura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al controricorso, con cui è domiciliata in Roma via [OSCURATO:PERSONA] 1; controricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 1400/2023 pubblicata il 30/01/2023 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 / 7 /2024 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Sez.

I–RG 4658/2023 camera di consiglio

1. La [OSCURATO:SOCIETA], quale cessionaria di crediti, otteneva un decreto ingiuntivo a carico della Corte dei Conti per il pagamento della somma pari a euro 40.964,53 oltre interessi come da domanda e spese della procedura di ingiunzione, relativa all’adempimento di una pluralità di obbligazioni.

2. Avverso tale decreto, la Corte dei Conti proponeva opposizione innanzi al Tribunale di Roma eccependo preliminarmente, ai sensi dell’art. 25 c.p.c., l’incompetenza territoriale del giudice adito da controparte in favore del Tribunale di Milano nonché, nel merito, l’intervenuto pagamento ditalune fatture e la non debenza delle altre somme richieste.

3. In particolare, in relazione alla competenza territoriale, l’odierna ricorrente eccepivache l’articolo sopra menzionato, per le cause nelle quali è parte un’amministrazione dello Stato, individua il giudice competente in quello del luogo dove ha sede l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie, precisando che qualora l’amministrazione è convenuta in giudizio, tale distretto si determina (unicamente) con riguardo al giudice del luogo ove è sorta o deve eseguirsi l’obbligazione.

4. Pertanto, eccepiva l’incompetenza territoriale del Tribunale di Roma in favore di quello di Milano sia sotto il profilo del foro del contratto sia sotto quello del forum destinatae solutionis.

5. Si costituiva la creditrice - opposta eccependo l’infondatezza dell’eccezione di incompetenza territoriale e l’infondatezza nel merito dell’opposizione.

6. I l giudice di primo grado, con sent. n. 1400/2023 (n.

R.G. 19732/2020), depositata in data 30.01.2023, dichiarava la propria competenza ai sensi dell’art. 19 c.p.c. con conseguente decisione della causa nel merito.

Sez.

I–RG 4658/2023 camera di consiglio In particolare, il giudice riteneva che ai fini della competenza territoriale, nella controversia avente ad oggetto il pagamento di somme di danaro le norme di contabilità degli enti pubblici, che fissano il luogo di adempimento delle obbligazioni in quello della sede di tesoreria dell'ente, valgono ad individuare il "forum destinatae solutionis" eventualmente in deroga all'art.1182 cod. civ., ma non rendono detto foro né esclusivo, né inderogabile.

La P.A. convenuta che intenda, pertanto, eccepire la incompetenza del giudice adito, diverso da quello della sede della tesoreria, ha l'onere di contestare specificamente tutti i possibili fori, indicando le ragioni giustificative dell'esclusione di ogni momento di collegamento idoneo a radicare la competenzaCass.

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11781 del 18/06/2020).

Conseguentemente, ad avviso del giudice, la competenza per territorio ben può radicarsi sulla base di uno dei fori alternativi e quindi anche in base al foro generale delle persone giuridiche ex art. 19 c.p.c., per cui correttamente è stato individuato il Tribunale di Roma avendo la Corte dei Conti sede in Roma.

7. Ciò premesso , con unico motivo, la ricorrente amministrazione deduce violazione degli artt. 25 e 26 c.p.c., nonché 6 R.D. 1611 del 1933, art. 54 R.D. 2440 del 1923, 1182 c.c. e artt. 278, 287 e 407 R.D. n. 827 del 1924, in quanto il giudice di merito avrebbe erroneamente applicato alla fattispecie il foro generale delle persone giuridiche, ai sensi dell’art. 19 c.p.c., omettendo di considerare che, trattandosi nella specie di Amministrazione dello Stato, il f oro competente avrebbe dovuto determinarsi soltanto con riguardo al luogo in cui l’obbligazione è sorta o deve eseguirsi, ai sensi dell’art. 25, comma 2, c.p.c..

8. La Procura Generale ha depositato note chiedendo Sez.

I–RG 4658/2023 camera di consiglio l’accoglimento del ricorso.

9. Ha depositato memoria difensiva la [OSCURATO:SOCIETA]. chiedendo di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. ― I l primo ed unico motivo di ricorso è da ritenersi fondato per le seguenti ragioni.

2. Va premesso che l’art. 25 del c.p.c. stabilisce al secondo comma chequando la parte convenuta è un’amministrazione statale il giudice territorialmente competente va individuato sulla base della normativa del foro erariale ai sensi degli artt.25 c.p.c. e 6 R.D. 30/10/1933 n. 1611.

Tale competenza è inderogabile e si radica in virtù delle norme di contabilità pubblica che prevedono che i pagamenti da parte dello Stato avvengono o mediante assegni o mediante ordinativi diretti sulla sezione di tesoreria della provincia dove il creditore è domiciliato (art. 54 R.D. 2440/23).

Pertanto, è da ritenersi che il forum destinatae solutionis sia il luogo dove si trova tale predetta sezione.

In altri termini, quando è debitrice un’amministrazione statale, come nel caso di specie, deve applicarsi il secondo comma dell’art. 25 c.p.c. che individuail giudice del luogo in cui ha sede l’Avvocatura dello Stato che opera nel distretto in cui è sorta l’obbligazione o deve avvenire l’adempimento.

Conseguentemente, posto che il decreto ingiuntivo è stato azionato con riferimento a crediti conseguenti alla stipulazione di contratti di cessione, stipulati in Milano e che rispetto a quei crediti il forum destinatae solutionis va identificato in Milano quale luogo in cui ha sede la società opposta (e dunque forum destinatae solutionis dell’obbligazione pecuniaria oggetto dell’ingiunzione) e, conseguentementeluogo in cui ha sede la tesoreria tenuta ad effettuare il pagamento, , la competenza Sez.

I–RG 4658/2023 camera di consiglio territoriale va regolata indicando il Tribunale di Milano.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; dichiara la competenza del Tribunale di Milano cui rimette la ca

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G.4658 anno 2023 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall’ A vvocat ura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al controricorso, con cui è domiciliata in Roma via [OSCURATO:PERSONA] 1; controricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 1400/2023 pubblicata il 30/01/2023 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 / 7 /2024 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Sez. I–RG 4658/2023 camera di consiglio 1. La [OSCURATO:SOCIETA], quale cessionaria di crediti, otteneva un decreto ingiuntivo a carico della Corte dei Conti per il pagamento della somma pari a euro 40.964,53 oltre interessi come da domanda e spese della procedura di ingiunzione, relativa all’adempimento di una pluralità di obbligazioni. 2. Avverso tale decreto, la Corte dei Conti proponeva opposizione innanzi al Tribunale di Roma eccependo preliminarmente, ai sensi dell’art. 25 c.p.c., l’incompetenza territoriale del giudice adito da controparte in favore del Tribunale di Milano nonché, nel merito, l’intervenuto pagamento ditalune fatture e la non debenza delle altre somme richieste. 3. In particolare, in relazione alla competenza territoriale, l’odierna ricorrente eccepivache l’articolo sopra menzionato, per le cause nelle quali è parte un’amministrazione dello Stato, individua il giudice competente in quello del luogo dove ha sede l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie, precisando che qualora l’amministrazione è convenuta in giudizio, tale distretto si determina (unicamente) con riguardo al giudice del luogo ove è sorta o deve eseguirsi l’obbligazione. 4. Pertanto, eccepiva l’incompetenza territoriale del Tribunale di Roma in favore di quello di Milano sia sotto il profilo del foro del contratto sia sotto quello del forum destinatae solutionis. 5. Si costituiva la creditrice - opposta eccependo l’infondatezza dell’eccezione di incompetenza territoriale e l’infondatezza nel merito dell’opposizione. 6. I l giudice di primo grado, con sent. n. 1400/2023 (n. R.G. 19732/2020), depositata in data 30.01.2023, dichiarava la propria competenza ai sensi dell’art. 19 c.p.c. con conseguente decisione della causa nel merito. Sez. I–RG 4658/2023 camera di consiglio In particolare, il giudice riteneva che ai fini della competenza territoriale, nella controversia avente ad oggetto il pagamento di somme di danaro le norme di contabilità degli enti pubblici, che fissano il luogo di adempimento delle obbligazioni in quello della sede di tesoreria dell'ente, valgono ad individuare il "forum destinatae solutionis" eventualmente in deroga all'art.1182 cod. civ., ma non rendono detto foro né esclusivo, né inderogabile. La P.A. convenuta che intenda, pertanto, eccepire la incompetenza del giudice adito, diverso da quello della sede della tesoreria, ha l'onere di contestare specificamente tutti i possibili fori, indicando le ragioni giustificative dell'esclusione di ogni momento di collegamento idoneo a radicare la competenzaCass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11781 del 18/06/2020). Conseguentemente, ad avviso del giudice, la competenza per territorio ben può radicarsi sulla base di uno dei fori alternativi e quindi anche in base al foro generale delle persone giuridiche ex art. 19 c.p.c., per cui correttamente è stato individuato il Tribunale di Roma avendo la Corte dei Conti sede in Roma. 7. Ciò premesso , con unico motivo, la ricorrente amministrazione deduce violazione degli artt. 25 e 26 c.p.c., nonché 6 R.D. 1611 del 1933, art. 54 R.D. 2440 del 1923, 1182 c.c. e artt. 278, 287 e 407 R.D. n. 827 del 1924, in quanto il giudice di merito avrebbe erroneamente applicato alla fattispecie il foro generale delle persone giuridiche, ai sensi dell’art. 19 c.p.c., omettendo di considerare che, trattandosi nella specie di Amministrazione dello Stato, il f oro competente avrebbe dovuto determinarsi soltanto con riguardo al luogo in cui l’obbligazione è sorta o deve eseguirsi, ai sensi dell’art. 25, comma 2, c.p.c.. 8. La Procura Generale ha depositato note chiedendo Sez. I–RG 4658/2023 camera di consiglio l’accoglimento del ricorso. 9. Ha depositato memoria difensiva la [OSCURATO:SOCIETA]. chiedendo di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― I l primo ed unico motivo di ricorso è da ritenersi fondato per le seguenti ragioni. 2. Va premesso che l’art. 25 del c.p.c. stabilisce al secondo comma chequando la parte convenuta è un’amministrazione statale il giudice territorialmente competente va individuato sulla base della normativa del foro erariale ai sensi degli artt.25 c.p.c. e 6 R.D. 30/10/1933 n. 1611. Tale competenza è inderogabile e si radica in virtù delle norme di contabilità pubblica che prevedono che i pagamenti da parte dello Stato avvengono o mediante assegni o mediante ordinativi diretti sulla sezione di tesoreria della provincia dove il creditore è domiciliato (art. 54 R.D. 2440/23). Pertanto, è da ritenersi che il forum destinatae solutionis sia il luogo dove si trova tale predetta sezione. In altri termini, quando è debitrice un’amministrazione statale, come nel caso di specie, deve applicarsi il secondo comma dell’art. 25 c.p.c. che individuail giudice del luogo in cui ha sede l’Avvocatura dello Stato che opera nel distretto in cui è sorta l’obbligazione o deve avvenire l’adempimento. Conseguentemente, posto che il decreto ingiuntivo è stato azionato con riferimento a crediti conseguenti alla stipulazione di contratti di cessione, stipulati in Milano e che rispetto a quei crediti il forum destinatae solutionis va identificato in Milano quale luogo in cui ha sede la società opposta (e dunque forum destinatae solutionis dell’obbligazione pecuniaria oggetto dell’ingiunzione) e, conseguentementeluogo in cui ha sede la tesoreria tenuta ad effettuare il pagamento, , la competenza Sez. I–RG 4658/2023 camera di consiglio territoriale va regolata indicando il Tribunale di Milano. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; dichiara la competenza del Tribunale di Milano cui rimette la ca
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