CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 18546/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2025 della Corte d’appello di Anconavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;visto i motivi nuovi presentati dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA];udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ilquale ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale, dopo una brevediscussione, nel corso della quale ha denunciato l’illegittimità della sentenza impugnata, haconcluso riportandosi ai motivi di ricorso e ai motivi nuovi e chiedendone l’accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 29/05/2025, la Corte d’appello di Ancona confermava la sentenzadel 15/05/2023 del Tribunale di Fermo, emessa in esito a giudizio abbreviato condizionato,con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di un anno e quattro mesidi reclusione ed € 600,00 di multa per il reato di ricettazione di una somma di denaro incontanti, così diversamente qualificato il fatto rispetto all’enunciazione, nel capod’imputazione, del reato di acquisto di cose di sospetta provenienza.2. Avverso l’indicata sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d’appello di Ancona, haproposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], affidato a unico motivo, con il quale il ricorrente deduce la nullità dellasentenza di primo grado e la conseguente nullità dell’impugnata sentenza di secondo grado:a) ai sensi dell’art. 178 cod. proc. pen., per la «violazione del diritto di difesa in ordine acondanna per un fatto diverso», secondo quanto è stabilito dagli artt. 521, comma 2, e 522,comma 1, cod. proc. pen.; b) «per vizio di diversa qualificazione del fatto fuori dei limiticonsentiti in sede di giudizio abbreviato».2.1. Sotto il primo profilo, il ricorrente denuncia che, col condannarlo per il delitto diricettazione, a fronte della contestazione, nell’imputazione, della contravvenzione di acquistodi cose di sospetta provenienza, il Tribunale di Fermo non si sarebbe limitato a riqualificaregiuridicamente il fatto ma lo avrebbe condannato per un fatto diverso, specificamente, per unreato doloso a fronte della contestazione, da parte del pubblico ministero, di un reatocolposo, con la conseguente nullità a regime intermedio della sentenza di primo grado, aisensi dell’art. 522, comma 1, cod. proc. pen. – vizio che egli aveva tempestivamente dedottocon il proprio atto di appello e che aveva ribadito con la memoria che aveva depositato insede di conclusioni nel giudizio di appello –, nonché della conseguenziale impugnatasentenza della Corte d’appello di Ancona.2.2. Sotto il secondo profilo, il [OSCURATO:PERSONA], dopo avere rammentato che il processo è statodefinito in esito a giudizio abbreviato condizionato a integrazione probatoria (costituitadall’esame dell’imputato e dall’acquisizione di documentazione), e dopo avere richiamato ilprincipio, che è stato affermato con la sentenza delle Sezioni unite “Halan” (Sez. U, n. 5788del 18/04/2019, dep. 2020, Halan, Rv. 277706-01), secondo cui, in questo caso, la modificadell’imputazione è possibile solo per fatti emergenti dalla suddetta integrazione probatoria edentro i limiti previsti dall’art. 423 cod. proc. pen., denuncia che il Tribunale di Fermo, nelribadire tale principio, non avrebbe «indicato (e quindi dimostrato) lo specifico nesso diderivazione con l’integrazione probatoria richiesta dall’imputato che consentirebbe diaggirare il generale divieto di riqualificazione dell’imputazione in sede di giudizioabbreviato».3. Il ricorrente ha depositato motivi nuovi sia in prossimità dell’udienza che era statainizialmente fissata davanti alla Settima sezione penale sia in prossimità dell’udienza che èstata successivamente fissata davanti alla Seconda sezione penale, con i quali haulteriormente argomentato in ordine alla fondatezza dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il motivo di ricorso è fondato sotto il suo primo profilo, con assorbimento dell’esamedel suo secondo profilo.2. La Corte di cassazione ha chiarito che, in tema di obbligo di correlazione trasentenza e accusa contestata, il giudice può dare al fatto una diversa qualificazione giuridicasolo a condizione che il fatto storico addebitato rimanga identico, in riferimento al tripliceelemento della condotta, dell’evento e dell’elemento psicologico dell’autore (Sez. 3, n. 19118del 18/03/2008, D. S., Rv. 239873-01; Sez. 1, n. 3456 del 12/03/1996, Danzi, Rv. 204329-01. In senso analogo: Sez. 1, n. 6302 del 14/04/1999, Iacovone, Rv. 213459-01).L’elemento psicologico costituisce infatti una componente essenziale del fatto (Sez. 6,n. 5772 del 28/01/2020, Bevilacqua, Rv. 278212-01; Sez. 6, n. 2979 del 15/01/2019, Mauro,Rv. 274931-01; Sez. 6, n. 16532 del 12/01/2006, Scano, Rv. 234531-01; Sez. 1, n. 2950 del13/04/1999, Brida, Rv. 213386-01).3. Ciò posto, si deve rilevare che nell’imputazione al [OSCURATO:PERSONA] era stata contestata lacontravvenzione di acquisto di cose di sospetta provenienza, di cui all’art. 712 cod. pen.,perché, «senza prima averne accertata la legittima provenienza, acquistava o comunquericeveva banconote per un ammontare complessivo pari ad euro 90.910,00, confezionate inotto involucri di cellophane occultati all’interno del bagagliaio dell’autovettura (vano ruota discorta) di cui era alla guida, che, per il loro ingente quantitativo, il modo di confezionamentoe la modalità di occultamento, si aveva motivo di sospettare che provenissero da reato»(corsivo aggiunto).Tale contestazione aveva perciò a oggetto un comportamento colposo, cioè il mancatoaccertamento della legittima provenienza delle banconote che erano state acquistate oricevute in presenza di condizioni che avrebbero dovuto indurre al sospetto che esseprovenissero da reato, in perfetta corrispondenza con la configurazione della fattispecielegale contravvenzionale di acquisto di cose di sospetta provenienza, con la quale èsanzionata, appunto, una siffatta condotta colposa (non diligente) dell’agente (Sez. U, n.12433 del 26/11/2009, Nocera, Rv. 246325-01; Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv.270179-01. Da ultimo: Sez. 1, n. 7667 del 07/01/2026, Motta, Rv. 289441-01).A fronte di ciò, il Tribunale di Fermo ha condannato il [OSCURATO:PERSONA] per il reato di ricettazionedelle medesime banconote, cioè per un comportamento doloso, consistente nell’averleacquistate o ricevute, al fine di procurare un profitto a sé o ad altri, con la consapevolezzadella provenienza da reato delle stesse (cioè a titolo di dolo diretto) o, comunque,accettando consapevolmente il rischio di tale provenienza illecita (cioè a titolo di doloeventuale: in quest’ultimo senso, Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv.246324-01, la quale ha precisato come l’accettazione di tale rischio non possa esseredesunta da semplici motivi di sospetto né possa consistere in un mero sospetto).4. Da quanto si è esposto discende che, non essendo intervenuta alcuna modifica, daparte del pubblico ministero, della sopra trascritta imputazione per la contravvenzionecolposa di acquisto di cose di sospetta provenienza che era stata originariamente contestatacon il decreto di citazione diretta a giudizio, il Tribunale di Fermo, condannando il [OSCURATO:PERSONA] peril delitto doloso di ricettazione, non si è limitato a qualificare diversamente il fatto, ma hacondannato l’imputato per un fatto diverso da quello che era descritto nella suddettaimputazione – con riguardo, in particolare, all’essenziale profilo dell’elemento psicologico –,con la conseguente nullità della sentenza di primo grado a norma del combinato dispostodegli artt. 521, comma 2, e 522 cod. proc. pen., nonché, ai sensi dell’art. 185 dello stessocodice, dell’impugnata sentenza della Corte d’appello di Ancona.Tale nullità a regime intermedio (Sez. 4, n. 19043 del 29/03/2017, Privitera, Rv.269886-01; Sez. 6, n. 31436 del 12/07/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 253217-01; Sez. 6, n. 12620del 25/03/2010, Tommasi, Rv. 246740-01; Sez. 5, n. 9281 del 08/01/2009, Parente, Rv.243161-01) era stata tempestivamente dedotta dal ricorrente nel proprio atto di appello e nelcorso del giudizio di secondo grado.5. Pertanto, la sentenza impugnata e la sentenza di primo grado devono essereannullate senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Fermo, in diversapersona fisica, per l’ulteriore corso.Il quale Tribunale, nel caso in cui, in assenza di modifica dell’imputazione, dovesseritenere il diverso fatto di ricettazione (e non di acquisto di cose di sospetta provenienza),dovrà disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata e la pronuncia di primo grado resa in data15.05.2023 dal Tribunale di Fermo e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Fermo, indiversa persona fisica, per l'ulteriore corso.Così è deciso, 24/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]