CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 febbraio 2021
Cassazione n. 36226/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Brindisi visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 3 febbraio 2021, il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza presentata dall'odierno ricorrente, volta ad ottenere la sospensione dell'ordine di demolizione delle opere abusivamente realizzate, disposto, contestualmente alla condanna per reato urbanistico, con sent. Trib. Brindisi n. 2590/2014, divenuta definitiva. 2. Avverso detta ordinanza, a mezzo del difensore fiduciario, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 34 e 36 d.p.r. 380/2001 e della I.r. Puglia n. 14/2009, nonché il vizio di motivazione, per aver il giudice ritenuto l'insussistenza delle condizioni legittimanti la sospensione dell'ordine di demolizione benché fosse per il ricorrente possibile - come da progetto allegato agli atti - ottenere la sanatoria parziale delle opere abusive di ampliamento, accedendo al c.d. "piano casa" di cui alla citata legge regionale, con demolizione delle opere non rientranti nella misura di ampliamento consentito del 20%. Illogicamente ed in violazione del principio di proporzione, il giudice dell'esecuzione non aveva considerato la possibilità di ottenere un provvedimento favorevole al mantenimento del manufatto. 3. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. 3.1. Quanto al primo aspetto, va ribadito che la genericità del ricorso ricorre non solo quando i motivi risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568). In particolare, i motivi del ricorso per cassazione si devono considerare non specifici, ma soltanto apparenti, quando omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la pronuncia oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e aa., Rv. 243838), sicché è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). 3.2. Contrariamente a quanto opinato in ricorso, l'ordinanza impugnata ha correttamente valutato la situazione, rigettando l'istanza di sospensione sull'esatto rilievo che non era prevedibile l'imminente rilascio di un legittimo provvedimento di sanatoria, sia perché l'odierno ricorrente non aveva neppure avviato il relativo procedimento amministrativo, sia perché il provvedimento favorevole avrebbe postulato, come pur in ricorso si riconosce, una parziale demolizione delle opere abusive per renderle compatibili con la disciplina regionale che consente gli ampliamenti nella misura del 20% della volumetria originaria. 3.3. Il provvedimento impugnato, dunque, è assolutamente aderente al sistema normativo, dovendosi escludere, in particolare, l'ammissibilità della cosiddetta sanatoria condizionata, caratterizzata dal fatto che i suoi effetti siano subordinati all'esecuzione di specifici interventi aventi lo scopo di far acquisire alle opere il requisito della conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia che non posseggono. Tali provvedimenti devono ritenersi illegittimi in quanto detta subordinazione contrasta ontologicamente con la ratio della sanatoria, collegabile alla già avvenuta esecuzione delle opere e alla loro integrale rispondenza alla disciplina urbanistica (Sez. 3, n. 28666 del 07/07/2020, Murra, Rv. 280281; Sez. 3, n. 51013 del 05/11/2015, Carratù, Rv. 266034). Né il ricorrente ha invocato specifiche previsioni regionali in materia di sanatoria che consentano di ritenere derogata la disciplina nazionale sul punto, essendo del tutto generico il rinvio operato, nel suo complesso, alla I.r. n. 14/2009. L'ordinanza, dunque, ha fatto buon governo del condivisibile principio giusta il quale la sanatoria degli abusi edilizi idonea ad estinguere il reato di cui all'art. 44 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, a precludere l'irrogazione dell'ordine di demolizione dell'opera abusiva previsto dall'art. 31, comma 9, del medesimo d.P.R. e a determinare, se eventualmente emanata successivamente al passaggio in giudicato della sentenza, la revoca di detto ordine, può essere solo quella rispondente alle condizioni espressamente indicate dall'art. 36 del decreto stesso citato, che richiede la doppia conformità delle opere alla disciplina urbanistica vigente, sia al momento della realizzazione del manufatto, sia al momento della presentazione della domanda di permesso in sanatoria, dovendo escludersi la possibilità che tali effetti possano essere attribuiti alla cd. "sanatoria giurisprudenziale" o "impropria", che consiste nel riconoscimento della legittimità di opere originariamente abusive che, solo dopo la loro realizzazione, siano divenute conformi alle norme edilizie ovvero agli strumenti di pianificazione urbanistica (Sez. 3, n. 45845 del 19/09/2019, Caprio, Rv. 277265). 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 giugno 2021. Il Consigliere estensore