CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 49406/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di ROVIGOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (come, altresì, supportate da successiva memoria difensiva) - nel quale il difensore si duole della violazione dell'art. 34 d. Igs. 28 agosto 2000, n. 274, con riferimento al reato ex art. 10-bis d. Igs. 25 luglio 1998, n.286 di cui alla condanna, e del vizio di motivazione - sono costituite da mere doglianze in punto di fatto, che, peraltro, non si confrontano, se non per contestarle genericamente, con le argomentazioni con le quali il Giudice di pace di Rovigo esclude la particolare tenuità del fatto, motivando, invero, sulla gravità della condotta ravvisabile nel caso concreto. Laddove evidenzia che «non può costituire esimente della condotta il comportamento dell'imputato che, invitato a presentarsi in Questura mediante apposito biglietto per regolarizzare la propria posizione, si è invece allontanato dal territorio dello Stato prendendo il primo volo disponibile»; e che «tale condotta non esclude ma anzi aggrava la responsabilità dell'imputato, a carico del quale non vi era alcuna espulsione che giustificasse la partenza volontaria per dar seguito ad un ordine dell'autorità, per cui tale comportamento, oltre ad essere successivo all'accertamento della sua clandestinità nel territorio dello Stato, si pone ancora più in contrasto con le finalità della norma, avendo l'imputato eluso ulteriormente il controllo statale sui flussi migratori». Rilevato, pertanto, che il ricorso - col quale la difesa ritorna sulle modalità della condotta e sull'esiguità della lesione al bene giuridico tutelato - deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 novembre 20