CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2022
Cassazione n. 17301/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. 40306/2021 FATTO E DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe in forza della quale è stata confermata la sua condanna alla pena di anni uno e mesi dieci di reclusione ed euro 1.200,00 di multa per il reato di utilizzo abusivo di carta di credito deducendo, con un unico motivo violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Il motivo di censura è totalmente generico nonchè manifestamente infondato atteso che risulta che la corte territoriale nello stabilire la pena ha tenuto in considerazione la natura dei fatti contestati e personalità dello stesso gravato da numerosi precedenti. Deve, del resto, rilevarsi che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ipotesi che - nel caso di specie - non ricorre. 3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 22 Marzo 2022 Est