CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 marzo 2023
Cassazione n. 33481/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 01/03/2023 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga rigettato; sentiti i difensori dell'indagato, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del riesame di Catanzaro con ordinanza emessa in data 2 marzo 2023 (motivazione depositata il successivo 15 marzo) ha confermato l'ordinanza genetica con la quale è stata applicata all'indagato la misura della custodia cautelare in relazione agli addebiti provvisori di cui ai capi A) - partecipazione ad articolazione della complessiva associazione 'ndranghetista, operante in particolare a Limbadi e Nicotera; e capo H) - tentata estorsione pluriaggravata, anche dalla "mafiosità". 2. In particolare all'indagato si contesta, in riferimento all'addebito di cui all'art. 416 bis cod. pen., di essere diretto referente del capo cosca [OSCURATO:PERSONA], "con ruolo di cerniera e latore di ambasciate nei confronti di esponenti di altre consorterie locali, segnatamente, con la 'ndrina dei [OSCURATO:PERSONA] (con il cui esponente di spicco [OSCURATO:PERSONA] stringeva un legame sempre più stretto di rispetto e collaborazione, specie nella "chiusura" delle estorsioni) e con "Peppone" Accorinti - contribuendo al controllo del territorio e alla gestione delle attività estorsive, ovvero, ancora, agiva per conto delle cosche in veste di trait d'union con imprenditori compiacenti, tra cui [OSCURATO:PERSONA]". La contestazione relativa all'art. 629 cod. pen, aggravato dall'art. 416 bis.l. cod. pen. ha ad oggetto condotte estorsive a danno di imprenditori che si erano aggiudicati una serie di lavori da eseguire su tratti ferroviari e costieri, avendo, in esecuzione delle direttive impartite da [OSCURATO:PERSONA], interloquito con la vittima dell'estorsione (sicuramente in data antecedente e prossima all'8 ottobre 2018) per definire i termini della estorsione, sia con esponenti di írn1W altre componenti 'ndranghetiste della zona, al fine di evitare sovrapposizioni e far circolare tempestivamente le informazioni. 3. Avverso l'ordinanza ricorre, a mezzo dei propri difensori, l'indagato che con due ricorsi (presentati il 7 e 1'11 aprile 2023) deduce: 3.1. nullità del provvedimento del riesame per parziale e ritardato rilascio del materiale intercettivo versato in atti. Al riguardo si evidenzia che con richiesta del 28-31 gennaio 2023, sollecitata il successivo 6 febbraio, la difesa chiedeva di ottenere copia dell'intero compendio delle intercettazioni versato in atti, in quanto prodromico per la trattazione del proposto riesame. Solo il 15 febbraio 2023, la Procura di Catanzaro rilasciava copia di una minima parte del materiale intercettivo, riservandosi la trasmissione della restante parte, mai rilasciata. Ciò, si eccepisce, costituisce palese violazione del diritto di difesa, come riconosciuto da pronunce della Suprema Corte, che determina la nullità dell'ordinanza genetica o, comunque, di quella del riesame; 3.2. nullità dell'ordinanza che si è fondata su intercettazioni eseguite e prorogate sulla base di decreti autorizzativi del tutto privi di motivazione; profilo, questo, dedotto in sede di riesame e sul quale il Tribunale non ha fornito alcuna risposta; 3.3. nullità dell'ordinanza del riesame in relazione all'utilizzo delle dichiarazioni rese il 13 maggio e il 1° luglio 2020 da [OSCURATO:PERSONA] (presunto imprenditore colluso con le cosche) in quanto acquisite quando era ormai decorso il termine massimo delle indagini preliminari, il cui inizio deve individuarsi nel 12 settembre 2018, quando da una intercettazione a carico di tal Ripepi erano emersi elementi chiaramente indizianti in ordine alla contestata estorsione tentata. Anche questo profilo era stato dedotto al Tribunale del riesame che, però, non ha in alcun modo affrontato l'argomento; 3.4. nullità dell'ordinanza in riferimento alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in merito all'addebito di partecipazione all'associazione sndranghetista, trattandosi in primo luogo di fatti già coperti dal giudicato assolutorio intervenuto a favore del Surace net procedimento penale c.d. "[OSCURATO:PERSONA]", nel quale la condotta del Surace, contestata come favoreggiamento di [OSCURATO:PERSONA], è stata, con ampia motivazione, ritenuta inidonea a dimostrare la pregressa partecipazione all'associazione, aspetto questo eccepito al Tribunale del riesame che sul punto non ha fornito risposta; inoltre non emergono dichiarazioni di collaboratori di giustizia che abbiano indicato il Surace come intraneo alla cosca, risultando anzi dati contrastanti con tale assunto; in particolare, le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] che dichiara di conoscere "un Surace che vende bibite" ma non sa dire nulla di rilevante sul conto di costui; un'intercettazione tra due esponenti della cosca [OSCURATO:PERSONA] che fanno riferimento al Surace come persona che rischia seriamente la propria incolumità ad opera di esponenti della cosca della quale l'ordinanza impugnata lo vorrebbe partecipe; l'ing. [OSCURATO:PERSONA], pur indicando diversi soggetti che si sarebbero interessati in modo illecito dei lavori, nulla dice nei confronti del Surace ed ulteriori dichiarazioni del predetto [OSCURATO:PERSONA] non sono utilizzabili in quanto assunte senza le garanzie difensive delle quali il predetto doveva beneficiare trattandosi di persona nei cui confronti emergevano elementi indizianti in relazione a fatti collegati probatoriamente con quelli oggetto dell'addebito cautelare a carico del Surace; 3.5. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari e alla individuazione della misura idonea, che ben avrebbe potuto essere gli arresti domiciliari. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è parzialmente fondato. 2. Manifestamente infondata è la questione relativa alla dedotta preclusione derivante dal giudicato assolutorio intervenuto nel procedimento "Coste pulite". Invero, da un lato, «per medesimo fatto, ai fini dell'applicazione del principio del "ne bis in idem" di cui all'art. 649 cod. proc. pen., deve intendersi identità degli elementi costitutivi del reato, con riferimento alla condotta, all'evento e al nesso causale, nonchè alle circostanze di tempo e di luogo, considerati non solo nella loro dimensione storico-naturalistica ma anche in quella giuridica, potendo una medesima condotta violare contemporaneamente più disposizioni di legge» (Sez. 2, n. 18376 del 21/03/2013, PG in proc. Cuffaro, Rv. 255837 - 01), di tal che nella specie nessuna "identità del fatto" può essere ipotizzata. Per altro verso, è stato affermato il principio, qui da ribadire, secondo cui «la inammissibilità di un secondo giudizio impedisce al giudice di procedere contro lo stesso imputato per il medesimo fatto, già giudicato con sentenza irrevocabile, ma non gli preclude di prendere in esame lo stesso fatto storico e di valutarlo liberamente ai fini della prova di un diverso reato» (Sez. 5 n. 15 del 04/01/2000, Luparello, Rv. 215977 - 01). 3. Sul tema della motivazione dei decreti autorizzativi e di proroga delle intercettazioni, effettivamente l'ordinanza non si pronuncia, ma detto profilo non era stato dedotto in sede di riesame, e dunque il motivo è precluso ai sensi dell'art.609 comma 2 cod. proc. pen.; esso, peraltro, è anche aspecifico in quanto «in tema di ricorso per cassazione, grava sulla parte che deduce l'inutilizzabilità di un atto l'onere di indicare specificamente i documenti sui quali l'eccezione si fonda e altresì di allegarli, qualora essi non facciano parte del fascicolo trasmesso al giudice di legittimità» (Sez. 5, n. 23015 del 19/04/2023, Bernardi, Rv. 284519 - 01). 4. Inammissibile è anche il motivo con il quale si è dedotta l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese il 13 maggio e il 1° luglio 2020 da [OSCURATO:PERSONA] (presunto imprenditore colluso con le cosche) in quanto acquisite quando sarebbe decorso il termine massimo delle indagini preliminari, il cui inizio dovrebbe anticiparsi al 12 settembre 2018, quando da una intercettazione a carico di tal Ripepi sarebbero emersi elementi chiaramente indizianti in ordine alla contestata estorsione tentata. Al riguardo va rilevato che, non essendo applicabile al procedimento in esame la nuova disciplina contenuta nell'art. 335-quater cod. proc. pen., «il termine di durata delle indagini preliminari decorre dalla data in cui il pubblico ministero ha iscritto, nel registro delle notizie di reato, il nome della persona cui il reato è attribuito, senza che al giudice per le indagini preliminari sia consentito stabilire una diversa decorrenza, sicché gli eventuali ritardi indebiti nella iscrizione, tanto della notizia di reato che del nome della persona cui il reato è attribuito, pur se abnormi, sono privi di conseguenze agli effetti di quanto previsto dall'art. 407, comma 3, cod. proc. pen., fermi restando gli eventuali profili di responsabilità disciplinare o penale del magistrato del pubblico ministero che abbia ritardato l'iscrizione» (Sez. 6, n. 4844 del 14/11/2018 - dep. 2019, Ludovisi, Rv. 275046 - 01). 5. Manifestamente infondato è anche il motivo con il quale si eccepisce l'assenza di gravità indiziaria riferibile alle contestazioni a carico del Surace. Invero, sul punto l'ordinanza impugnata motiva in modo non illogico in ordine al coinvolgimento del Surace nelle condotte estorsive poste in essere nel contesto della cosca di 'ndrangheta. In ogni caso, «in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti "de libertate", pur nella peculiarità del contesto decisorio del giudizio di riesame resa manifesta dall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., il ricorrente ha l'onere di specificare le doglianze attinenti al merito (sul fatto, sulle fonti di prova e sulla relativa valutazione) onde provocare il giudice del riesame a fornire risposte adeguate e complete, sulle quali la Corte di cassazione può essere chiamata ad esprimersi. Pertanto, in mancanza di tale devoluzione, è inammissibile il ricorso che sottoponga alla Corte di legittimità censure su tali punti, che non possono trovare risposte per carenza di cognizione in fatto addebitabile alla mancata osservanza del predetto onere, in relazione ai limiti del giudizio di cassazione, ex art. 606 cod. proc. pen.» (Sez. 6, n. 16395 del 10/01/2018, Contardo, Rv. 272982 - 01); onere, questo, non adeguatamente assolto dal ricorrente. 6. Fondato è, invece, il motivo con il quale il ricorrente ha eccepito il ritardato e parziale rilascio delle intercettazioni, allegando adeguata documentazione in merito. Su tale profilo, dedotto in sede di riesame, il Tribunale ha risposto indicando che sebbene la difesa ha avuto a disposizione le intercettazioni solo il 15 febbraio (a fronte di richiesta presentata già il 28 gennaio). "ciò non ha prodotto pregiudizi ai fini dell'esercizio del diritto di difesa da parte del Surace" (non argomentando però detta conclusione). Inoltre, prosegue l'ordinanza impugnata, "ad ogni buon fine si rileva che nella stesura della presente ordinanza verranno valutati esclusivamente i due RH" trasmessi alla difesa in relazione ai quali il difensore ha avuto ben 14 giorni per esaminarli". Rileva il Collegio che tale affermazione è illogica, dal momento che ciò che rileva non è su quali atti di indagine ritenga di motivare il collegio del Riesame ma se nelle intercettazioni non rilasciate tempestivamente vi fossero elementi a favore dell'indagato non considerati nel provvedimento genetico e che, se conosciuti dalla difesa dell'indagato, avrebbero potuto essere evidenziati al Tribunale del riesame cautelare al fine di poter esercitare il proprio controllo sulla piattaforma indiziaria a fondamento della misura disposta. Conseguentemente, l'ordinanza va, sotto questo profilo, annullata con rinvio. Ritiene infatti la Corte di dover condividere l'orientamento di legittimità (Sez. 6, n. 26447 del 14/04/2021, Puglia, Rv. 281689 - 02), secondo cui «in tema di riesame, il mancato rilascio di copia delle registrazioni da parte del pubblico ministero non determina l'inutilizzabilità delle stesse ai sensi dell'art. 191 cod. proc. pen., bensì dà luogo ad una nullità di ordine generale, a regime intermedio, ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., i cui effetti sono limitati alla sola fase dell'impugnazione cautelare. (In motivazione, la Corte ha precisato che la nullità in questione travolge la sola pronuncia del tribunale del riesame, emessa sulla base delle intercettazioni non messe a disposizione della difesa, ma non determina alcun effetto invalidante retroattivo rispetto all'ordinanza cautelare genetica)». Per tali ragioni si impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale del riesame che dovrà nuovamente procedere al giudizio ex art. 309 cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Manda alla cancelleria per gli adem