CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 47657/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2020 della Corte d'appello di Messina dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Con sentenza del 09/09/2020, la Corte d'appello di Messina, in parziale riforma della sentenza del 01/07/2019 del Tribunale di Messina - che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di estorsione in concorso (con [OSCURATO:PERSONA]) ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] - riconosceva il vincolo della continuazione tra il predetto reato sub iudice e i fatti già giudicati con la sentenza del 04/04/2014 della Corte di appello di Messina, divenuta definitiva il 10/04/2015, e, ritenuta più grave quest'ultima violazione, rideterminava la pena irrogata. Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso - con i quali si lamenta, rispettivamente, la violazione di legge e il difetto di motivazione della sentenza impugnata con riguardo all'affermazione di responsabilità dell'imputato per il fatto a lui attribuito in quanto considerato un reato autonomo rispetto al reato di estorsione commesso sempre ai danni [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] sul quale era intervenuta la menzionata condanna definitiva anziché lo stesso reato - sono preclusi in questa sede di legittimità in quanto riproducono profili di censura in punto di fatto, già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito, e sono privi di una specifica critica delle argomentazioni logico-giuridiche poste a base della sentenza impugnata (si veda, in proposito, la pagina 5 di tale sentenza, dove la Corte d'appello di Messina ha evidenziato come, nonostante l'identica tipologia e modalità delle condotte poste in essere nelle due occasioni, le stesse dovevano ritenersi diverse sotto il profilo storico-naturalistico, poiché poste in essere in date diverse, il 30 settembre e il 3 ottobre del 2012, e avanzando richieste diverse, sicché difettava la necessaria corrispondenza storico- naturalistica che, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, deve ricorrere ai fini dell'applicazione del divieto di bis in idem). Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.