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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 novembre 2025

Cassazione n. 33371/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 17018-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (già Equitalia servizi di [OSCURATO:SOCIETA].), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente - nonchè contro I.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA]; -intimato - Oggetto R.G.N.17018/2022 Cron.

Rep.

Ud.14/11/2025 avverso la sentenza n. 1545/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 05/01/2022 R.G.N. 556/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 1545, la Corte d’appello di Milano rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del tribunale di Sondrio che aveva respinto l’opposizione proposta da quest’ultima a d una intimazione di pagamento relativa a una serie di cartelle di pagamento, portanti crediti previdenziali Inail, meglio indicate in ricorso, con i rispettivi importi.

Il tribunale respingeva il ricorso avendo accertato la regolarità della notifica dell’atto impugnato, delle cartelle sottostantie dei successivi atti interruttivi anch’essi non opposti, oltre ad aver formulato istanze di rateizzazione del debito fiscale.

Pertanto, in ragione della regolarità delle notifiche, il primo giudice ha ritenuto inammissibili, per intervenuta decadenza, ex art. 24 del d.lgs. n. 46/99, tutte le eccezioni relative ai vizi di merito e formali, ritenendo l’istanza di rateizzazione, non implican te alcuna acquiescenza alla pretesa, valido atto interruttivo del termine prescrizionale e, inoltre, il contenuto vincolato della cartella esplicativo degli importi iscritti come imposte, sanzioni e interessi.

La Corte d’appello confermava la sentenza di primo grado.

Avverso la sentenza della Corte d’appello, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, mentre l’Agenzia delle Entrate riscossione ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce sia il vizio di violazione di legge, in particolare dell’art. 2935 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.,sia il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 primo comma n.5 c.p.c., quanto alla motivazione apparente, perplessa e incomprensibile sul punto degli effetti della rateizzazione, dell’eccezione di prescrizione e della validità della notifica.

Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente deduce sia il vizio di violazione di legge, in relazione all’art. 360 primo comma n.3 c.p.c. sia il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., quanto alla motivazione apparente, perplessa e incomprensibile, sul punto della motivazione dell’atto amministrativo, con particolare riferimento alla correttezza del calcolo degli interessi e degli oneri per la riscossione.

Il primo motivo è, in via preliminare, inammissibile, per la presenza di una doppia decisione “conforme” sugli stessi fatti, ex art. 348 ter c.p.c., da parte del giudice di primo e secondo grado, che preclude la censura ai sensi dell’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c.

Il motivo è, comunque, infondato, avendo entrambi i giudici di merito accertato la regolarità della notifica dell’atto impugnato e delle cartelle sottostanti, oltre al fatto che secondo la giurisprudenza di questa Corte, la richiesta di rateizzazione, facendo ritenere conosciute le cartelle di pagamento relative alle somme che ne costituiscono l'oggetto, vale, di norma, quale atto interruttivo della prescrizione e preclude, di regola, al contribuente la possibilità di utilmente eccepire la mancata conoscenza di esse e degli atti impositivi presupposti (cfr., fra tante,Cass. n. 3414/2024).

Il secondo motivo è infondato.

L'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato, in quanto dev’essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata" (cfr. Cass. n. 28689 del 2018; Cass. n. 18692 del 2024).

Inoltre, in riferimento al calcolo degli interessi, l'intimazione di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - con il semplice richiamo all'atto impositivo ed alla cartella presupposti e con la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della L. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della L. n. 241 del 1990 (Cass. n. 27504 del 2024).

Invero, con riferimento alla cartella di pagamento, ma con argomentazioni mutuabili anche in riferimento all'atto di intimazione, le Sezioni Unite hanno affermato che la cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della L. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della L. n. 241 del 1990; solo se la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la basenormativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono -e la decor renza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo (Cass., Sez.

Un., 14 luglio 2022, n. 22281).

Infine, gli oneri di riscossione sono stati determinati sulla base dell’art. 17 del d.lgs. n. 112/99 e calcolati in ottemperanza a tale norma.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente a pagare le spese di lite che liquida nell’importo di € 1.500,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 17018-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (già Equitalia servizi di [OSCURATO:SOCIETA].), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente - nonchè contro I.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA]; -intimato - Oggetto R.G.N.17018/2022 Cron. Rep. Ud.14/11/2025 avverso la sentenza n. 1545/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 05/01/2022 R.G.N. 556/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza del giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 1545, la Corte d’appello di Milano rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del tribunale di Sondrio che aveva respinto l’opposizione proposta da quest’ultima a d una intimazione di pagamento relativa a una serie di cartelle di pagamento, portanti crediti previdenziali Inail, meglio indicate in ricorso, con i rispettivi importi. Il tribunale respingeva il ricorso avendo accertato la regolarità della notifica dell’atto impugnato, delle cartelle sottostantie dei successivi atti interruttivi anch’essi non opposti, oltre ad aver formulato istanze di rateizzazione del debito fiscale. Pertanto, in ragione della regolarità delle notifiche, il primo giudice ha ritenuto inammissibili, per intervenuta decadenza, ex art. 24 del d.lgs. n. 46/99, tutte le eccezioni relative ai vizi di merito e formali, ritenendo l’istanza di rateizzazione, non implican te alcuna acquiescenza alla pretesa, valido atto interruttivo del termine prescrizionale e, inoltre, il contenuto vincolato della cartella esplicativo degli importi iscritti come imposte, sanzioni e interessi. La Corte d’appello confermava la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza della Corte d’appello, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, mentre l’Agenzia delle Entrate riscossione ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce sia il vizio di violazione di legge, in particolare dell’art. 2935 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.,sia il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 primo comma n.5 c.p.c., quanto alla motivazione apparente, perplessa e incomprensibile sul punto degli effetti della rateizzazione, dell’eccezione di prescrizione e della validità della notifica. Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente deduce sia il vizio di violazione di legge, in relazione all’art. 360 primo comma n.3 c.p.c. sia il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c., quanto alla motivazione apparente, perplessa e incomprensibile, sul punto della motivazione dell’atto amministrativo, con particolare riferimento alla correttezza del calcolo degli interessi e degli oneri per la riscossione. Il primo motivo è, in via preliminare, inammissibile, per la presenza di una doppia decisione “conforme” sugli stessi fatti, ex art. 348 ter c.p.c., da parte del giudice di primo e secondo grado, che preclude la censura ai sensi dell’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c. Il motivo è, comunque, infondato, avendo entrambi i giudici di merito accertato la regolarità della notifica dell’atto impugnato e delle cartelle sottostanti, oltre al fatto che secondo la giurisprudenza di questa Corte, la richiesta di rateizzazione, facendo ritenere conosciute le cartelle di pagamento relative alle somme che ne costituiscono l'oggetto, vale, di norma, quale atto interruttivo della prescrizione e preclude, di regola, al contribuente la possibilità di utilmente eccepire la mancata conoscenza di esse e degli atti impositivi presupposti (cfr., fra tante,Cass. n. 3414/2024). Il secondo motivo è infondato. L'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato, in quanto dev’essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata" (cfr. Cass. n. 28689 del 2018; Cass. n. 18692 del 2024). Inoltre, in riferimento al calcolo degli interessi, l'intimazione di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - con il semplice richiamo all'atto impositivo ed alla cartella presupposti e con la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della L. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della L. n. 241 del 1990 (Cass. n. 27504 del 2024). Invero, con riferimento alla cartella di pagamento, ma con argomentazioni mutuabili anche in riferimento all'atto di intimazione, le Sezioni Unite hanno affermato che la cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della L. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della L. n. 241 del 1990; solo se la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la basenormativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono -e la decor renza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo (Cass., Sez. Un., 14 luglio 2022, n. 22281). Infine, gli oneri di riscossione sono stati determinati sulla base dell’art. 17 del d.lgs. n. 112/99 e calcolati in ottemperanza a tale norma. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente a pagare le spese di lite che liquida nell’importo di € 1.500,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quell
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