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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 12 luglio 2026

Cassazione n. 23079/2026

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pone, ai fini del suo accoglimento, che l'istante dimostri un interesseeffettivo il quale travalichi quello relativo al giudizio in corso, e cioè che dettaquestione sia idonea ad influire altresì su liti diverse e di prevedibile insorgenzafra le stesse parti, o anche su altri rapporti e altri soggetti, non potendosialtrimenti turbare o ritardare il corso del processo, agli effetti dell'art. 111 Cost.(Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 8093).In riferimento al caso in esame, non solo la domanda formulata dal resistentenon evoca, come osservato dal pubblico ministero, una richiesta diaccertamento con efficacia di giudicato del diritto alla rendita, ma l’Istitutoneppure deduce a quali ulteriori fini, se non quelli concernenti il diritto apensione, possa rilevare l’accertamento sulla costituzione della rendita vitalizia,che legittimamente può essere svolto incidenter tantum dal giudice aventegiurisdizione sulla domanda di ripristino della pensione.Numero registro generale 16361/2025Numero sezionale 52/2026Numero di raccolta generale 23079/20267.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.Data pubblicazione 12/07/20268.

La regolazione delle spese del presente giudizio segue il criterio disoccombenza, con liquidazione come in dispositivo.9.

Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio delcontributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del2002 (cfr. Cass., Sez.

U., n. 4315 del 2020).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna l’Istituto ricorrente alla rifusione dellespese del giudizio che liquida in euro 4.200,00 per compensi professionali, euro200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessoricome per legge.Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma delcomma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni unite civili del 24febbraio 2026Il PresidentePasquale D’Ascola

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pone, ai fini del suo accoglimento, che l'istante dimostri un interesseeffettivo il quale travalichi quello relativo al giudizio in corso, e cioè che dettaquestione sia idonea ad influire altresì su liti diverse e di prevedibile insorgenzafra le stesse parti, o anche su altri rapporti e altri soggetti, non potendosialtrimenti turbare o ritardare il corso del processo, agli effetti dell'art. 111 Cost.(Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 8093).In riferimento al caso in esame, non solo la domanda formulata dal resistentenon evoca, come osservato dal pubblico ministero, una richiesta diaccertamento con efficacia di giudicato del diritto alla rendita, ma l’Istitutoneppure deduce a quali ulteriori fini, se non quelli concernenti il diritto apensione, possa rilevare l’accertamento sulla costituzione della rendita vitalizia,che legittimamente può essere svolto incidenter tantum dal giudice aventegiurisdizione sulla domanda di ripristino della pensione.Numero registro generale 16361/2025Numero sezionale 52/2026Numero di raccolta generale 23079/20267. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.Data pubblicazione 12/07/20268. La regolazione delle spese del presente giudizio segue il criterio disoccombenza, con liquidazione come in dispositivo.9. Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio delcontributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del2002 (cfr. Cass., Sez. U., n. 4315 del 2020). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna l’Istituto ricorrente alla rifusione dellespese del giudizio che liquida in euro 4.200,00 per compensi professionali, euro200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessoricome per legge.Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma delcomma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni unite civili del 24febbraio 2026Il PresidentePasquale D’Ascola
Sentenza Cassazione n. 23079/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris