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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31117/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; H nc_,oL._ Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e MUSELLMANTONId ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, indicata in epigrafe, la quale ha confermato la pronuncia di primo grado che ha condannato gli imputati per il reato di furto pluriaggravato; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale gli imputati lamentano il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen., è generico e comunque riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Ritenuto che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro tremila; PQM dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso 1'11 luglio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; H nc_,oL._ Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e MUSELLMANTONId ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, indicata in epigrafe, la quale ha confermato la pronuncia di primo grado che ha condannato gli imputati per il reato di furto pluriaggravato; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale gli imputati lamentano il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen., è generico e comunque riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Ritenuto che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si stima equo determinare in euro tremila; PQM dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso 1'11 luglio
Sentenza Cassazione n. 31117/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris