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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 dicembre 2022

Cassazione n. 37797/2022

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.33858/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rapp.te p.t., domiciliataex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), per procura speciale in calce al ricorso -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del direttore servizi legale avv. [OSCURATO:PERSONA]Amico, elettivamente domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende per procura speciale in calceal controricorso -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] S .

P .

A . , in persona del direttore generaledr. [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al controricorso -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del dr. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al controricorso -controricorrente- conl’interventore [OSCURATO:SOCIETA]., per mezzo della mandataria FBS S .

P .

A . , in persona del procuratore speciale avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che le rappresenta e difendeper procura speciale in calce al controricorso -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 2544/2017 depositata il09/11/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Verona con sentenza del 4 settembre 2006 dichiarò improponibile l’opposizione a decreto ingiuntivo, proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e dai fideiussori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro la [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarò la propria incompetenza territoriale con riguardo alle domande introdotte dalla società opponente contro [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., ed, infine, respinse la domanda degli opponenti, volta all’accertamento della simulazione per interposizione fittizia di persona della società debitrice in luogo della [OSCURATO:SOCIETA]., nei rapporti bancari con la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] impugnazione, con sentenza parziale del 24 febbraio 2014 la Corte d’appello di Venezia riformò la prima decisione circa la dichiarazione di improponibilità dell’opposizione, respinto il resto, e dispose con separata ordinanza l’espletamento di una c.t.u., ai fini della esatta determinazione del saldo dei conti correnti conclusi tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA].

Con sentenza definitiva del 9 novembre 2017, la Corte d’appello di Venezia, in parziale riforma della decisione del tribunale, ha quindi condannato in solito i due fideiussori al pagamento della somma di € 316.427,06, oltre accessori, mentre ha respinto l’appello sui capi di decisione concernenti le terze chiamate in causa, [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA].

Ha ritenuto la corte territoriale, per quanto ancora rileva, che la sentenza non definitiva di appello avesse deciso tutte le questioni poste con l’impugnazione, residuando solo la rideterminazione del saldo dei conti correnti: ed, al riguardo, ha condiviso le indicazioni della c.t.u., precisando che la situazione di debito della società non è stata contestata, ma anzi fatta oggetto di riconoscimento di debito in data 18 dicembre 2003 e che non è stata provata l’estinzionedel debito medesimo.

Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione la società e i due fideiussori, sulla base di quattro motivi.

Si difendono con controricorso gli intimati, mentre è intervenuta in giudizio quale successore a titolo particolare [OSCURATO:SOCIETA]., con la mandataria [OSCURATO:SOCIETA].

Le parti ricorrenti e gli intimati [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. hanno depositato anche la memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. –I motivi del ricorso sono i seguenti: 1)«violazione dell’art. 36 0 n. 3 c.p.c. »: alla corte d’appello va ascritta l’«errata valutazione di documenti», essendo il credito azionato in via monitoria privo dei caratteri di certezza, liquidità ed esigibilità, né avendo la banca prodotto i documenti del c.d. dossier titoli, mentre in definitiva il saldo passivo era pari a zero, onde nulla era dovuto alla banca; 2) «violazione dell’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.»: la banca ha illegittimamente applicato anatocismo, interessi, spese e commissioni di massimo scoperto, il tutto in mancanza di un’idonea forma o di una causa; quanto alla vendita dei titoli, rilasciati a garanzia dalla società stessa e dal suo fideiussore, è mancato ogni rendiconto della banca, che illegittimamente ha operato l’imputazione del risultato della vendita a deconto del quantum dovuto; 3) « violazione dell’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. »: nei rapporti negoziali tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]., quest’ultima, quale affiliante, ha sempre determinato in modo unilaterale i rapporti dare-avere mediante le proprie “auto-fatture”, variando sistematicamente in peius i rapporti con l’affiliata; mentre [OSCURATO:SOCIETA]., in virtù di un contratto di factoring con la [OSCURATO:SOCIETA]., anticipava a quest’ultima gli importi delle fatture e recuperava quanto versato sui conti correnti intestati alla società ricorrente; il motivo prosegue con l’illustrazione di tali reciproci rapporti in punto di fatto; 4) « violazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c. »: la corte d’appello ha posto a carico degli appellanti le spese del grado, nonostante che la sentenza parziale di appello abbia accolto alcune doglianze, dando séguito all’opposizione al decreto ingiuntivo, invece dal primo giudice dichiarata improponibile.

2. – I ricorso è inammissibile, in tutti i motivi che vi sono formulati.

I motivi, invero, invocano genericamente ed in modo apodittico i vizi di violazione di legge o di omesso esame di fatto decisivo – ossia, la mera cornice dell’assunto –senza mai enunciare, tuttavia, in cosa essi si sostanzierebbero.

Alla mera invocazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 o n. 5 c.p.c. –disposizione che indica soltanto quali siano i limiti del ricorso per cassazione ed i vizi che possono in astratto ivi farsi valere – non segue, invero, nessuna concreta censura in relazione al decisum della sentenza impugnata, ma un generico argomentare, che mai con essa si confronta e rapporta.

Tale tecnica di redazione del ricorso lo espone alla declaratoria di inammissibilità.

Com’è noto, il ricorso per cassazione deve contenere motivi separati e specifici, che rientrino in una delle figure dell’art. 360 c.p.c., essendo tale mezzo ancorato rigidamente ad uno dei cinque vizi del provvedimento impugnato, cui ciascuna doglianza deve poter essere agevolmente ricondotta.

Ogni motivo deve essere autosufficiente, ossia intellegibile da solo, senza il ricorso ad elementi esterni.

Il ricorrente, quindi, ha l’onere di indicare puntualmente, a pena di inammissibilità, in caso di denunzia di violazione di legge, le norme asseritamente violate ed il capo della pronunzia impugnata, prospettando altresì le argomentazioni intese a dimostrare in qual modo date affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, siano in contrasto con la fattispecie delle norme regolatrici, così da prospettare criticamente la propria valutazione (emultis, Cass. n. 635/2015; Cass. n. 26307/2014; Cass. n. 16038/2013; Cass. n. 22348/2007; Cass. n. 5353/2007; Cass. n. 4178/2007; Cass. n. 828/2007); ove rilevanti, inoltre, vanno indicati anche gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività della violazione, ai fini di consentire alla Corte la corretta sussunzione del fatto nelle norme che si assumono violate o erroneamente applicate (Cass. n. 16872/2014; Cass. n. 15910/2005).

Il vizio di violazione di legge deve essere dedotto, pertanto, non solo con l’indicazione delle norme che si assumono violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni, intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo date affermazioni in diritto, contenute nella sentenza impugnata, debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della vicenda concreta o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità: pertanto, è inammissibile la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge, quand’anche siano dal ricorrente invocati taluni articoli, tutte le volte che si tratti di mera enunciazione nella rubrica del motivo, ma non trovando sviluppo argomentativo nel corpo del medesimo (cfr., es., Cass., sez. un., n. 25392/2019).

Il motivo d’impugnazione deve costruirsi con l’enunciazione delle ragioni, per le quali la decisione sia reputata erronea, e deve esporre una critica della decisione impugnata: ciò, sulla base delle motivazioni contenute nel provvedimento stesso, la mancata considerazione delle quali comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo, che, nel giudizio di cassazione, risolvendosi in un “non motivo”, è sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. (cfr. Cass., sez. un., n. 20501/2019; Cass. n. 454/2019; Cass. n. 447/2019; Cass. n. 22478/2018; Cass. n. 20910/2017; Cass. n. 17330/2015; Ca5ss. n. 187/2014; Cass. n. 11984/2011).

In definitiva, la specificità del motivo, prescritta dall’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., va calibrata in relazione alla previsione dell’art. 360-bis c.p.c.

Non rispettando tali norme, il ricorso va dichiarato inammissibile.

3. – Le spese di lite seguono la soccombenza dei ricorrenti nei confronti dei controricorrenti .

Si compensano le spese tra i ricorrenti e l’interveniente a titolo di successore particolare, non legittimata all’intervento, per essere in giudizio la dante causa, con esposizione delle proprie difese (fra le altre, cfr. Cass. 10 ottobre 2019, n. 25423; Cass. 1° marzo 2022, n. 6774).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese di legittimità, liquidate, in favore ciascuna di [OSCURATO:SOCIETA]., in € 8.000,00 per compensi, oltre ad € 200,00 per esborsi, alle spese forfetarie nella misura del 15% sui compensi ed agli accessori come per legge, ed in favore di [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. in € 7.000,00 per compensi, oltre ad € 200,00 per esborsi, alle spese forfetarie nella misura del 15% sui compensi ed agli accessori come per legge.

Compensa le spese di legittimità tra i ricorrenti e la [OSCURATO:SOCIETA].

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.33858/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rapp.te p.t., domiciliataex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), per procura speciale in calce al ricorso -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del direttore servizi legale avv. [OSCURATO:PERSONA]Amico, elettivamente domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende per procura speciale in calceal controricorso -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] S . P . A . , in persona del direttore generaledr. [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al controricorso -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del dr. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al controricorso -controricorrente- conl’interventore [OSCURATO:SOCIETA]., per mezzo della mandataria FBS S . P . A . , in persona del procuratore speciale avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che le rappresenta e difendeper procura speciale in calce al controricorso -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 2544/2017 depositata il09/11/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Verona con sentenza del 4 settembre 2006 dichiarò improponibile l’opposizione a decreto ingiuntivo, proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e dai fideiussori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro la [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarò la propria incompetenza territoriale con riguardo alle domande introdotte dalla società opponente contro [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., ed, infine, respinse la domanda degli opponenti, volta all’accertamento della simulazione per interposizione fittizia di persona della società debitrice in luogo della [OSCURATO:SOCIETA]., nei rapporti bancari con la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] impugnazione, con sentenza parziale del 24 febbraio 2014 la Corte d’appello di Venezia riformò la prima decisione circa la dichiarazione di improponibilità dell’opposizione, respinto il resto, e dispose con separata ordinanza l’espletamento di una c.t.u., ai fini della esatta determinazione del saldo dei conti correnti conclusi tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. Con sentenza definitiva del 9 novembre 2017, la Corte d’appello di Venezia, in parziale riforma della decisione del tribunale, ha quindi condannato in solito i due fideiussori al pagamento della somma di € 316.427,06, oltre accessori, mentre ha respinto l’appello sui capi di decisione concernenti le terze chiamate in causa, [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. Ha ritenuto la corte territoriale, per quanto ancora rileva, che la sentenza non definitiva di appello avesse deciso tutte le questioni poste con l’impugnazione, residuando solo la rideterminazione del saldo dei conti correnti: ed, al riguardo, ha condiviso le indicazioni della c.t.u., precisando che la situazione di debito della società non è stata contestata, ma anzi fatta oggetto di riconoscimento di debito in data 18 dicembre 2003 e che non è stata provata l’estinzionedel debito medesimo. Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione la società e i due fideiussori, sulla base di quattro motivi. Si difendono con controricorso gli intimati, mentre è intervenuta in giudizio quale successore a titolo particolare [OSCURATO:SOCIETA]., con la mandataria [OSCURATO:SOCIETA]. Le parti ricorrenti e gli intimati [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. hanno depositato anche la memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. –I motivi del ricorso sono i seguenti: 1)«violazione dell’art. 36 0 n. 3 c.p.c. »: alla corte d’appello va ascritta l’«errata valutazione di documenti», essendo il credito azionato in via monitoria privo dei caratteri di certezza, liquidità ed esigibilità, né avendo la banca prodotto i documenti del c.d. dossier titoli, mentre in definitiva il saldo passivo era pari a zero, onde nulla era dovuto alla banca; 2) «violazione dell’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.»: la banca ha illegittimamente applicato anatocismo, interessi, spese e commissioni di massimo scoperto, il tutto in mancanza di un’idonea forma o di una causa; quanto alla vendita dei titoli, rilasciati a garanzia dalla società stessa e dal suo fideiussore, è mancato ogni rendiconto della banca, che illegittimamente ha operato l’imputazione del risultato della vendita a deconto del quantum dovuto; 3) « violazione dell’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. »: nei rapporti negoziali tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]., quest’ultima, quale affiliante, ha sempre determinato in modo unilaterale i rapporti dare-avere mediante le proprie “auto-fatture”, variando sistematicamente in peius i rapporti con l’affiliata; mentre [OSCURATO:SOCIETA]., in virtù di un contratto di factoring con la [OSCURATO:SOCIETA]., anticipava a quest’ultima gli importi delle fatture e recuperava quanto versato sui conti correnti intestati alla società ricorrente; il motivo prosegue con l’illustrazione di tali reciproci rapporti in punto di fatto; 4) « violazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c. »: la corte d’appello ha posto a carico degli appellanti le spese del grado, nonostante che la sentenza parziale di appello abbia accolto alcune doglianze, dando séguito all’opposizione al decreto ingiuntivo, invece dal primo giudice dichiarata improponibile. 2. – I ricorso è inammissibile, in tutti i motivi che vi sono formulati. I motivi, invero, invocano genericamente ed in modo apodittico i vizi di violazione di legge o di omesso esame di fatto decisivo – ossia, la mera cornice dell’assunto –senza mai enunciare, tuttavia, in cosa essi si sostanzierebbero. Alla mera invocazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 o n. 5 c.p.c. –disposizione che indica soltanto quali siano i limiti del ricorso per cassazione ed i vizi che possono in astratto ivi farsi valere – non segue, invero, nessuna concreta censura in relazione al decisum della sentenza impugnata, ma un generico argomentare, che mai con essa si confronta e rapporta. Tale tecnica di redazione del ricorso lo espone alla declaratoria di inammissibilità. Com’è noto, il ricorso per cassazione deve contenere motivi separati e specifici, che rientrino in una delle figure dell’art. 360 c.p.c., essendo tale mezzo ancorato rigidamente ad uno dei cinque vizi del provvedimento impugnato, cui ciascuna doglianza deve poter essere agevolmente ricondotta. Ogni motivo deve essere autosufficiente, ossia intellegibile da solo, senza il ricorso ad elementi esterni. Il ricorrente, quindi, ha l’onere di indicare puntualmente, a pena di inammissibilità, in caso di denunzia di violazione di legge, le norme asseritamente violate ed il capo della pronunzia impugnata, prospettando altresì le argomentazioni intese a dimostrare in qual modo date affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, siano in contrasto con la fattispecie delle norme regolatrici, così da prospettare criticamente la propria valutazione (emultis, Cass. n. 635/2015; Cass. n. 26307/2014; Cass. n. 16038/2013; Cass. n. 22348/2007; Cass. n. 5353/2007; Cass. n. 4178/2007; Cass. n. 828/2007); ove rilevanti, inoltre, vanno indicati anche gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività della violazione, ai fini di consentire alla Corte la corretta sussunzione del fatto nelle norme che si assumono violate o erroneamente applicate (Cass. n. 16872/2014; Cass. n. 15910/2005). Il vizio di violazione di legge deve essere dedotto, pertanto, non solo con l’indicazione delle norme che si assumono violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni, intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo date affermazioni in diritto, contenute nella sentenza impugnata, debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della vicenda concreta o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità: pertanto, è inammissibile la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge, quand’anche siano dal ricorrente invocati taluni articoli, tutte le volte che si tratti di mera enunciazione nella rubrica del motivo, ma non trovando sviluppo argomentativo nel corpo del medesimo (cfr., es., Cass., sez. un., n. 25392/2019). Il motivo d’impugnazione deve costruirsi con l’enunciazione delle ragioni, per le quali la decisione sia reputata erronea, e deve esporre una critica della decisione impugnata: ciò, sulla base delle motivazioni contenute nel provvedimento stesso, la mancata considerazione delle quali comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo, che, nel giudizio di cassazione, risolvendosi in un “non motivo”, è sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. (cfr. Cass., sez. un., n. 20501/2019; Cass. n. 454/2019; Cass. n. 447/2019; Cass. n. 22478/2018; Cass. n. 20910/2017; Cass. n. 17330/2015; Ca5ss. n. 187/2014; Cass. n. 11984/2011). In definitiva, la specificità del motivo, prescritta dall’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., va calibrata in relazione alla previsione dell’art. 360-bis c.p.c. Non rispettando tali norme, il ricorso va dichiarato inammissibile. 3. – Le spese di lite seguono la soccombenza dei ricorrenti nei confronti dei controricorrenti . Si compensano le spese tra i ricorrenti e l’interveniente a titolo di successore particolare, non legittimata all’intervento, per essere in giudizio la dante causa, con esposizione delle proprie difese (fra le altre, cfr. Cass. 10 ottobre 2019, n. 25423; Cass. 1° marzo 2022, n. 6774). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese di legittimità, liquidate, in favore ciascuna di [OSCURATO:SOCIETA]., in € 8.000,00 per compensi, oltre ad € 200,00 per esborsi, alle spese forfetarie nella misura del 15% sui compensi ed agli accessori come per legge, ed in favore di [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. in € 7.000,00 per compensi, oltre ad € 200,00 per esborsi, alle spese forfetarie nella misura del 15% sui compensi ed agli accessori come per legge. Compensa le spese di legittimità tra i ricorrenti e la [OSCURATO:SOCIETA]. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti p
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