CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 giugno 2026
Cassazione n. 22507/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
-contro[OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in persona del suo legale rappresentantepro – tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona n.211/2020, pubblicata il 26 febbraio 2020, notificata a mezzo PECil 12 novembre 2020;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienzadel 18 giugno 2026 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA];viste le conclusioni rassegnate nella memoria depositata dalP.M. ex art. 378, primo comma, c.p.c., in persona della SostitutaNumero registro generale 1930/2021Numero sezionale 1606/2026Numero di raccolta generale 22507/2026Data pubblicazione 30/06/2026Procuratrice generale [OSCURATO:PERSONA]Erba, che ha chiestol’accoglimento del quarto motivo del ricorso e il rigetto dei restantimotivi; conclusioni ribadite nel corso dell’udienza pubblica;lette le memorie illustrative depositate nell’interesse delleparti, ai sensi dell’art. 378, secondo comma, c.p.c.;sentito, in sede di discussione orale all’udienza pubblica,l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per delega dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per lacontroricorrente.1.– Con comparsa in riassunzione notificata il 26 giugno2008, a seguito di declaratoria di incompetenza per territoriopronunciata dal Tribunale di Lagonegro, [OSCURATO:PERSONA], davanti al Tribunale di Macerata, la [OSCURATO:PERSONA] TecnologieS.r.l., chiedendo che fosse pronunciata la risoluzione del contrattodi appalto, identificato con il n. 611004REV1, avente ad oggetto larealizzazione di un capannone e di un impianto da adibire adallevamento di polli a terra nonché di un ulteriore capannone daadibire alla linea di macellazione, con relativi servizi e puntovendita, per inadempimento dell’appaltatrice [OSCURATO:PERSONA], con laconsequenziale condanna della società convenuta alla restituzionedella somma corrisposta a titolo di acconto di euro 30.060,00 econ la condanna altresì della stessa al ritiro del materialeconsegnato, oltre al risarcimento dei danni nella misura di euro125.103,45 o della diversa somma ritenuta di giustizia.Si costituiva in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., la qualeconcludeva per il rigetto della domanda avversaria, avendoprovveduto alla redazione di tutti i progetti resisi necessari perNumero registro generale 1930/2021Numero sezionale 1606/2026Numero di raccolta generale 22507/2026Data pubblicazione 30/06/2026l’esecuzione dell’opera e avendo altresì provveduto a incaricare ilsuo fornitore abituale della consegna dei materiali necessari per larealizzazione dei capannoni richiesti, con tutte le specificheoggetto di pattuizione, fornitura che era stata bloccatadall’inopinato mutamento delle richieste della committente, inordine alla riduzione dell’appalto alla sola realizzazione delcapannone da adibire alla macellazione. In via riconvenzionale,chiedeva che fosse accertato l’inadempimento dell’appaltantenell’esecuzione del contratto di appalto, così come modificato suaccordo delle parti, con la pronuncia della risoluzione perinadempimento dell’ordinante e con la condanna dell’attrice alrisarcimento dei danni subiti per le perdite e il mancato guadagno,nella misura di euro 55.764,00 o della diversa somma ritenuta digiustizia.Nel corso del giudizio era assunta la prova orale ammessaper interpello e per testimoni.Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 648/2015,depositata il 28 giugno 2015, pronunciava la risoluzione delcontratto di appalto concluso tra le parti per l’inadempimentodell’assuntore [OSCURATO:PERSONA], condannando quest’ultima alpagamento, in favore della committente, della somma di euro30.060,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo direstituzione dell’acconto corrisposto, nonché alla rimozione deimateriali consegnati il 25 luglio 2005 e ancora non ritirati.2.– Con atto di citazione notificato il 4/7 luglio 2015, la [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva appello avverso la pronuncia di primecure, lamentando: 1) l’erronea affermazione circa la conclusionedel contratto, senza considerare che tra i due versamentiNumero registro generale 1930/2021Numero sezionale 1606/2026Numero di raccolta generale 22507/2026Data pubblicazione 30/06/2026effettuati si erano succedute altre due proposte e che le parti nonavevano sottoscritto o raggiunto alcun accordo sulla tempisticadei lavori e sul prezzo da praticare; 2) l’erronea pronuncia dellarisoluzione dell’appalto per inadempimento dell’appaltatrice inordine al mancato rispetto del termine di esecuzione delle opere eall’inadeguatezza dei calcoli statici consegnati, benché detti calcolistatici fossero esatti e rispondenti alle richieste dell’appaltante e ilcontegno della [OSCURATO:PERSONA] non avesse consentito l’esecuzione deilavori; 3) la mancata disamina della spiegata riconvenzionale, conla conseguente imputazione del mancato raggiungimentodell’accordo o, comunque, della sua mancata esecuzioneesclusivamente alla condotta della committente, la quale – inviolazione del canone di buona fede – non aveva prestato alcunacollaborazione affinché l’assuntore potesse eseguire il suo lavoro;4) l’erroneità della pronuncia nella parte in cui aveva disposto lacondanna dell’appaltatrice alla restituzione della somma di euro30.060,00 nonché alla rimozione e asportazione dei materialiconsegnati da quest’ultima; 5) l’integrazione del vizio di ultra-petizione, nella parte in cui era stata riconosciuta la spettanzadella restituzione della somma di euro 30.060,00, oltre interessilegali e rivalutazione monetaria, dalla data di pagamento di taleimporto.Si costituiva nel giudizio d’impugnazione [OSCURATO:PERSONA],la quale contestava la fondatezza dell’appello e, in via incidentale,chiedeva che fosse disposta la condanna della controparte alrisarcimento dei danni nella misura indicata o in quella diversaritenuta di giustizia.Numero registro generale 1930/2021Numero sezionale 1606/2026Numero di raccolta generale 22507/2026Data pubblicazione 30/06/2026Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello diAncona, con la sentenza di cui in epigrafe, in accoglimentodell’appello principale e in riforma della pronuncia impugnata,pronunciava la risoluzione dell’appalto per inadempimento dellacommittente e condannava quest’ultima al risarcimento dei danni,in favore dell’appaltatrice, nella misura di euro 55.764,00, oltreinteressi legali.A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di meritorilevava per quanto di interesse in questa sede: a) che non eraravvisabile nel comportamento della [OSCURATO:PERSONA] alcuncolpevole inadempimento ad essa imputabile, di tale gravità dagiustificare la pronuncia di risoluzione del contratto, né sotto ilprofilo del mancato rispetto del termine di esecuzione delle opere,neppure stabilito alla luce delle testimonianze assunte sul punto,né sotto l’aspetto della denunciata inadeguatezza dei calcoli staticiconsegnati nell’aprile 2005, realizzati con l’utilizzazione deiparametri geotecnici forniti nell’interesse dell’appaltante dalgeologo incaricato che aveva redatto la perizia preliminare perl’esecuzione delle opere; b) che, invece, era dato cogliere laviolazione, da parte della committente, dei principi di correttezzae buona fede nell’esecuzione del contratto, con la richiesta dicontinue e pretestuose modifiche, integrazioni e varianti, che laSint aveva cercato di soddisfare realizzando progetti e calcolisempre diversi e richiedendo al suo fornitore nuovi e diversipreventivi, fino a quando, con raccomandata del 6 ottobre 2005,aveva invitato la [OSCURATO:PERSONA] a comunicare le proprie definitivedeterminazioni in ordine alle opere da realizzare, ottenendo, inrisposta, la dichiarata intenzione della medesima di ridurre ilNumero registro generale 1930/2021Numero sezionale 1606/2026Numero di raccolta generale 22507/2026Data pubblicazione 30/06/2026progetto originario alla realizzazione del solo capannone da adibirealla linea di macellazione; c) che tale soluzione eraverosimilmente maturata da tempo, stante che, nonostante lapresenza di due scavi, era stato eseguito quanto necessario allarealizzazione di un solo capannone, come dichiarato dal testeMichele Gorga, che aveva realizzato le casseformi delle fondazionie le piastre di ancoraggio per il costruendo capannone secondo leindicazioni del marito della [OSCURATO:PERSONA], il quale, sempre presentesul cantiere, aveva seguito l’andamento dei lavori; d) che, inconseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] era tenuta a risarcire i danni arrecatialla [OSCURATO:PERSONA] sotto il duplice profilo del danno emergente edel lucro cessante; e) che, relativamente al quantum, consideratoche la [OSCURATO:PERSONA], oltre a predisporre la progettazione dei due capannonirichiesti e ad adoperarsi per la posa in opera delle piastre e deitiranti di ancoraggio, aveva dovuto sostenere le spese delletrasferte resesi necessarie per raggiungere il luogo dell’impianto eper tenere i dovuti contatti con la committenza, doveva esserericonosciuta la somma di euro 26.040,00, pari al doppio del primoacconto versato dalla [OSCURATO:PERSONA], quale caparra confirmatoria, cuiaggiungere l’ulteriore somma di euro 6.720,00, versata alla Cizoquale acconto per la fornitura dei materiali inerenti ai capannoni;f) che il mancato guadagno conseguente all’inadempimento dellaMastroianni doveva essere quantificato nella differenza tra ilprezzo pattuito in seno all’offerta n. 611004REV1, come scontato,pari ad euro 107.244,00, e la sommatoria del costo dei capannonie delle attrezzature per la macellazione, pari ad euro 84.240,00(euro 67.200,00 + euro 17.040,00); g) che doveva esserericonosciuto, dunque, un totale complessivo di euro 55.764,00, daNumero registro generale 1930/2021Numero sezionale 1606/2026Numero di raccolta generale 22507/2026Data pubblicazione 30/06/2026maggiorarsi degli interessi legali dalla domanda al soddisfo, conassorbimento degli ulteriori motivi dell’appello principale edell’appello incidentale.3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso percassazione, affidato a quattro motivi, [OSCURATO:PERSONA].Ha resistito, con controricorso, la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.4.– Il Pubblico Ministero ha depositato memoria ex art. 378,primo comma, c.p.c., in cui ha rassegnato le conclusioni trascrittein epigrafe.All’esito, le parti hanno depositato memorie illustrative, aisensi dell’art. 378, secondo comma, c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di unfatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, per avere laCorte di merito mancato di valutare il principale fattore dell’altruiinesatto adempimento, costituito dalla predisposizione di elaboratiprogettuali, e poi di sempre nuove proposte, contenenti laprevisione di un’opera sotto più profili difforme, meno adatta emeno conveniente rispetto a quella pattuita, incongruenze edifformità che sarebbero state oggetto di specifiche contestazionie addebiti nonché di ampio dibattito processuale tra le parti, comesarebbe risultato anche dal testo della sentenza.Osserva l’istante che il fatto costituente l’allegatoinadempimento sarebbe stato rappresentato, oltre che dal dedottoritardo, anche e principalmente dalla contestata indebitapredisposizione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], di calcoli statici, diNumero registro generale 1930/2021Numero sezionale 1606/2026Numero di raccolta generale 22507/2026Data pubblicazione 30/06/2026elaborati tecnici e poi di nuove “proposte”, contenenti laprevisione di capannoni ed impianti non del tutto corrispondentied anzi significativamente difformi rispetto a quelli indicati nellaproposta accettata. E ciò con riguardo: 1) alle colonne in trave IPEda 180 e alle capriate in trave IPE da 180, che venivanoarbitrariamente alleggerite in ISL da 160; 2) all’altezza internautile dei fabbricati, prevista in ml. 3,00 e arbitrariamente ridotta aml. 2,80; 3) alla disposta realizzazione di un muretto di circa cm.40 in cemento armato lungo tutto il perimetro dei capannoni allabase delle pareti di tampognatura esterna dei prefabbricati, opera,questa, mai richiesta, né inserita nella proposta REV1; 4) allefinestrature in acciaio, che erano state sostituite con altre inlamiera zincata; 5) alla sparizione delle grondaie e delle calatepluviali in entrambi i fabbricati; 6) alla previsione dei controventiin tondo, che venivano sostituiti con controventi in laminato; 7) alpiano di lavoro in acciaio inox, che veniva sostituito con uno inmateriale plastico; 8) alla linea di alimentazione difforme; 9) allacomposizione di una cella frigorifero con sistema monoblocco; 10)all’esclusione dai costi posti a carico dell’assuntore di quelli relativiai mezzi di sollevamento; 11) alle lampade indicate non del tiporadiante ma a gas; tutti tentativi volti ad eliminare vocisignificative, anche da un punto di vista economico, e a sostituirlecon altre di minor valore, non concordate, senza decurtazione dalprezzo finale.Ad avviso della ricorrente, rispetto a tali difformità, il fattoche i calcoli statici fossero adeguati, in relazione ai parametrigeotecnici forniti dal tecnico incaricato dall’appaltante, avrebbecostituito circostanza irrilevante.Numero registro generale 1930/2021Numero sezionale 1606/2026Numero di raccolta generale 22507/2026Data pubblicazione 30/06/20261.1.– Il motivo è infondato.E ciò perché i fatti addotti non sono stati affatto trascuratidalla pronuncia impugnata, bensì ricondotti ad una causaleeterogenea da quella prospettata dalla ricorrente.Si premette che l’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. evocal’omesso esame di un fatto principale o secondario, la cuiesistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali,che abbia formato oggetto di discussione tra le parti e abbiacarattere decisivo (nel senso che, se esaminato, avrebbedeterminato un esito diverso della controversia), ossia di unpreciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, non assimilabile in alcun modo a “questioni” o“argomentazioni”, che, pertanto, risultano irrilevanti (Cass. Sez.2, Ordinanza n. 2961 del 06/02/2025; Sez. 2, Ordinanza n. 17005del 20/06/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 10525 del 31/03/2022;Sez. 6-1, Ordinanza n. 2268 del 26/01/2022; Sez. 6-1, Ordinanzan. 22397 del 06/09/2019; Sez. 5, Ordinanza n. 24035 del03/10/2018; Sez. 1, Sentenza n. 17761 del 08/09/2016; Sez. 5,Sentenza n. 21152 del 08/10/2014).Senonché gli accadimenti evidenziati nella censura eranoriconducibili, secondo la prospettazione della Corte d’appello, nongià ad inadempimenti imputabili all’appaltatrice, che avrebberedatto calcoli statici e elaborati tecnici difformi dai terministabiliti nella proposta accettata n. 611004REV1, bensì a nuove“proposte” richieste dalla stessa committente ai fini di ridurre icosti dell’opera ordinata.Segnatamente la Corte anconetana si è riferita allaviolazione, da parte della committente, dei principi di correttezzaNumero registro generale 1930/2021Numero sezionale 1606/2026Numero di raccolta generale 22507/2026Data pubblicazione 30/06/2026e buona fede nell’esecuzione del contratto, con la richiesta dicontinue e pretestuose modifiche, integrazioni e varianti, che laSint aveva cercato di soddisfare realizzando progetti e calcolisempre diversi e richiedendo al suo fornitore nuovi e diversipreventivi, fino a quando, con raccomandata del 6 ottobre 2005,aveva invitato la [OSCURATO:PERSONA] a comunicare le proprie definitivedeterminazioni in ordine alle opere da realizzare, ottenendo, inrisposta, la dichiarata intenzione della medesima di ridurre ilprogetto originario alla realizzazione del solo capannone da adibirealla linea di macellazione.Pertanto, la modifica dei patti iniziali, relativamente alquomodo delle opere da eseguire, è stata giustificata dallecontinue richieste di revisione inoltrate dalla committenza.2.– Con il secondo motivo la ricorrente prospetta, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenzaper violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., peravere la Corte territoriale adottato una motivazione soloapparente e perplessa e, comunque, incomprensibile circa gli altrifattori dell’altrui inadempienza, con riferimento rispettivamente altermine di esecuzione delle opere e alla consistenza dellaprestazione progettuale resa, con affermazioni apodittiche econsiderazioni niente affatto calzanti e, invece, del tutto estraneeagli effettivi argomenti oggetto di disputa, tali da rendereimpossibile ogni controllo sull’esattezza e logicità delragionamento seguito.Obietta l’istante che, per un verso, non sarebbero stateindicate le testimonianze assunte che avrebbero esclusol’esistenza di un termine per l’adempimento, stante che il testeNumero registro generale 1930/2021Numero sezionale 1606/2026Numero di raccolta generale 22507/2026Data pubblicazione 30/06/2026Terenzio Bove aveva, invece, confermato che, dopo il versamentodell’acconto di euro 13.020,00 effettuato il 27 gennaio 2005, illegale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] aveva promesso espressamenteche il lavoro sarebbe stato consegnato e ultimato entro 60 giorni,calcoli consegnati solo nel mese di aprile 2005.Per altro verso, sarebbe stata valorizzata esclusivamentel’adeguatezza dei calcoli statici rispetto ai parametri geotecniciforniti dal geologo incaricato dalla committente, senza affrontare iltema della contestata difformità dell’opera progettata rispetto aquella pattuita.2.1.– Il motivo è infondato.Ed invero, con argomentazioni logiche e ampiamenteesaustive, la Corte d’appello ha, nell’ordine, rilevato: - che nonera ravvisabile, nel comportamento della [OSCURATO:PERSONA], alcuncolpevole inadempimento ad essa imputabile, di tale gravità dagiustificare la pronuncia di risoluzione del contratto, né sotto ilprofilo del mancato rispetto del termine di esecuzione delle opere,né sotto l’aspetto della denunciata inadeguatezza dei calcoli staticiconsegnati nell’aprile 2005, realizzati con l’utilizzazione deiparametri geotecnici forniti nell’interesse dell’appaltante dalgeologo incaricato che aveva redatto la perizia preliminare perl’esecuzione delle opere; - che, invece, era dato cogliere laviolazione, da parte della committente, dei principi di correttezzae buona fede nell’esecuzione del contratto, con la richiesta dicontinue e pretestuose modifiche, integrazioni e varianti, che laSint aveva cercato di soddisfare realizzando progetti e calcolisempre diversi e richiedendo al suo fornitore nuovi e diversipreventivi, fino a quando, con raccomandata del 6 ottobre 2005,Numero registro generale 1930/2021Numero sezionale 1606/2026Numero di raccolta generale 22507/2026Data pubblicazione 30/06/2026aveva invitato la [OSCURATO:PERSONA] a comunicare le proprie definitivedeterminazioni in ordine alle opere da realizzare, ottenendo, inrisposta, la dichiarata intenzione della medesima di ridurre ilprogetto originario alla realizzazione del solo capannone da adibirealla linea di macellazione; - che tale soluzione era verosimilmentematurata da tempo, stante che, nonostante la presenza di duescavi, era stato eseguito quanto necessario alla realizzazione di unsolo capannone, come dichiarato dal teste [OSCURATO:PERSONA], cheaveva realizzato le casseformi delle fondazioni e le piastre diancoraggio per il costruendo capannone secondo le indicazioni delmarito della [OSCURATO:PERSONA], il quale, sempre presente sul cantiere,aveva seguito l’andamento dei lavori.Ne discende che, da un lato, a fronte di tali continuerichieste di modifica, alcun termine per il completamento deilavori avrebbe potuto decorrere, non essendo stata la societàappaltatrice posta in grado di iniziare la realizzazione dell’opera,quand’anche per la loro esecuzione fosse stato indicato un tempopari a giorni 60.Dall’altro lato, i calcoli statici relativi ai capannoni eranoconformi ai parametri geotecnici indicati dall’appaltante, medianteil consulente dalla stessa incaricato.Il che ha consentito di escludere alcun addebito a caricodell’assuntore in ordine alla mancata esecuzione dell’appalto.Di contro, in ragione del contegno complessivamente tenutodall’ordinante, la quale – dapprima – aveva reiterato tali continuerichieste di modifica, cui l’appaltatrice aveva dato seguito, senzaesito, e – successivamente – aveva avanzato la richiesta volta aridurre il progetto originario alla realizzazione del solo capannoneNumero registro generale 1930/2021Numero sezionale 1606/2026Numero di raccolta generale 22507/2026Data pubblicazione 30/06/2026da adibire alla linea di macellazione (e non già anche quellofunzionale all’allevamento dei polli), la risoluzione perinadempimento dell’appalto concluso è stata imputata appunto atale comportamento colpevole dell’appaltante.Ebbene, in relazione al controllo in sede di legittimità dellamotivazione, il difetto motivazionale è ipotizzabile solo nel caso incui la parte motiva della sentenza risulti “meramente apparente”,evenienza configurabile, oltre che nell’ipotesi di “carenza grafica”della stessa, quando essa, benché graficamente esistente, nonrenda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchérecante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscereil ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprioconvincimento, o perché non consenta alcun controllosull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non111, sesto comma, Cost., o perché affetta da “irriducibilecontraddittorietà” ovvero connotata da “affermazioni inconciliabili”(Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 8309 del 03/04/2026; Sez. 1,Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022; Sez. 6-3, Ordinanza n. 22598del 25/09/2018; Sez. 3, Sentenza n. 23940 del 12/10/2017; Sez.6-3, Sentenza n. 23828 del 20/11/2015; Sez. 6-3, Ordinanza n.21257 del 08/10/2014; Sez. U, Sentenza n. 8053 del07/04/2014).emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenzaimpugnata, vale a dire prescindendo dal confronto con lerisultanze processuali.Numero registro generale 1930/2021Numero sezionale 1606/2026Numero di raccolta generale 22507/2026Data pubblicazione 30/06/2026Condizioni, queste, che – per le ragioni innanzi esposte –non sono state integrate nel caso di specie.3.– Con il terzo motivo la ricorrente lamenta, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsaapplicazione degli artt. 1453 e ss., 1175 e 1375 c.c. nonché, aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame diun fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti e risultantedal testo del provvedimento impugnato, ed – inoltre –, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., il vizio di motivazionesolo apparente o perplessa, per avere la Corte distrettualeeffettuato una valutazione non unitaria e comparativa, comedovuto, ma atomistica e decontestualizzata dei rispettivicomportamenti dei contraenti, addebitando alla committente, inmaniera alquanto apodittica, presunte violazioni dei principi dicorrettezza e buona fede e ravvisando un asserito atteggiamentoostruzionistico nelle sue richieste di modifica delle soluzioniprogettuali prospettate dalla società appaltatrice, senzapreviamente verificare se le opere previste negli elaboratiprogettuali, e poi nelle nuove proposte, fossero conformi, come siconviene, a quelle pattuite o fossero invece difformi e incongrue,come rilevato nelle lettere di contestazione e richieste di emenda.Espone l’istante che i comportamenti considerati, oltre anon essere stati contestualizzati sul piano cronologico, nonsarebbero stati ponderati quanto al loro rapporto di dipendenza(sul piano causale) e di proporzionalità, peraltro senza che fosserostate precisate le modifiche e varianti indebitamente richiestedalla committente.Numero registro generale 1930/2021Numero sezionale 1606/2026Numero di raccolta generale 22507/2026Data pubblicazione 30/06/2026Sicché la comunicazione finale del 6 ottobre 2005, atta arisolvere il contratto ovvero a circoscriverlo alla realizzazione di unsolo capannone, avrebbe costituito soltanto l’epilogo dellavicenda, indotta dall’altrui persistente ritrosia e riluttanza aduniformarsi alle previsioni negoziali.3.1.– La censura è infondata.La Corte d’appello ha, infatti, effettuato il giudiziocomparativo imposto nel caso di reciproche contestazioni diinadempienze ad un contratto a prestazioni corrispettive,procedendo ad una valutazione sinergica e complessiva delcomportamento delle parti, mediante un’indagine unitariadell’intero assetto di interessi risultante dal collegamento, senzache sia stato dato spazio ad apprezzamenti frammentari dellesingole condotte (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 32754 del16/12/2025; Sez. 2, Sentenza n. 14030 del 26/05/2025; Sez. 1,Ordinanza n. 7649 del 16/03/2023; Sez. 3, Sentenza n. 22626 del08/11/2016; Sez. 1, Sentenza n. 336 del 09/01/2013).La pronuncia impugnata ha, per l’effetto, esclusol’inadempimento dell’appaltatrice alle obbligazioni individuate, afronte dell’accertamento della condotta ostruzionistica prevalentedella committente, la quale aveva chiesto pretestuose modifiche,integrazioni e varianti al progetto iniziale, oggetto del contrattoconcluso fra le parti sulla scorta della proposta n. 611004REV1,regolarmente accettata, sulla scorta dei primi calcoli predispostidall’assuntore.Sicché, nella prospettiva del giudice di merito, ha assuntoun ruolo pregnante il contegno dell’ordinante, secondo cui lemodifiche, integrazioni e varianti erano state richieste, non già perNumero registro generale 1930/2021Numero sezionale 1606/2026Numero di raccolta generale 22507/2026Data pubblicazione 30/06/2026ovviare ad inesistenti errori o inadempienze della controparte, masolo perché la stessa non aveva fissato definitivamente le lineecardine da seguire con riferimento alle opere da realizzare, daultimo manifestando la sua intenzione di ridurre l’oggettodell’intervento, avendo dato già parziale esecuzione alla relativasoluzione, con la costruzione delle corrispondenti operepreparatorie (dirette alla realizzazione del solo capannonedestinato alla macellazione).Detta motivazione si fonda sulle prove documentali etestimoniali assunte, delle quali la Corte di secondo grado ha datoconto, spiegando che la condotta descritta aveva pregiudicato glieffetti giuridici ed economici del contratto, con integrazione,quindi, del presupposto della gravità dell’inadempimento ex art.1455 c.c., che si ravvisa appunto quando l’inadempimento favenir meno l’interesse dell’altra parte all’esecuzione del contratto,determinando uno squilibrio sinallagmatico, integrato, nel caso inesame, dalla stessa impossibilità di eseguire il contratto originario,a fronte delle modifiche richieste, proposte e non accettate e dellafinale richiesta di una delimitazione del progetto originario allarealizzazione del solo capannone da adibire alla linea dellamacellazione.Argomentazioni, queste, che soddisfano il criterio diproporzionalità, all’esito del confronto tra le condotte poste inessere dalle parti, in base alla loro incidenza sul sinallagmacontrattuale.Né in questa sede può essere effettuata una rivalutazionedei fatti di causa debitamente esaminati per giungere ad unaconclusione diversa, rivalutazione preclusa in sede di legittimitàNumero registro generale 1930/2021Numero sezionale 1606/2026Numero di raccolta generale 22507/2026Data pubblicazione 30/06/2026(Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 32505 del 22/11/2023; Sez. 1,Ordinanza n. 5987 del 04/03/2021; Sez. U, Sentenza n. 34476del 27/12/2019; Sez. 6-5, Ordinanza n. 9097 del 07/04/2017;Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).4.– Con il quarto motivo la ricorrente si duole, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., della violazione e falsaapplicazione degli artt. 1223-1226 c.c., in relazione agli artt. 115-116 c.p.c. e 2697 c.c., in ordine alla determinazione degli obblighirisarcitori per danno emergente e lucro cessante in caso diinadempimento delle obbligazioni contrattuali, nonché dellaviolazione e falsa applicazione dell’art. 1385 c.c., con riferimentoall’indebito ed errato utilizzo dei meccanismi e criteri diliquidazione della caparra confirmatoria, ed ancora della violazionedegli artt. 1241 e ss. c.c., in tema di compensazione, per avere laCorte del gravame indebitamente cumulato il riconoscimentodell’interesse negativo e dell’interesse positivo, considerando acredito della società appaltatrice sia l’intero mancato guadagno atitolo di lucro cessante, sia, al contempo, a titolo invece di dannoemergente, le spese e i costi correlati all’obbligazione gravantesull’assuntore che questi avrebbe comunque dovuto sostenere perconseguire quel (mancato) utile (spese e costi che, a rigore, nonavrebbero costituito neanche danni in senso tecnico-giuridico).Deduce – in aggiunta – l’istante che erroneamente sisarebbe fatto riferimento all’istituto della caparra confirmatoria,del tutto inadeguato rispetto alla fattispecie, e per di piùapplicandone i meccanismi in maniera assolutamentesconsiderata, facendo, in ogni caso, ricorso al criterio dellaliquidazione equitativa del danno, con l’erronea applicazione delleNumero registro generale 1930/2021Numero sezionale 1606/2026Numero di raccolta generale 22507/2026Data pubblicazione 30/06/2026norme sulla regolamentazione di tale caparra e trascurando,inoltre, di applicare le norme in tema di onere della prova, sullascorta delle risultanze processuali, ancora una volta trincerandosidietro motivazioni apodittiche e solo apparenti.Adduce, in ultimo, la ricorrente che erroneamente sarebbestato riconosciuto, a favore della società appaltatrice, a titolo dimancato guadagno, l’utile lordo, anziché l’utile netto, e comunquedalle somme riconosciute a titolo risarcitorio non sarebbero statidecurtati gli acconti già versati per ben euro 30.060,00, con ladeterminazione di un’evidente locupletazione a vantaggiodell’assuntore.4.1.– La doglianza è fondata nei termini che seguono.4.1.1.– Anzitutto, la Corte d’appello ha applicato l’art. 1385c.c. in una ipotesi soggetta alla disciplina generalesull’inadempimento, poiché – in via riconvenzionale – l’assuntoreaveva richiesto la pronuncia della risoluzione del contratto e ilconseguente risarcimento dei danni.Ora, la ritenzione della caparra confirmatoria ovvero laliquidazione del suo doppio non può essere riconosciuta, ex art.1385, terzo comma, c.c., allorché la parte si avvalga deglistrumenti rimediali generali della risoluzione, con il conseguenterisarcimento dei danni, che deve essere dimostrato nell’an e nelquantum (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4301 del 25/02/2026; Sez.2, Ordinanza n. 29482 del 07/11/2025; Sez. 2, Ordinanza n.20532 del 29/09/2020; Sez. 2, Sentenza n. 8417 del 27/04/2016;Sez. 2, Sentenza n. 17923 del 23/08/2007).A fortiori, non risulta dagli atti che le parti avesseroconcordato alcuna caparra confirmatoria, in ordine al versamentoNumero registro generale 1930/2021Numero sezionale 1606/2026Numero di raccolta generale 22507/2026Data pubblicazione 30/06/2026della somma indicata nella pronuncia impugnata, e – quand’anchetale caparra con dazione differita (Cass. Sez. 2, Ordinanza n.35068 del 29/11/2022; Sez. 2, Sentenza n. 24563 del31/10/2013; Sez. 2, Sentenza n. 5424 del 15/04/2002; Sez. 2,Sentenza n. 5644 del 23/05/1995; Sez. 2, Sentenza n. 3704 del31/05/1988) fosse stata prevista –, in ogni caso, il giudicante nonavrebbe potuto condannare la parte in tesi inadempiente alversamento del suo doppio a vantaggio della parte che l’aveva giàpercepita e che, quindi, avrebbe avuto diritto solo a ritenerla,quale liquidazione forfettaria di tutti i danni patiti.4.1.2.– Ne deriva che l’appaltatrice avrebbe dovuto provarerigorosamente l’entità dei danni sofferti, potendo applicarsi l’art.1226 c.c. solo ove sia stata fornita, non solo la dimostrazionedell’esistenza di un danno certo (e non soltanto eventuale odipotetico), ma anche dell’impossibilità oggettiva (o della rilevantedifficoltà) della stima esatta dello stesso – cioè positivamenteriscontrata e non meramente supposta – e incolpevole, ovveronon dipendente dall’inerzia della parte gravata dall’onere dellaprova (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 21607 del 28/07/2025; Sez. 3,Sentenza n. 31546 del 06/12/2018; Sez. 3, Sentenza n. 11368del 11/05/2010; Sez. 3, Sentenza n. 9244 del 18/04/2007).In conseguenza, non può essere giustificata la liquidazionecon il criterio equitativo del doppio della caparra confirmatoria,peraltro ricevuta.4.1.3.– Ancora, la Corte d’appello ha riconosciuto il dannoemergente, avendo riguardo alla circostanza che la [OSCURATO:PERSONA], oltre apredisporre la progettazione dei due capannoni richiesti e adadoperarsi per la posa in opera delle piastre e dei tiranti diNumero registro generale 1930/2021Numero sezionale 1606/2026Numero di raccolta generale 22507/2026Data pubblicazione 30/06/2026ancoraggio, aveva dovuto sostenere le spese delle trasferte resesinecessarie per raggiungere il luogo dell’impianto e per tenere idovuti contatti con la committenza.Per l’effetto, ha reputato che il relativo ammontare fossepari ad euro 26.040,00, pari al doppio del primo acconto versatodalla [OSCURATO:PERSONA], quale caparra confirmatoria, cui aggiungerel’ulteriore somma di euro 6.720,00, versata alla Cizo qualeacconto per la fornitura dei materiali relativi ai capannoni.Ebbene il riconoscimento di tale voce di danno ricadenell’interesse negativo (id quod interest contractum non fuisse),ossia nel danno da affidamento, rappresentato dai costi affrontatiper stipulare il contratto.La relativa ponderazione è, dunque, avvenuta ponendo afondamento della liquidazione lo scopo di riportare le parti nellasituazione precedente alla sua stipulazione, con la ricostruzionedel patrimonio del creditore non come se il contratto fosse statoeseguito, ma come se esso non fosse stato mai concluso.Per contro il danno patrimoniale da inadempimento (nellaspecie, conseguente alla declaratoria di risoluzione del contrattoper inadempimento dell’appaltante) deve essere ancorato ai criteridi liquidazione dell’interesse positivo (Cass. Sez. 3, Ordinanza n.28022 del 14/10/2021; Sez. 2, Sentenza n. 14431 del22/06/2006; Sez. 3, Sentenza n. 4473 del 28/03/2001; Sez. L,Sentenza n. 3598 del 15/04/1994; Sez. 2, Sentenza n. 5686 del19/11/1985; Sez. 3, Sentenza n. 987 del 14/03/1975; nellostesso senso Cass. Sez. 2, Sentenza n. 28716 del 30/10/2025;Sez. 3, Ordinanza n. 14948 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]) e della teoriadifferenziale, secondo cui, in base al nesso di causalità, l’entità delNumero registro generale 1930/2021Numero sezionale 1606/2026Numero di raccolta generale 22507/2026Data pubblicazione 30/06/2026risarcimento deve essere collegata al valore che la prestazione haper il creditore, quale danno da aspettativa, esclusi i costi e leperdite che la parte danneggiata avrebbe comunque sostenutoanche nel caso di adempimento, con la conseguente ricostruzionecomparativa della situazione patrimoniale che si sarebbedeterminata in caso di adempimento e di quella conseguitaall’inadempimento (quantum lucrari potuit).Sicché il risultato atteso dal risarcimento è sostitutivo diquello conseguito con l’adempimento e, quindi, deve portare laparte adempiente nella stessa situazione in cui si sarebbe trovataallorché avesse ricevuto correttamente la prestazione (interessepositivo).La possibilità di riparare il danno patrimoniale secondol’interesse negativo – ossia avendo riguardo alle spese sostenutefunzionali all’esecuzione dell’appalto e al ricavato che sarebbederivato dal perfezionamento degli affari alternativi che siano statitrascurati o siano andati perduti proprio a cagione degli impegninegoziali assunti e poi rimasti inadempiuti – può esserericonosciuta solo allorché il ricorso all’interesse positivo non possaoperare in concreto.4.1.4.– Inoltre, con riferimento alla voce riconosciuta dellucro cessante, il mancato guadagno conseguenteall’inadempimento della committente è stato quantificato nelladifferenza tra il prezzo pattuito in seno all’offerta n. 611004REV1,come scontato, pari ad euro 107.244,00, e la sommatoria delcosto dei capannoni e delle attrezzature per la macellazione, pariad euro 84.240,00 (euro 67.200,00 + euro 17.040,00).Numero registro generale 1930/2021Numero sezionale 1606/2026Numero di raccolta generale 22507/2026Data pubblicazione 30/06/2026Ossia siffatta voce risarcitoria è stata determinatadetraendo dal prezzo dell’opera finita il solo costo delle forniture(ovvero avendo riguardo all’utile lordo), senza tenere conto ditutte le spese e degli oneri per la realizzazione e consegnadell’opera, in modo da quantificare l’utile netto che l’arteficeaveva effettivamente perso a causa della mancata esecuzione delcontratto imputabile all’inadempimento dell’appaltante (Cass. Sez.2, Sentenza n. 15304 del 17/07/2020; Sez. 2, Sentenza n. 28402del 28/11/2017; Sez. 6-2, Ordinanza n. 9132 del 06/06/2012;Sez. L, Sentenza n. 108 del 08/01/1993).Con la precisazione che, qualora sia difficile raggiungereuna dimostrazione sicura sull’entità del pregiudizio con riferimentoai rapporti giuridici “ad esecuzione prolungata”, tra i quali ricadel’appalto privato, l’indennizzo spettante all’appaltatore per ildanno da mancato guadagno patito può essere quantificato in viaequitativa, applicando, per analogia, l’aliquota forfettaria epresuntiva tratta dalla disciplina degli appalti pubblici, pari al dieciper cento della differenza fra il corrispettivo pattuito e quellomaturato per le opere parzialmente realizzate (Cass. Sez. 2,Ordinanza n. 30494 del 26/11/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 16346del 12/06/2024; Sez. 2, Sentenza n. 5368 del 07/03/2018; Sez.2, Sentenza n. 2608 del 14/04/1983).4.1.5.– Deve trovare seguito, infine, la censura con cui sicontesta che il giudice di merito non abbia tenuto contodell’anticipo versato dall’appaltante, di cui è stata chiesta larestituzione a cura della committente (restituzione riconosciutadalla sentenza riformata di primo grado), ai fini di disporre lacompensazione tra poste inerenti allo stesso contratto.Numero registro generale 1930/2021Numero sezionale 1606/2026Numero di raccolta generale 22507/2026Data pubblicazione 30/06/2026Al riguardo, si evidenzia che l’accoglimento nel medesimogiudizio di due domande complementari implicanti la condannareciproca di una parte verso l’altra giustifica la compensazioned’ufficio impropria (o atecnica) dei rispettivi crediti, anche ingrado di appello, in quanto relativi allo stesso rapporto negoziale,senza che sia necessaria un’eccezione di parte o una domandariconvenzionale, sempre che l’accertamento si fondi su circostanzefattuali tempestivamente acquisite al processo (Cass. Sez. 2,Ordinanza n. 2752 del 07/02/2026; Sez. 3, Ordinanza n. 26365del 09/10/2024; Sez. 2, Ordinanza n. 6700 del 13/03/2024; Sez.1, Ordinanza n. 33872 del 17/11/2022; Sez. 1, Ordinanza n.28568 del 18/10/2021; Sez. 2, Sentenza n. 4825 del19/02/2019).Pertanto, dall’importo oggetto di liquidazione a titolorisarcitorio avrebbe dovuto essere detratta, d’ufficio, la sommaaccertata, oggetto del pagamento in favore dell’assuntore, a titolodi acconto.5.– In definitiva, alla stregua delle complessiveargomentazioni esposte, il quarto motivo del ricorso deve essereaccolto, nei sensi di cui in motivazione, mentre i rimanenti motivivanno respinti.La sentenza impugnata va, dunque, cassata, limitatamenteal motivo accolto e nei sensi precisati, con rinvio della causa allaCorte d’appello di Ancona, in diversa composizione, che decideràuniformandosi ai seguenti principi di diritto e tenendo conto deirilievi svolti, provvedendo anche alla pronuncia sulle spese delgiudizio di cassazione.Numero registro generale 1930/2021Numero sezionale 1606/2026Numero di raccolta generale 22507/2026Data pubblicazione 30/06/2026«In tema di caparra confirmatoria, va qualificata in terminidi declaratoria di risoluzione giudiziale per inadempimento,soggetta alla relativa disciplina generale, e non quale domanda diaccertamento dell’esercizio del diritto potestativo di recesso, ladomanda con cui la parte non inadempiente, che abbia ricevuto lacaparra, chieda, oltre alla risoluzione del contratto, la condannadella controparte al ristoro dei danni asseritamente patiti, il cuiriconoscimento postula la prova della loro esistenza e del loroammontare».«In tema di liquidazione del danno, può applicarsi il criterioequitativo solo ove sia stata fornita, non solo la dimostrazionedell’esistenza di un danno certo (e non soltanto eventuale odipotetico), ma anche dell’impossibilità oggettiva (o della rilevantedifficoltà) della stima esatta dello stesso – cioè positivamenteriscontrata e non meramente supposta – e incolpevole, ovveronon dipendente dall’inerzia della parte gravata dall’onere dellaprova».«Il danno patrimoniale da inadempimento deve essereancorato ai criteri di liquidazione dell’interesse positivo e dellateoria differenziale, secondo cui, in base al nesso di causalità,l’entità del risarcimento deve essere collegata al valore che laprestazione ha per il creditore, quale danno da aspettativa, e nongià da affidamento, esclusi i costi e le perdite che la partedanneggiata avrebbe comunque sostenuto anche nel caso diadempimento, con la conseguente ricostruzione comparativa dellasituazione patrimoniale che si sarebbe determinata in caso diadempimento e di quella conseguita all’inadempimento».Numero registro generale 1930/2021Numero sezionale 1606/2026Numero di raccolta generale 22507/2026Data pubblicazione 30/06/2026«In tema di appalto, grava sull’appaltatore, che chieda diessere risarcito del mancato guadagno conseguente allarisoluzione del contratto per inadempimento del committente,l’onere di dimostrare quale sarebbe stato l’utile netto conseguibilecon l’esecuzione delle opere appaltate, costituito dalla differenzatra il pattuito prezzo globale dell’appalto e le spese che sisarebbero rese necessarie per la realizzazione delle opere, a talfine dovendo tenersi conto non solo del costo delle forniture(ovvero dell’utile lordo), ma anche di tutte le spese e degli oneriper la realizzazione e consegna dell’opera».«In tema di estinzione delle obbligazioni, la compensazioneimpropria (o atecnica) riguarda crediti e debiti che hanno origineda uno stesso rapporto e, risolvendosi in una verifica dellereciproche poste attive e passive delle parti, consente al giudice diprocedere, d’ufficio, al relativo accertamento, anche in grado diappello, senza che sia necessaria un’eccezione di parte o unadomanda riconvenzionale, sempre che l’accertamento si fondi sucircostanze fattuali tempestivamente acquisite al processo». P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazioneaccoglie, nei sensi di cui in motivazione, il quarto motivo delricorso e rigetta i restanti motivi;cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accoltoe rinvia la causa alla Corte d’appello di Ancona, in diversacomposizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione civile, in data 18 giugno 2026.Numero registro generale 1930/2021Numero sezionale 1606/2026Numero di raccolta generale 22507/2026Data pubblicazione 30/06/2026Il Consigliere estensoreCesare TrapuzzanoLa PresidenteMilena Falaschi