Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 29 novembre 2023

Cassazione n. 04317/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; {_,Ag k A t C Al( udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] - che ha concluso chiedendo C( ?re, 2__g_ 7A 17t re--- Mdt5-) [OSCURATO:PERSONA]-0 E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Bari ha confermato la pronuncia del locale Tribunale che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2, cod. pen., in relazione all'impossessamento e alla sottrazione di energia elettrica all'ente fornitore Enel (in Casamassima il 04/11/2015).

2. Avverso la prefata sentenza ricorre il difensore dell'imputato che solleva due motivi con cui rispettivamente deduce:

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen., evidenziandosi come l'illecita captazione di energia elettrica da parte dell'imputato fosse avvenuta mediante un allaccio abusivo alla rete elettrica con un cavo di rame, senza alcuna evidente alterazione/distruzione del contatore, sicché non fosse in alcun modo possibile parlare di distruzione, alterazione e/o danneggiamento.

Lamenta che, sul punto, la Corte territoriale si sia rifatta ad un orientamento più datato della giurisprudenza di legittimità, senza tener conto del più recente e consolidato orientamento al riguardo;

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen., per non avere la Corte di appello tenuto conto della recente riforma che ha investito l'art.131-bis cod. pen., stabilendone l'applicazione in caso di reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, ovvero la pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento senza rinvio per difetto di querela.

4. Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per rilevare, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato in data 04/05/2023 il relativo termine di prescrizione, pari a sette anni e sei mesi (fatto commesso in data 04/11/2015), e non risultando sospensioni.

Deve rilevarsi che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità tali da non consentire di rilevare l'intervenuta prescrizione.

Sussistono, pertanto, i presupposti, discendenti dalla instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art.129 cod. proc. pen., maturate, come nel caso di specie, successivamente all'adozione della sentenza impugnata (08/02/2023).È poi appena il caso di sottolineare che risulta superfluo qualsiasi approfondimento al riguardo, proprio in considerazione della intervenuta prescrizione: invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, è ben noto che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, pur se di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (Sez.

U, n. 1021 del 28.11.2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511) e non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso di specie, di una causa di estinzione del reato, quale la prescrizione (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv.244275).

Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., in considerazione delle congrue e non illogiche valutazioni rese dalla Corte di appello nella sentenza impugnata: non emergendo, dunque, all'evidenza circostanze tali da imporre, quale mera "constatazione" cioè presa d'atto, la necessità di assoluzione (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv.244274), discende di_Alexessità< la pronunzia in dispositivo.

5. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso il 29 novembre 2023 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; {_,Ag k A t C Al( udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] - che ha concluso chiedendo C( ?re, 2__g_ 7A 17t re--- Mdt5-) [OSCURATO:PERSONA]-0 E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Bari ha confermato la pronuncia del locale Tribunale che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2, cod. pen., in relazione all'impossessamento e alla sottrazione di energia elettrica all'ente fornitore Enel (in Casamassima il 04/11/2015). 2. Avverso la prefata sentenza ricorre il difensore dell'imputato che solleva due motivi con cui rispettivamente deduce: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen., evidenziandosi come l'illecita captazione di energia elettrica da parte dell'imputato fosse avvenuta mediante un allaccio abusivo alla rete elettrica con un cavo di rame, senza alcuna evidente alterazione/distruzione del contatore, sicché non fosse in alcun modo possibile parlare di distruzione, alterazione e/o danneggiamento. Lamenta che, sul punto, la Corte territoriale si sia rifatta ad un orientamento più datato della giurisprudenza di legittimità, senza tener conto del più recente e consolidato orientamento al riguardo; 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen., per non avere la Corte di appello tenuto conto della recente riforma che ha investito l'art.131-bis cod. pen., stabilendone l'applicazione in caso di reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, ovvero la pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento senza rinvio per difetto di querela. 4. Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per rilevare, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato in data 04/05/2023 il relativo termine di prescrizione, pari a sette anni e sei mesi (fatto commesso in data 04/11/2015), e non risultando sospensioni. Deve rilevarsi che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità tali da non consentire di rilevare l'intervenuta prescrizione. Sussistono, pertanto, i presupposti, discendenti dalla instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art.129 cod. proc. pen., maturate, come nel caso di specie, successivamente all'adozione della sentenza impugnata (08/02/2023).È poi appena il caso di sottolineare che risulta superfluo qualsiasi approfondimento al riguardo, proprio in considerazione della intervenuta prescrizione: invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, è ben noto che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, pur se di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (Sez. U, n. 1021 del 28.11.2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511) e non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso di specie, di una causa di estinzione del reato, quale la prescrizione (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv.244275). Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., in considerazione delle congrue e non illogiche valutazioni rese dalla Corte di appello nella sentenza impugnata: non emergendo, dunque, all'evidenza circostanze tali da imporre, quale mera "constatazione" cioè presa d'atto, la necessità di assoluzione (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv.244274), discende di_Alexessità< la pronunzia in dispositivo. 5. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 29 novembre 2023 I
Sentenza Cassazione n. 04317/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris