CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 settembre 1996
Cassazione n. 28279/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 11/01/2023 del Tribunale di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 11/01/2023, il Tribunale di Venezia - decidendo in sede di rinvio, a seguito della sentenza n. 48564 del 15/11/2022 della Corte di cassazione, che aveva annullato l'ordinanza del 20/05/2022 dello stesso Tribunale di Venezia perché nulla in quanto deliberata in violazione del principio dell'immutabilità del giudice di cui all'art. 525, comma 2, cod. proc. pen. - rigettava la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del 27/04/2022 del G.i.p. del Tribunale di Padova che aveva applicato, nei confronti dello stesso [OSCURATO:PERSONA], la misura della custodia cautelare in carcere (successivamente sostituita con quella dell'obbligo di dimora), confermando la stessa ordinanza. La misura della custodia cautelare in carcere era stata applicata all'indagato in relazione, tra l'altro, ai reati di: a) associazione per delinquere, nella qualità di promotore e organizzatore, finalizzata, in particolare, alla commissione di delitti di truffa aggravata, indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento e sostituzione di persona (capo 1 dell'imputazione provvisoria; artt. 416, 640, secondo comma, n. 2-bis, 493-ter e 494 cod, pen.); b) truffa aggravata (dalla cosiddetta minorata difesa) e indebito utilizzo e falsificazione ock carte di credito e di pagamento in concorso (capi 3, 4, 5, 6, 7 e 12 dell'imputazione provvisoria; artt. 110, 640, secondo comma, n. 2-bis, e 493-ter cod. pen.); c) traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti in concorso (capi 10 e 11 dell'imputazione provvisoria; art. 110 cod. pen. e art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); d) autoriciclaggio in concorso (capo 16 dell'imputazione provvisoria; artt. 110 e 648-ter.1 cod. pen.). 2. Avverso l'indicata ordinanza del 11/01/2023 del Tribunale di Venezia, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], affidato a cinque motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., nonché all'art. 609 dello stesso codice, l'inosservanza dell'art. 309, commi 8 e 9, cod. proc. pen., per la «mancata convocazione del coindagato (ora coimputato) sig. [OSCURATO:PERSONA] e del suo difensore nonché mancata pronuncia sull'istanza di riesame presentata dal coindagato». Dopo avere premesso che l'ordinanza del 20/05/2022 del Tribunale di Venezia, annullata dalla sentenza della Corte di cassazione n. 48564 del 15/11/2022 perché nulla in quanto deliberata in violazione del principio dell'immutabilità del giudice - con il conseguente «travolg[imento]» di detta ordinanza - si era pronunciata su entrambe le richieste di riesame proposte, oltre che da sé medesimo, anche dal coindagato [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente lamenta che il Tribunale di Venezia abbia omesso di «coinvolgere» lo stesso Zoja e il suo difensore nel giudizio di rinvio e, quindi, di provvedere nuovamente sulla richiesta di riesame dello stesso Zoja, omissione dalla quale conseguirebbe la nullità dell'impugnata ordinanza emessa in sede di rinvio. Il ricorrente rappresenta che l'ordinanza del 20/05/2022 del Tribunale di Venezia, che si era pronunciata anche sulla richiesta di riesame proposta dallo Zoja, «aveva apportato un miglioramento del quadro indiziario nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA], poiché era stata ristretta la cerchia dei presunti associati per delinquere ed erano stati forniti parametri ermeneutici di fatto applicabili anche agli altri presunti associati», con la conseguenza che egli avrebbe «tutto l'interesse a veder riconosciuto il canone interpretativo della prima pronuncia del tribunale per il riesame». 2 (Ge 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 640, secondo comma, n. 2-bis), cod. pen., la violazione degli artt. 22, 27 e 291, comma 2, cod. proc. pen., e la contraddittorietà e illogicità della motivazione per l'«omessa declaratoria di incompetenza territoriale del Tribunale di Padova derivante dall'errata qualificazione giuridica dei fatti [di cui ai capi 3), 4), 5), 6), 7) e 12) dell'imputazione provvisoria] nella fattispecie di truffa aggravata, anziché nel delitto di frode informatica di cui all'art. 640 ter c.p.». Il ricorrente deduce che i fatti di cui ai menzionati capi d'imputazione, in quanto integranti delle tipiche condotte di cosiddetto phishing, avrebbero dovuto essere qualificati come delitto di frode informatica, di cui all'art. 640-ter cod. pen., e non, come erroneamente ritenuto dal Tribunale di Venezia, come delitto di truffa - essendo la prima di tali fattispecie delittuose speciale rispetto alla seconda, rispetto alla quale non prevedrebbe, tra gli elementi costitutivi, l'induzione in errore - con la conseguente attribuzione, ai sensi dell'art. 51, comma 3-quinques, cod. proc. pen, dello svolgimento delle indagini preliminari alla procura della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto e della competenza in ordine all'applicazione delle misure cautelari al g.i.p. dello stesso tribunale, essendo, perciò, funzionalmente incompetente quello che aveva adottato la misura cautelare. Il ricorrente rappresenta altresì, «[p]er scrupolo difensivo», la non configurabilità, rispetto ai fatti a lui contestati, dell'aggravante della cosiddetta minorata difesa. Il ricorrente sostiene altresì il vizio della motivazione dell'ordinanza impugnata in ordine alla qualificazione giuridica in questione, in quanto il Tribunale di Venezia, nel qualificare i fatti come truffa, non avrebbe colto «il fatto che per poter carpire le credenziali della persona offesa è necessario manipolare il sistema informatico» nonché il fatto che «accedere ai servizi internet senza averne l'autorizzazione del titolare (utilizzando credenziali carpite con l'inganno) costituisce di per sé un illecito intervento ad un sistema informatico». Il ricorrente deduce ancora l'illogicità dell'affermazione del Tribunale di Padova secondo cui, essendo ormai stata esercitata l'azione penale, «[I]a questione in merito al difetto di competenza [...] non è più sindacabile da parte di questo tribunale». Secondo il ricorrente, tale illogicità discenderebbe da due ragioni. Anzitutto, dal fatto che oggetto del procedimento cautelare era la legittimità dell'ordinanza genetica del 27/04/2022 del G.i.p. del Tribunale di Padova, rispetto alla quale, se i fatti fossero stati correttamente qualificati come frode informatica, si sarebbe determinata l'incompetenza dello stesso G.i.p. A tale proposito, il ricorrente rappresenta che «la prosecuzione del procedimento penale e la relativa emissione del decreto che dispone il giudizio del sig. [OSCURATO:PERSONA] non può di certo considerarsi causa sanante l'illegittimità originaria della predetta ordinanza». In secondo luogo, si dovrebbe considerare che, se i fatti contestati al [OSCURATO:PERSONA] fossero stati correttamente qualificati come frode informatica, l'attività di indagine sarebbe stata svolta dalla procura della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto, la quale avrebbe poi dovuto provvedere all'esercizio dell'azione penale, con la conseguenza che, dovendosi ritenere l'erroneità della qualificazione giuridica dei fatti come truffa, «H Pubblico Ministero che ha emesso la richiesta di rinvio a giudizio è incompetente, con la conseguente nullità della stessa, nonché di tutti gli atti successivi». Il ricorrente conclude affermando che, «[a]lla luce di tutto quanto rilevato, si evidenzia che l'ordinanza oggetto di impugnazione risulta illegittima perché emessa in violazione del combinato disposto ch cui agli artt. 22, 27, nonché 291, comma 2, c.p.p.». 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 416 cod. pen., nonché la carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato di associazione per delinquere di cui al capo 1) dell'imputazione provvisoria. Dopo avere indicato gli elementi che, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, sarebbero necessari per l'integrazione del reato di associazione per delinquere, il ricorrente lamenta che il Tribunale di Venezia, nel ritenere la sussistenza, nella specie, di tali elementi, avrebbe erroneamente applicato l'art.416 cod. pen., incorrendo, altresì, nei denunciati vizi motivazionali, atteso che dalla motivazione dell'ordinanza impugnata non emergerebbero: a) «né la sussistenza di un accordo tra i soggetti coinvolti nella presente vicenda, né tantomeno la volontà degli stessi di appartenere ad un gruppo criminoso e la conseguente consapevolezza di partecipare e contribuire attivamente con le proprie condotte, alla vita dell'associazione», essendo, «tutt'al più [...] riscontrabile una distinta ed autonoma interazione tra i singoli soggetti ed il sig. [OSCURATO:PERSONA]: individui, di volta in volta differenti, che si prestavano a svolgere delle singole attività per l'indagato e a fronte di un modesto compenso a cottimo, non essendovi alcuna prova del fatto che le singole persone coinvolte avessero contezza di quale fosse l'intento/obiettivo all'origine delle presi:azioni richieste»; b) «i ruoli specifici rivestiti da ciascun soggetto asseritamente coinvolto», nonché «l'importanza degli stessi all'interno del gruppo». 2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 648-ter.1 cod. pen., e la carenza e illogicità della motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di autoriciclaggio di cui al capo 16) dell'imputazione provvisoria. Il ricorrente rappresenta l'insussistenza di tali elementi sull'assunto che il contestato acquisto di criptovalute con il denaro proveniente dalla commissione dei delitti di truffa, «non essendo avvenuto in un momento ontologicamente distinto e successivo rispetto alla consumazione del reato di frode informatica, risulta essere elemento costitutivo della fattispecie criminosa di cui all'art. 640 ter c.p., poiché proprio per mezzo dell'acquisto delle monete virtuali il sig. [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe procurato l'ingiusto profitto con conseguente danno alla persona offesa». Dopo avere affermato che il Tribunale di Venezia avrebbe basato l'affermazione che egli aveva impiegato il denaro proveniente dalla commissione dei delitti di truffa «esclusivamente sulla base del fatto che sarebbero stati rinvenuti, all'interno degli apparecchi elettronici sequestrati all'indagato, dati relativi all'acquisto di criptovalute», il ricorrente deduce altresì che «non v'è prova né, tantomeno, alcuna motivazione al riguardo, circa la riconducibilità di tali portafogli virtuali a qualsivoglia condotta illecita», atteso che mancherebbe, «da un lato, il riferimento ad elementi che consentano di sostenere l'effettiva distinzione temporale tra la commissione dei reati presupposti ed i successivi acquisti; dall'altro, non vi è indicazione alcuna delle argomentazioni volte a suffragare l'effettivo acquisto di monete virtuali». [OSCURATO:PERSONA] lamenta poi che il Tribunale di Venezia avrebbe travisato le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], atteso che ques1:a si sarebbe «limitata a dichiarare che in alcune occasioni ha eseguito alcune operazioni su esclusive indicazioni ricevute da parte del sig. [OSCURATO:PERSONA], senza però mai entrare in possesso di alcuna somma di danaro», rappresentando, altresì, che la condotta della Fasolato avrebbe dovuto essere qualificata come riciclaggio e non come autoriciclaggio. 2.5. Con il quinto motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dei delitti di traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti in concorso di cui ai capi 10) e 11) dell'imputazione provvisoria. Il ricorrente lamenta l'inidoneità degli elementi valorizzati dal Tribunale di Venezia - segnatamente, le conversazioni rinvenute nel telefono cellulare dell'indagato, la fotografia di sostanza stupefacente, e, quanto al reato di cui al capo 10), anche le dichiarazioni del coindagato [OSCURATO:PERSONA] - a sostenere il giudizio di gravità indiziaria, atteso che dai predetti elementi non sarebbe emersa «alcuna indicazione utile a comprendere quale sia a tutti gli effetti la tipologia della sostanza trattata, il quantitativo della stessa né, tantomeno, il prezzo stabilito per la cessione o l'acquisto», né «l'identità dei soggetti coinvolti», che il Bedin «avrebbe indicato il sig. [OSCURATO:PERSONA] come commerciante di stupefacenti, senza però alcuna correlazione spazio-temporale ai fatti in contestazione», e che il Tribunale di Venezia avrebbe omesso di considerare quanto affermato dall'indagato in sede di interrogatorio in ordine alla truffa che egli, insieme con [OSCURATO:PERSONA], avrebbe ordito ai danni di un cittadino tunisino. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è inammissibile per carenza di interesse. L'art. 309, comma 8, cod. proc. pen., prevede la notificazione dell'avviso dell'udienza in camera di consiglio all'imputato (o indagato) e al suo difensore nell'interesse di tale imputato (o indagato). Ne discende che l'interesse di un altro imputato a fare valere l'omissione della notificazione dei predetti avvisi si può ritenere sussistente solo nel caso in cui da tale omissione sia derivato un concreto pregiudizio per il diritto di difesa dell'altro imputato. Tale condizione non si può ritenere sussistente nel caso in esame. Il ricorrente pretende di fondare il proprio interesse su quanto era stato affermato, con riguardo alla posizione del coindagato Zoja, dalla prima ordinanza del 20/05/2022 del Tribunale di Venezia, asserendo che le relative affermazioni avrebbero «apportato un miglioramento del quadro indiziario nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA]». Tale tesi non può, tuttavia, essere accolta. Essa infatti: a) da un lato, non tiene conto del fatto che, poiché l'invocata ordinanza del 20/05/2022 del Tribunale di Venezia è stata ritenuta nulla dalla Corte di cassazione (sentenza n. 48564 del 15/11/2022), come affermato anche dallo stesso ricorrente, tale pronuncia della Corte di legittimità «travolge irrimediabilmente» la stessa ordinanza del 20/05/2022 e «ne impedisce qualsiasi efficacia giuridica»; b) dall'altro lato, e in ogni caso, non specifica in alcun modo perché «il canone interpretativo» che sarebbe stato seguito da tale ordinanza con riguardo alla richiesta di riesame proposta dallo Zoja non potesse essere fatto valere dal ricorrente nel giudizio di rinvio, con la conseguenza che si deve ritenere mancante qualsiasi prova di un concreto pregiudizio per il diritto di difesa del [OSCURATO:PERSONA] in conseguenza dell'asserita nullità derivante dal mancato «coinvolgimento» dello Zoja nello stesso giudizio di rinvio. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Come è stato rilevato anche dal Tribunale di Venezia, il ricorrente aveva contestato la qualificazione giuridica dei fatti di cui ai capi 3), 4), 5), 6), 7) e 12) dell'imputazione provvisoria come truffa aggravata anziché come frode informatica al solo fine di eccepire l'incompetenza funzionale del G.i.p. del Tribunale di Padova che aveva emesso la misura cautelare. Ciò considerato, la manifesta infondatezza del motivo risulta alla stregua del principio, al quale ha fatto esattamente riferimento il Tribunale di Venezia, secondo cui il tribunale "della libertà", investito dell'istanza di riesame di un provvedimento impositivo di una misura cautelare, può sindacare la competenza territoriale del giudice che ha emesso la misura stessa solo se l'azione penale non è stata ancora esercitata, essendo ogni valutazione sulla competenza riservata - dopo tale esercizio - al giudizio di merito (Sez. 6, n. 28161 del 25/06/2014, Ricciotti, Rv. 260621-01. Successivamente, nello stesso senso: Sez. 3, n. 16478 del 16/12/2016, dep. 2017, Rv. 269692-01). [OSCURATO:PERSONA] intende ribadire la validità di tale principio, considerato che, «a ragionare diversamente [...], finirebbero per emergere distonie di sistema non superabili, immediatamente correlate alla indiscussa inscindibilità tra i temi cautelari e quelli di merito del processo: si pensi agli effetti della trasmissione degli atti al PM disposta ai sensi dell'art. 22 c.p.p., comma 1, nel raffronto con la irretrattabilità dell'azione penale già esercitata; ancora, alla possibile divaricazione di valutazioni tra quelle così assunte dal giudice del riesame e quelle di segno contrario rese sul medesimo punto dal giudice che procede, segno di una inaccettabile separazione tra i due profili, di merito e cautela, all'interno del medesimo procedimento» (così Sez. 6, n. 28161 del 25/06/2014, cit.). 3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. 3.1. Occorre preliminarmente rammentare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo chiarito che, «[i]n tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» (Sez. U., n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828-01). Tale orientamento, dal quale il Collegio non ha ragione di discostarsi e al quale intende, perciò, dare continuità, è stato ribadito anche in pronunce più recenti di questa Corte (tra le altre: Sez. 4, n. 26992 dell 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460- 01; Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012-01).Da ciò consegue che «[I]'insussistenza de gravi indizi di colpevolezza ex art.273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 2;74 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. (In motivazione, la S.C. ha chiarito che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito)» (tra le altre: Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01). 3.2. Si deve altresì rammentare, con riguardo al reato ct: associazione per delinquere, che la Corte di cassazione ha chiarito che il criterio distintivo tra tale delitto e il concorso di persone nel reato continuato va individuato nel carattere dell'accordo criminoso, che nell'indicata ipotesi di concorso si concretizza in via meramente occasionale e accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati determinati - anche nell'ambito del medesimo disegno criminoso - con la realizzazione dei quali si esaurisce l'accordo e cessa ogni motivo di allarme C sociale, mentre nel reato associativo risulta diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente e al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati (Sez. 5, n. 1964 del 17/12/2018, dep. 2019, Magnani, Rv. 274442- 01; Sez. 2, n. 933 del 11/10/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258009-01). Secondo la giurisprudenza di legittimità, l'associazione per delinquere si caratterizza per tre fondamentali elementi, costituiti: a) da un vincolo associativo tendenzialmente permanente, o comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati; b) dall'indeterminatezza del programma criminoso che distingue il reato associativo dall'accordo che sorregge il concorso di persone nel reato; c) dall'esistenza di una struttura organizzativa, sia pur minima, ma idonea e soprattutto adeguata a realizzare gli obiettivi criminosi presi di mira (Sez. 1, n. 10107 del 14/07/1998, Rossi, Rv. 211403-01; Sez. 6, n. 11413 del 14/06/1995, Montani, Rv. 203542). 3.3. Rammentati tali principi, affermati dalia Corte di cassazione, e tornando al caso in esame, si deve rilevare che il Tribunale di Venezia ha ritenuto la sussistenza dei gravi indizi dell'esistenza della contestata associazione per delinquere sulla base dei rilievi: a) della sussistenza di un vincolo stabile tra il [OSCURATO:PERSONA], che rivestiva il ruolo di promotore e organizzatore, e i coindagati, tra i quali, in particolare, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]:solato, i quali, su disposizione del [OSCURATO:PERSONA], avevano sistematicamente posto in essere le condotte materiali necessarie per la consumazione dei delitti che erano stati programmati dallo stesso [OSCURATO:PERSONA]; b) dell'indeterminatezza del programma criminoso, in quanto preordinato al compimento non di singoli specifici delitti, ma di una serie indeterminata di delitti della stessa specie, che il [OSCURATO:PERSONA] e i coindagati intendevano ripetere in modo sistematico e a tempo indefinito, come era confermato dal fatto che risultavano essere stati acquisiti migliaia di dati relativi a potenziali persone offese, utilizzando programmi informatici in grado di raggiungere rapidamente e ripetutamente un numero elevato di vittime; c) della predisposizione di una struttura organizzativa di persone e di mezzi idonea e adeguata a realizzare la consumazione dei reati. Tale motivazione appare non contradditoriia né manifestamente illogica, oltre che in linea con i ricordati principi, affermati dalla Corte di cassazione, relativamente agli elementi fondamentali che caratterizzano il delitto di associazione per delinquere, sicché essa si sottrae alle censure del ricorrente, le quali si risolvono, nella sostanza, nella sollecitazione di una diversa ricostruzione dei fatti e di una differente valutazione della rilevanza e della concludenza dei dati probatori, il che, come si è detto, non ammissibile in questa sede di legittimità. 4. Il quarto motivo è manifestamente infondato. Il Tribunale di Venezia ha ritenuto la sussistenza dei gravi indizi di (71 colpevolezza del delitto di autoriciclaggio di cui al capo 16) dell'imputazione provvisoria sulla base degli elementi che, dall'esame delle apparecchiature elettroniche che erano state sequestrate all'indagato, era emerso l'acquisto, da parte dello stesso, di criptovaluta e che la coindagata [OSCURATO:PERSONA] aveva ammesso di avere acquistato criptovaluta, del tipo bitcoin, su richiesta del [OSCURATO:PERSONA] e con il denaro che questi le forniva, sottolineando, altresì, come gli acquisti della criptovaluta fossero avvenuti mediante un portafoglio virtuale crittografato e non immediatamente riconducibile al [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta di una motivazione che risulta in linea con i principi affermati dalla Corte di cassazione, la quale ha avuto modo di chiarire che integra il delitto di autoriciclaggio la condotta di chi, in qualità di autore del delitto presupposto di truffa, impieghi le somme accreditategli dalla vittima trasferendole, con disposizione on line, su un conto intestato alla piattaforma di scambio di bitcoin per il successivo acquisto di tale valuta, così realizzando l'investimento di profitti illeciti in operazioni finanziarie a fini speculativi, idonee a ostacolare la tracciabilità dell'origine delittuosa del denaro (Sez. 2, n. 27023 del 07/07/2022, Miele, Rv. 283681-02). A fronte di tale motivazione, la quale, oltre c:he corretta in diritto, appare priva di contraddizioni o di illogicità, le censure del ricorrente in ordine all'asserita mancanza di prova circa «l'effettivo acquisto di monete virtuali» e, comunque, «la riconducibilità di tali portafogli virtuali a qualsivoglia condotte illecita», nonché circa la mancanza di «elementi che consentano di sostenere l'effettiva distinzione temporale tra la commissione dei reati presupposti ed i successivi acquisti», i quali non sarebbero avvenuti «in un momento ontologicamente distinto e successivo rispetto alla consumazione del reato di frode informatica», appaiono sollecitare un'alternativa lettura degli atti di indagine, la quale è senz'altro preclusa in questa sede di legittimità. Del tutto generica e priva di autosufficienza è, poi, la doglianza con la quale si lamenta il travisamento delle dichiarazioni della coindagata [OSCURATO:PERSONA], atteso che il ricorrente ha omesso sia di assolvere all'onere, che discende dall'art. 165-bis, comma 2, disp. att. cod. proc. pen., di puntuale indicazione dell'atto che si assume travisato e del quale si ritiene necessaria l'allegazione delegata alla cancelleria (Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Talamanca, Rv. 276432-01), sia di riportare nel ricorso le dichiarazioni che assume essere state travisate. 5. Il quinto motivo è manifestamente infondato. Il Tribunale di Venezia ha ritenuto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dei delitti di detenzione e traffico illeciti di sostanze stupefacenti di cui ai capi 10) e 11) dell'imputazione provvisoria sulla base degli elementi costituiti, anzitutto, dal contenuto delle conversazioni reperite nel telefono cellulare che era stato sequestro al [OSCURATO:PERSONA], nelle quali si faceva riferimento al peso in grammi, al prezzo e alla qualità ("weed", cioè derivati defila cannabis, coca, "Iemon") di sostanza, evidentemente stupefacente, che gli interlocutori del [OSCURATO:PERSONA] erano interessati ad acquistare da lui. Con specifico riguardo al reato contestato al capo 10) dell'imputazione provvisoria, dal contenuto delle conversazioni era emersa la domanda rivolta al [OSCURATO:PERSONA] dal suo interlocutore sul se fosse pronto il chilogrammo di sostanza, che veniva indicata con il termine "weed", che un terzo soggetto era interessato ad acquistare, nonché l'avvenuta consegna di tale sostanza, come era comprovato dal messaggio con il quale lo stesso predetto interlocutore scriveva al [OSCURATO:PERSONA] di averla apprezzata. Con specifico riguardo al reato contestato al capo 11) dell'imputazione provvisoria, dal contenuto delle conversazioni era emersa la discussione tra il [OSCURATO:PERSONA] e il coindagato [OSCURATO:PERSONA] finalizzata all'acquisto di due chilogrammi di sostanza stupefacente, che veniva esplicitamente indicata come "erba", nonché la conclusione dello stesso acquisto, come era comprovato dal fatto che lo stesso [OSCURATO:PERSONA], in un'altra successiva conversazione, chiedeva al [OSCURATO:PERSONA] di raccomandare al venditore di conservare le ricevute dei bonifici mediante i quali la predetta sostanza sarebbe stata pagata. Il quadro indiziario trovava poi ulteriore conferma nel contenuto delle dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva ammesso che il [OSCURATO:PERSONA] si interessava anche dell'acquisl:o e della cessione di sostanze stupefacenti, gli aveva inviato una fotografia per mostrargli la qualità della droga e lo aveva incaricato di trovare un acquirente per la sostanza di cui il [OSCURATO:PERSONA] disponeva. Si tratta di una motivazione che, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente - il quale omette anche di confrontarsi compiutamente con essa - appare del tutto coerente e logica, mentre l'alternativa lettura degli atti di indagine e, in particolare, del contenuto delle menzionate conversazioni reperite sul telefono cellulare dell'indagato, è senz'altro preclusa in questa sede di legittimità. 6. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art.