CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 27 aprile 1963
Cassazione n. 17452/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 03/12/2020 del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] per il rigetto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 3/12/20 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] disponeva il rigetto dell'appello volto alla revoca della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] indagato per i delitti di associazione finalizzata al traffico in materia di stupefacenti, vari delitti fine dell'associazione, ricettazione, detenzione e porto di armi clandestine e di armi comuni da sparo. 2. Avverso tale decisione l'indagato, dissentendo dalle considerazioni svolte dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso con un unico motivo ex art. 606, comma 1 lett, b), ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125, 274, 275 comma 3 e 299, comma 2, cod. proc. pen. per erronea applicazione del criterio di scelta delle misure in relazione all'omessa valutazione degli elementi difensivi evidenziati e per illogicità della motivazione. 3. In particolare la difesa lamenta che il rapporto tra l'indagato e i figli (già agli arresti domiciliari da circa due anni) è stato evidenziato per la prima volta nell'ordinanza del giudice dell'appello e quindi la rilevanza negativa del rapporto parentale, ai fini dell'attenuazione della cautela, può essere oggetto di impugnativa solo in sede di ricorso per cassazione. Al riguardo si contesta genericamente l'uso apparentemente argomentativo di mere formule di stile utilizzate dal giudice dell'appello. 4. Inoltre la difesa insorge avverso la mancata valutazione della condotta attribuita al [OSCURATO:PERSONA] e l'omessa valutazione delle circostanze che invece avrebbero integrato la fattispecie di cui all'art. 275, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen.; in particolare la difesa chiede di rivalutare globalmente la condotta di coltivazione dello stupefacente limitata a tre piazzole, espressamente ammessa dall'indagato, e alla finalizzazione della detenzione di armi alla pratica venatoria. 5. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso incentrato sostanzialmente sulla contestazione della coerenza e logicità della motivazione del provvedimento di reiezione di modifica della misura, deve essere rigettato. L'ordinanza impugnata espone con linearità la serie di tutti gli indizi che depongono per la pericolosità dell'indagato che, sebbene incensurato, appare inserito stabilmente nell'organizzazione associativa. 2. Gli elementi portati della difesa, volti complessivamente a rivalutare la condotta e le esigenze cautelari con un unico motivo di ricorso, non inficiano il materiale indiziario - invero marginale nell'esposizione del ricorso - e non dimostrano la notevole attenuazione delle esigenze cautelari richiesta dall'art. 275, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen. In particolare, tenuto conto della doppia presunzione circa la sussistenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza delle esigenze cautelari, in ragione del titolo di reato contestato (art. 74 d. P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), si osservi come la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen., sicché se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo. Tale presunzione può essere superata solo in caso di recisione dei legami associativi che nel caso concreto non è stata riscontrata. 3. Gli argomenti della difesa trascurano che l'indagato ha ammesso di essersi occupato continuativamente e in modo sistematico, organizzato della coltivazione dello stupefacente, con contatti strutturalmente stabili con il traffico di marijuana e con un ruolo attivo di primaria rilevanza, quale produttore dello stupefacente. 4. Sulla base di tali osservazioni le esigenze cautelari possono quindi ritenersi affievolite, ma non escluse, solo in quanto i dati riferiti, considerati singolarmente e valutati complessivamente, assumono particolare rilievo ai fini di una prognosi favorevole circa la sussistenza del concreto pericolo di reiteratio criminis. Si evidenzi che più che al tempo del commesso reato o alla cautela carceraria sofferta per costante giurisprudenza di questa Corte (in termini, ex multis, Sez. 6, n. 12404 del 17/02/2005 - dep. 04/04/2005, Genna, Rv. 231323) occorre fare riferimento alla "modalità della condotta tenuta in occasione del reato... presa in considerazione per il giudizio sulla pericolosità sociale dell'imputato, oltre che sulla gravità del fatto". E in effetti l'inserimento di Cara nell'attività inerente il traffico di stupefacenti in Calabria evidenzia una condotta di serio inserimento strutturale nell'attività criminosa. 5. Con riferimento alla presunzione di adeguatezza della misura cautelare, il giudice della cautela con motivazione logica, coerente e convincente, non ritiene che vi siamo elementi idonei a scongiurare il sussistente pericolo di reiterazione, ciò inferendosi dalle concrete modalità dei fatti, di elevato allarme sociale e dalla personalità dell'indagato (inserito di certo in contesti criminali di notevole spessore). 6. Tali elementi, trascurati nel ricorso, depongono univocamente per la pericolosità dell'indagato che, pertanto, non può essere riduttivamente dedotta dal tempus del fatto-reato, bensì deve essere ricollegata a elementi diversi che, complessivamente considerati, si mostrino significativi di una inclinazione a delinquere, da individuarsi secondo il ricorrente, conformemente all'elaborazione giurisprudenziale di questa Corte (Sez. 2, n.1693 del 17/04/1996 - dep. 07/05/1996, Paglia, Rv. 204765), che costantemente li rintraccia anche nei precedenti penali, nei procedimenti pendenti e nelle condotte ante e post fatto-reato. 7. In ordine alla valutazione in punto di adeguatezza della misura cautelare, nel ricorso si denunzia l'insufficienza del percorso motivazionale sviluppato dai giudici di appello nell'ordinanza impugnata, con motivi individuati genericamente quali punti di criticità della misura dell'obbligo di dimora; ma in base all'assenza di elementi indicativi di una propensione del ricorrente al distacco dal crimine organizzato in materia di stupefacenti, in relazione sia alla valutazione delle esigenze cautelari sia soprattutto all'adeguatezza della misura da applicare, si deve concludere che la misura custodiale rappresenta la cautela congrua e proporzionata alle esigenze cautelari, confermandosi la presunzione di legge. Si noti che la personalità criminale dell'indagato emerge con precisione anche dalla detenzione di armi, rispetto alla quale appare priva di pregio l'affermazione di una disponibilità delle armi solo a fini venatori. 8. Il complesso di tali fattori rende pienamente condivisibile la valutazione cautelare confermata nell'ordinanza dell'appello impugnata specificamente circa il pericolo di reiterazione dei reati che nel quadro della presunzione di legge, non viene superata da alcuna delle argomentazioni difensive. Al riguardo - anche a volere trascurare il rapporto parentale con i figli ristretti agli arresti domiciliari - la presunzione di pericolosità e di recidiva risulta nel caso concreto addirittura avvalorata dalla detenzione di armi clandestine e comuni da sparo, soprattutto per un soggetto stabilmente inserito in una pericolosa associazione, ben strutturata e radicata sul territorio, anche per la produzione di stupefacenti, cui lo stesso ha contribuito con la propria coltivazione di ben tre piazzole, con mezzi di lavoro, strumenti, attrezzature e attività lavorativa stagionale etc. 9. In definitiva la decisione impugnata non presenta alcuno dei motivi esposti nel ricorso che va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, , disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA], così deciso il 26 maggio 202