CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 07248/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la Sentenza del 22/12/2020 della [OSCURATO:PERSONA] ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; letta la nota dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. A seguito di trattazione ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in data 22/12/2020 della Corte di appello di Roma che ha confermato la sentenza in data 08/09/2020 del Tribunale di Roma che lo aveva condannato per il reato di tentativo di rapina pluriaggravata. Deduce: 1.1. "Nullità della sentenza per omessa pronuncia su richiesta di concordato raggiunto tra le parti ex art. 599-bis, cod.proc.pen.". Il motivo segnala che la Procura generale, in data 18/12/2020 aveva inviato alla Cancelleria della Corte di appello una PEC contenente il concordato ex art.A,„ 599-bis, cod.proc.pen. formalizzato con l'imputato in relazione all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; che tale concordato era contenuto in due atti allegati alla menzionata PEC; che tali atti -pur ricevuti dalla Cancelleria il 18/12/2020, venivano stampati soltanto il 23/12/2020, ossia il giorno successivo alla trattazione della causa. La difesa osserva che -in ragione di quanto segnalato- la Corte di appello ha deciso la causa senza prendere in alcuna considerazione il concordato formalizzato dalle parti, così incorrendo in una nullità. Il ricorrente precisa che la trattazione si svolgeva a trattazione scritta -sotto la vigenza della normativa emergenziale dettata per contrastare la pandemia di COVID-!9- e in ossequio al protocollo siglato dalla Corte di appello di Roma, dalla Procura generale e dall'Ordine degli Avvocati di Roma. Viene, quindi, ripercorsa la tempistica delle fasi che avevano portato al perfezionamento del concordato ex art. 599-bis, cod.proc.pen. 1.2. "Art. 606, lett. c) nullità ex art. 178, c.p.p. Omesso ricevimento delle conclusioni del Procuratore generale". A tal proposito la difesa rimarca che -pur avendo inviato le proprie conclusioni a mezzo PEC, nei termini previsti dall'art. 23, comma 2, decreto- legge 9 novembre 2020, n. 149- non riceveva le conclusioni del Pubblico ministero, con conseguente nullità della procedura. 1.3. "Art. 606, lett. c) nullità ex art. 178, c.p.p. per violazione norme sul contraddittorio stabilite dall'art. 23, comma 2, decreto-legge n. 149/2020, conv. In Legge 176/2020". A tal proposito si deduce una nullità discendente da una disparità di trattamento nell'instaurazione del contraddittorio, atteso che il Pubblico ministero era presente in aula per la trattazione del fascicolo, mentre la difesa non era presente, avendo inoltrato le conclusioni scritte, in ossequio all'art. 23, comma 2, decreto-legge n. 149/2020, conv. In Legge 176/202. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato. 1.1. L'esame degli atti -consentito in ragione della natura processuale della questione sollevata- conferma le fasi e i tempi che la difesa descrive nel ricorso in relazione alla formazione dell'accordo ex art. 599-bis, cod.proc.pen.. In particolare, emerge che la Procura generale comunicava alla Cancelleria della Corte di appello l'avvenuto perfezionamento dell'accordo, inviando una PEC in data 18.12.2020, ossia in data successiva a quella di invio delle conclusioni scritte già rassegnate dal Pm e dalla difesa, ma quattro giorni prima dell'udienza fissata per la trattazione. 1.2. Va rilevato che quanto sopra avveniva sotto il regime della normativa emergenziale, in forza della quale le istanze e le richieste devono pervenire al giudice a mezzo PEC, così che la comunicazione con tale mezzo dell'avvenuto perfezionamento dell'accordo deve ritenersi legittima. A ciò deve aggiungersi che la comunicazione deve considerarsi altresì tempestiva, visto che essa è pervenuta presso la Cancelleria della Corte di appello quattro giorni primi della data fissata per la trattazione dell'udienze e ove si consideri che l'art. 599-bis, cod.proc.pen. non stabilisce un termine entro il quale deve essere perfezionato l'accordo tra Pubblico ministero e imputato. 1.3. Alla luce di quanto sopra, viene a configurarsi una nullità per omessa pronuncia, atteso che la Corte di appello era tenuta a valutare il concordato comunicato dalle parti. La sentenza va dunque annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma che andrà a valutare il concordato prospettato dalle parti. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Così deciso i