CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 maggio 2024
Cassazione n. 20998/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 11313-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 28, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12; -controricorrente - avverso la sentenza n. 6189/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 02/10/2018 R.G.N. 6899/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto R.G.N.11313/2019 Cron. Rep. Ud.28/05/2024 CC La Corte d'appello di Roma, prima sezione civile, con la sentenza in atti ha accolto l'appello avverso la sentenza del tribunale di Roma, sez. dist. di Ostia, proposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed in riforma della sentenza appellata ha rigettato l'opposizione alle ordinanze ingiunzioni ( nn. 1258 e 1259 del 2012) svolta da [OSCURATO:PERSONA] quale coobbligato nella sua veste di amministratore della srl [OSCURATO:PERSONA]. Il primo giudice aveva annullato le ordinanze ingiunzioni perché non era stata allegata e dimostrata la subordinazione, mentre i lavoratori cui si riferiva la contestazione erano in possesso di un contratto per prestazione di lavoro occasionale (nella forma della mini co.co.co.) per un solo giorno, con ritenuta d’acconto ; gli ispettori del lavoro si sarebbero limitati semplicemente a rilevare le presenze qualificandole come prestazioni di lavoro subordinato ed a contestare l’illecito (per una giornata di lavoro). A fondamento della decisione la Corte di appello ha invece osservato che “Non è revocabile in dubbio che il giudice di prima istanza abbia applicato al caso di specie una disciplina ratione temporis non applicabile. Egli infatti, come rilevato dall'Avvocatura, aveva fatto ricorso ad una disciplina diversa, essendo stata modificata con decorrenza dal 24/11/2010 (l. 4/11/2010 n.193, art. 4 comma 2 lett. A). Tale normativa limita l'applicazione della cosiddetta maxi sanzione alle ipotesi di impiego di lavoratori subordinati senza la preventiva comunicazione al Centro per l'impiego del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato. Nella sua precedente applicazione, al contrario, la norma faceva riferimento a qualunque tipologia di lavoro ed all'assunzione di qualunque tipo di lavoratore non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria e pertanto sconosciuto al Centro per l'impiego (vedasi anche circolare n. 29/06 del Ministero). Dunque era a tale disciplina che doveva farsi riferimento come correttamente fatto dagli Ispettori accertatori e dall’Ufficio che ha poi provveduto all'irrogazione della relativa sanzione. E alla luce di tali considerazioni alcun rilievo assume anche la eventuale occasionalità della prestazione lavorativa ovvero la sottoscrizione da parte dei lavoratori di un contratto richiamate dal tribunale, atteso che in ogni caso ciò non avrebbe assentato il datore di lavoro dalla comunicazione dell'assunzione degli stessi al Centro per l'impiego ai sensi della L.296/06”. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] con quattro m otivi a cui ha resistito il Ministero del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA]. Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. Ragioni della decisione 1.- Col primo motivo si sostiene la violazione e falsa applicazione, ex articolo 360 n. 3 c.p.c., dell'articolo 1, comma 1180 legge n. 296/ 2006 in tema di comunicazioni relative ai rapporti di lavoro, avendo la Corte d'appello errato a sostenere che la stessa legge n. 296/2006 richieda la comunicazione al Centro per l'impiego di qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro e che quindi fosse irrilevante accertare la natura occasionale del rapporto. 2.- Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione, ex articolo 360 n. 5 c.p.c., per omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in punto ad omessa verifica circa la natura del rapporto di lavoro in concreto intercorso. 3.-Col terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione, ex articolo 360 n. 3 c.p.c., dell'articolo 3, comma 3 decreto legge n.12 del 2002 posto che nel testo originario dell'articolo 3 cit. viene sempre indicato come presupposto l'avvenuto accertamento dell'esistenza di una posizione lavorativa riconducibile a subordinazione nelle sue più disparate forme; lo stesso Ministero del lavoro con la circolare n. 29/2006 aveva chiarito che la maxi sanzione si andasse ad aggiungere ad ogni ulteriore provvedimento di carattere sanzionatorio in ipotesi di lavoro nero. 4.- Con il quarto motivo si prospetta la v iolazione e falsa applicazione,ex articolo 360 n. 3 c.p.c., dell'art. 1 comma 1180, n. 2bis legge 296/2006 e dell'articolo 10, comma 3 decreto legislativo n. 368/2001; conseguente vizio di motivazione ex articolo 360 numero 5 c.p.c. per omesso esame di fatti decisivi per il giudizio in punto di omessa verifica circa la sussistenza delle condizioni di urgenza prescritte dalla legge. La Corte d'appello non ha considerato che in base alle norme indicate il datore di lavoro operante nel settore della ristorazione ricettivo turistico può procedere all'assunzione di lavoratori a tempo determinato per l'esecuzione di speciali servizi di breve durata non superiore a tre giorni in caso di urgenza connessa ad esigenze produttive o forza maggiore che rendono improcrastinabile l'assunzione di lavoratori in deroga alle ordinarie procedure. In tali ipotesi l'assunzione secondo le norme in esame può essere comunicata entro il primo giorno utile e comunque non oltre il quinto giorno senza obbligo di comunicazione preventiva. 5.- Le censure proposte con i primi tre motivi di ricorso, da valutare unitariamente per connessione, sono fondate; mentre va dichiarato assorbito il quarto motivo. 6.-Va premesso che, secondo quanto risulta dagli atti , i fatti di causa si sono svolti nel 2007 e d i lavoratori ritenuti irregolari sono stati trovati intenti al lavoro presso uno stabilimento balneare sul litorale romano, ad [OSCURATO:PERSONA] , muniti di un contratto di lavoro occasionale. La Corte d'appello ha affermato che il giudice di primo grado aveva errato a ritenere applicabile ai fatti la successiva legge n. 183/2010 (art. 4 comma 2 lett. A) del c.d. collegato lavoro ; per mero errore materiale indicato in sentenza con il numero 193) che ha limitato l'istituto della maxi sanzione ai rapporti di lavoro subordinato. Secondo la Corte d'appello andava invece applicata ratione temporis la disciplina precedentemente in vigore ovvero il comma 1180 dell'art. 1 della legge n. 296/2006 rispetto al quale non rilevava la tipologia di lavoro, imponendo la norma di dare preventiva comunicazione al Centro per l'impiego per qualunque tipologia di lavoro e prevedendo l’irrogazione del la sanzione in oggetto per l'assunzione di qualunque tipo di lavoratore non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria. 7.-Risulta però evidente l’errore e la contraddizione contenuta nella sentenza gravata; posto che le due normative in oggetto, citate dalla Corte di appello,si riferiscono a fattispecie diverse e sanzionano precetti diversi. a.- La legge n. 296/2006 si occupa delle comunicazioni al competente Servizio per l’impiego e non riguarda il lavoro occasionale. b.-La legge 4.11.2010 n. 183, art 4, comma 1 lett. a) ( come prima l’art 36 bis comma 7 del d.l. 4.7.2006 n. 223, e prima ancora il d.l. articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73) si occupa invece del lavoro nero ovvero del lavoro che non risulta dalle scritture aziendali e registrazioni obbligatorie e pone il problema della delimitazione soggettiva della fattispecie, anche in relazione alla normativa precedente. 8.- In ogni caso, come già detto, la normativa ritenuta applicabile alla fattispecie dalla Corte di appello (ovvero il comma 1180 dell'articolo 1 della legge n. 296/2006) impone l'obbligo della comunicazione al Servizio per l'impiego soltanto per le tipologie di lavoro tassativamente indicate e cioè i rapporti di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo. In sostanza, la norma nulla dice della prestazione occasionale (intesa come mini co.co.co.) che sarebbe quella che avrebbero svolto i lavoratoriirregolari di cui si tratta. 9.- C he la prestazione occasionale costituisca una forma di lavoro regolata in modo differente da quella coordinata e continuativa, anche nella modalità progetto, deriva dall'art. 61 del decreto legislativo n. 276/2003 il quale, nel prevedere al comma 1 la necessità della riconduzione ad un progetto delle nuove co.co.co., esclude però da lla previsione proprio “ le prestazioni occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro, nel qual caso trovano applicazione le disposizioni contenute nel presente capo”. 10.-Pertanto non è affatto vero che ai fini dell’applicazione delle sanzioni irrogate con le due ordinanze ingiunzioni in oggetto non assuma rilievo alcuno l’eventuale occasionalità della prestazione lavorativa dei lavoratori di cui si tratta; e devono di conseguenza accogliersi i primi tre motivi di ricorso, posto che la Corte d'appello non ha esaminato la natura dei rapporti di lavoro che costituisce invece il presupposto fondamentale per l’irrogazione delle sanzioni in oggetto. La prestazione occasionale non può certamente essere definita una prestazione coordinata e continuativa, né tantomeno un contratto a progetto anche per l’espressa distinzione contenuta nella egge. La circostanza è talmente evidente che la stessa DTL , nel verbale elevato nei confronti del ricorrente, aveva ricondotto i rapporti in questione (da prestazioni occasionali) a rapporti di lavoro subordinato; mentre il primo giudice aveva ritenuto al contrario che non fosse stato effettuato alcun adeguato accertamento in proposito annullando le ordinanze opposte. 11.-Toccherà pertanto al giudice di rinvio, previa qualificazione dei rapporti di lavoro e la corretta analisi della disciplina di legge, valutare se le diverse sanzioni irrogate con le due ordinanze ingiunzioni siano conformi a legge e se esistano i relativi presupposti, di fatto e diritto. 12.- Sulla scorta di tali ragioni il ricorso va quindi accolto. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti con rimessione al giudice di rinvio indicato in dispositivo il quale dovrà procedere alla prosecuzione della causa e provvedere altresì sulle spese del giudizio di cassazione. 13.- Non sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535). P.Q.M. La Corte accoglie ricorso i primi tre motivi di ricorso assorbito il quarto; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d'