CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 luglio 2026
Cassazione n. 22834/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] in personadel legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 365/2025 depositatail 20/01/2025.Numero registro generale 7888/2025Numero sezionale 2931/2026Numero di raccolta generale 22834/2026Data pubblicazione 07/07/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA] proponeva appello avverso la sentenza in oggetto con la qualeil Tribunale di Roma aveva rigettato per difetto di prova la domanda diripetizione di indebito proposta dalla correntista.Con sentenza n. 365/2025 la Corte di appello rigettava il gravame.La Corte distrettuale osservava che la correntista aveva agito per unindebito relativo ad un rapporto costituito in epoca ultradecennale sicchèl’inottemperanza alla richiesta ex art. 119 TUB formulata il 2.10.2014, cheaveva determinato l’emissione dell’ ordine di esibizione assumeva uncarattere neutro.Poiché d’altronde anche il correntista dovrebbe avere ricevuto copia delcontratto all’atto della sottoscrizione, come pure gli estratti conto, lamancata produzione dello stesso da parte dello stesso e l’impossibilità diacquisirlo aliunde integravano il mancato assolvimento dell’onere dellaprova sul soggetto che ne è onerato.Sottolineava infatti che il riparto dell’onere della prova di cui all’art 2697c.c., con le molteplici deroghe normative in ipotesi tassative di inversionedell’onere della prova, costituisce una precisa scelta del Legislatore chepone a svantaggio di chi intende far valere un diritto le conseguenze dellainsufficienza della prova anche per fatto a lui non , quindi sull’attorenell’azione di ripetizione di indebito.Nel caso di specie , la mancata produzione del contratto, non consentivain realtà di accertare eventuali nullità di singole clausole o comunque lanatura indebita di singole operazioni.Numero registro generale 7888/2025Numero sezionale 2931/2026Numero di raccolta generale 22834/2026Data pubblicazione 07/07/2026Avverso tale decisione la società [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso percassazione affidato a quattro motivi cui ha resistito con controricorsoUnicredit s.p.a.Con ordinanza 9.09.2025 il Consigliere delegato ha formulato proposta didefinizione anticipata con pronuncia di rigetto e ne è stata fatta ritualecomunicazione.Parte ricorrente ha chiesto la decisione del giudizio ed è stata fissata latrattazione nell'odierna adunanza camerale.Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative in vistadell’udienza camerale.Con il primo motivo si denuncia la violazione dell’art. 2697 c.c. inrelazione all’art. 360 c.p.c. comma 1 n. 3. per avere la Corte distrettualefatto mal governo dei principi in tema di riparto degli oneri probatori.Si sostiene infatti che essendo stata prospettata dall’attrice la mancatastipulazione ab origine di qualsivoglia specifica pattuizione fra le parti circala debenza di interessi ultralegali, la CMS, le spese e le valute sarebbespettato alla banca provarne la pattuizione per iscrittoCon il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazionedell’art. 2033 cc. e dell’art. 2697 cc in relazione all’art. 360 cpc comma 1,n. 3. per avere la Corte di appello ritenuto che gravasse sulla parte attriceche agisce in ripetizione quello di provare la causa debendi anche laddoveil contratto sia stato richiamato dalla parte al solo fine di provare laesistenza del fatto storico e non come fonte negoziale dello stesso.Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 3del legge 154/92 e dell’art. 117 tub, in relazione all’art. 360 cpc comma 1,n. 3. , la violazione degli artt. 116 e 210 cpc in relazione all’art. 360 cpcNumero registro generale 7888/2025Numero sezionale 2931/2026Numero di raccolta generale 22834/2026Data pubblicazione 07/07/2026comma 1 n. 4. E la violazione e falsa applicazione dell’art. 127 Tub inrelazione all’art. 360 cpc comma 1 n. 3.Si lamenta in particolare che la Corte distrettuale abbia in un primo tempoordinato alla banca l’esibizione di contratti ed estratti conto, disponendoconsulenza tecnica d’ufficio sull’assunto che la mancata loro consegnaavrebbe consentito al giudice di trarre argomenti di prova ai sensi dell’art116, ma poi, nella sentenza conclusiva, abbia deciso diversamente,affermando cioè che l’obbligo di ostensione di cui all’articolo 119 del testounico bancario non operi in relazione a documentazione antecedente ildecennio.Sotto altro profilo si afferma il «diritto del cliente a ricevere copia delcontratto è sancito sia dall’art. 3 della l. 154/92 che dal successivo art.117 Tub, per cui detto diritto appare sganciato dai termini e dalle modalitàdi cui all’art. 119 TUB, comunque ampiamente rispettati dalla correntista».Con il quarto motivo si denuncia l’omesso esame di un motivo di appelloper violazione dell’art. 112 cpc in relazione all’art. 360 cpc comma 1 n.4nonché la violazione e falsa applicazione dell’art. 1283 c.c. in relazioneall’art. 360 cpc n. 3.Si rimprovera alla Corte distrettuale di non essersi pronuncia sul terzomotivo del ricorso di appello con cui era stato chiesto sulla base dellaperizia di parte a firma del dott. [OSCURATO:PERSONA] “che la banca fossecondannata a ripetere le somme indebitamente riscosse a titolo dicapitalizzazione infrannuale degli interessi.Rileva il Collegio che il ricorso merita la trattazione in pubblica udienzaquanto alla questione posta dal terzo motivo: “se il diritto alla consegna dicopia del contratto sottoscritto prescinda dal termine previsto dall’art 119Numero registro generale 7888/2025Numero sezionale 2931/2026Numero di raccolta generale 22834/2026Data pubblicazione 07/07/2026Tub e se, ed in quali termini, tale norma sia applicabile alla copia delcontratto”.La causa andrà pertanto rimessa sul ruolo. P.Q.MLa Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblicaudienza.Così deciso in Roma 1.07.2026Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])