Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 gennaio 2026

Cassazione n. 09530/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso è stato tardivamente proposto, in data 9 luglio 2025, essendo spirato il 19 giugno 2025 il termine per l'impugnazione della sentenza; che, infatti, la sentenza è stata pronunciata il 4 febbraio 2025, con un termine per il deposito della motivazione di 90 giorni, scaduto il 5 maggio 2025, e che da tale ultima data devono essere computati 45 giorni complessivi per l'impugnazione, giungendosi così al 19 giugno 2025.

Rilevato che, pertanto, può procedersi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2026.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso è stato tardivamente proposto, in data 9 luglio 2025, essendo spirato il 19 giugno 2025 il termine per l'impugnazione della sentenza; che, infatti, la sentenza è stata pronunciata il 4 febbraio 2025, con un termine per il deposito della motivazione di 90 giorni, scaduto il 5 maggio 2025, e che da tale ultima data devono essere computati 45 giorni complessivi per l'impugnazione, giungendosi così al 19 giugno 2025. Rilevato che, pertanto, può procedersi de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2026.
Sentenza Cassazione n. 09530/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris