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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 luglio 2022

Cassazione n. 36448/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza 18 maggio 2017 del Tribunale di Arezzo di condanna dell'odierna ricorrente per fattispecie di ricettazione di un ciclomotore.

2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputata, NOCENTINI Catia

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. I motivi di ricorso, relativi alla dichiarata penale responsabilità, si incentrano su profili fattuali della ricostruzione giudiziale in punto disponibilità del bene ricettato.

Tale disponibilità è stata ritenuta in maniera del tutto logica e congrua in conseguenza del fatto che la donna è stata vista, ancora con il casco, aprire il bauletto del ciclomotore oggetto di contestazione.

Può affermarsi dunque il carattere logico dell'affermazione per cui, in difetto di altri soggetti che avessero minimamente avuto a che fare con il mezzo stesso, questo fosse nella disponibilità della NOCENTINI, con tutte le conseguenze in tema di accertamento dell'elemento materiale e psicologico del delitto di ricettazione.

In sostanza, la Corte di appello si è correttamente conformata al consolidato orientamento di questa Corte Suprema, a parere della quale (per tutte, Sez. 2 n. 29198 del 25 maggio 2010, Fontanella, Rv. 248265), ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; in tal modo, non si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Sez.

Un., sent. n. 35535 del 12 luglio - 26 settembre 2007, Rv. n. 236914).

4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma in data 8 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA] ere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza 18 maggio 2017 del Tribunale di Arezzo di condanna dell'odierna ricorrente per fattispecie di ricettazione di un ciclomotore. 2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputata, NOCENTINI Catia 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. I motivi di ricorso, relativi alla dichiarata penale responsabilità, si incentrano su profili fattuali della ricostruzione giudiziale in punto disponibilità del bene ricettato. Tale disponibilità è stata ritenuta in maniera del tutto logica e congrua in conseguenza del fatto che la donna è stata vista, ancora con il casco, aprire il bauletto del ciclomotore oggetto di contestazione. Può affermarsi dunque il carattere logico dell'affermazione per cui, in difetto di altri soggetti che avessero minimamente avuto a che fare con il mezzo stesso, questo fosse nella disponibilità della NOCENTINI, con tutte le conseguenze in tema di accertamento dell'elemento materiale e psicologico del delitto di ricettazione. In sostanza, la Corte di appello si è correttamente conformata al consolidato orientamento di questa Corte Suprema, a parere della quale (per tutte, Sez. 2 n. 29198 del 25 maggio 2010, Fontanella, Rv. 248265), ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; in tal modo, non si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Sez. Un., sent. n. 35535 del 12 luglio - 26 settembre 2007, Rv. n. 236914). 4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma in data 8 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA] ere estensore
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