CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18782/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]0 ANDON ( CUI 01K9MDO ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 43767_23 Rilevato che, con due motivi di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto i vizi di illogicità della motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (censurando la sentenza per averle negate in ragione della gravità del fatto e della modestia del danno risarcito) nonché di violazione di legge in relazione all'art. 99, cod. pen. e correlato vizio di illogicità della motivazione (censurando la sentenza per aver ritenuto applicabile la contestata recidiva in difetto dei presupposti di legge), Ritenuto che entrambi i motivi proposti sono da qualificarsi come inammissibili: a) sia perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; b) sia perché inerenti al trattamento punitivo benchè sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle dichiarazioni difensive; c) sia perché manifestamente infondati n quanto inerenti ad asseriti vizi di illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato (segnatamente, quanto all'art. 62-bis, cod. pen., il diniego è stato congruamente motivato alle pagg. 5/ dell'impugnata sentenza, in cui, dopo aver richiamato puntualmente la giurisprudenza di questa Corte, si giustifica il diniego nella gravità del fatto giudicato in ragione del notevole quantitativo di marijuana detenuto che consentiva di ricavare oltre 5000 d.m.s. nonché per il cospicuo quantitativo di cocaina detenuto, idoneo a ricavare 75 d.m.s., avendo peraltro tenuto una condotta di resistenza ai militari intervenuti con violenza e minaccia, senza peraltro trascurare che è gravato da numerosi e allarmanti precedenti a carico, senza che abbia rilievo la circostanza di aver offerto 300 euro ad un ente religioso; quanto, infine, all'art. 99, cod. pen., la motivazione sviluppata a pag. 6 è del tutto scevra dai denunciati vizi, avendo giustificato la Corte territoriale la mancata esclusione della recidiva richiamando non solo la giurisprudenza dgi questa Corte (Cas. 16047/2019), ma anche quanto già puntualmente argomentato dal primo giudice, ossia che il precedente del 2006 per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, della prostituzione e cessione di stupefacenti e la condanna riportata con decreto penale dle 2008 per furto, sono elementi espressivi di una perdurante propensione alla trasgressione delle prescrizioni, come comprovato dalla recente condanna per cessione di stupefacenti del gennaio 2022, elementi che giustificano per la Corte d'appello l'operatività della recidiva) Ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 1° marzo 2024 Il consig iere estenso