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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 marzo 2024

Cassazione n. 29964/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in relazione all'ultimo motivo di ricorso; udito il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] D'ALESSANDRO, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 27 marzo 2024, confermava la dichiarazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di ricettazione relativo a 344 provoloni e ad altra merce. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore / dell'imputato, osservando che il primo giudice, nell'affermare la penale responsabilità del ricorrente, era partito da un assunto evidentemente errato per avere ritenuto che il luogo in cui era stata effettuata la perquisizione fosse la residenza di [OSCURATO:PERSONA], quando invece non ne costituiva né la residenza, né la dimora; inoltre, erano assenti le querele relative ai furti degli oggetti ricettati, per cui mancava una condizione di procedibilità dell'azione, ed alcuni dei beni contestati al prevenuto erano stati restituiti alla madre del ricorrente; erano stati valorizzati meri indizi e vi era stata violazione degli artt. 133 e 164 cod. pen.

Così premessi i motivi di appello, il difensore eccepisce nuovamente che era stata configurata la condizione di procedibilità in assenza di un atto formale con il quale la persona offesa chiedesse procedersi penalmente nei confronti dei responsabili del furto; osserva che il reato contestato al ricorrente si presupponeva commesso in data 17-18 febbraio 2019, e /quindi, due anni prima dell'entrata in vigore della norma (comma 6 dell'art. 648 cod. pen.) che consente di procedere anche in assenza della condizione di procedibilità del reato presupposto. 1.2 II difensore rileva che in sede di perquisizione [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito che la cantina di sua proprietà era stata data in affitto dal figlio [OSCURATO:PERSONA] ad un certo [OSCURATO:PERSONA], che a sua volta aveva riferito di avere acquistato provoloni ed altri prodotti caseari da [OSCURATO:PERSONA]: era stata iquindi,ritenuta provata la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] sulla base di dichiarazioni rese dai coimputati in fase di indagini senza che queste venissero acquisite o confermate in sede dibattimentale, e senza alcun riscontro alle stesse, posto che le dichiarazioni dei testi Acampora e Ruocco erano difformi dalle dichiarazioni di Buonocore. 1.3 n difensore eccepisce che le dichiarazioni della Coppola (il cui utilizzo non risultava autorizzato) erano inutilizzabili e contraddette dal teste Marchitelli (il quale aveva riferito che la cantina era stata affittata a Buonocore), e quelle di Acampora e Ruocco erano inattendibili e discordanti con quelle di Buonocore. 1.4 Il difensore lamenta che la Corte di appello aveva ritenuto di poter superare la censura con la quale era stata dedotta l'assenza dell'elemento costitutivo del reato con particolare riferimento alla certezza circa la provenienza illecita, attraverso l'utilizzo di supposizioni palesemente in contrasto con le prove testimoniali acquisite al dibattimento; nessuna prova era emersa circa la riconducibilità dei beni elencati a [OSCURATO:PERSONA], visto che i testimoni escussi avevano riferito solo in ordine alla presunta compravendita di provoloni e non agli altri oggetti di cui al capo di imputazione. 1.5 II difensore contesta la motivazione della sentenza nella parte in cui aveva ritenuto irrilevante che [OSCURATO:PERSONA] avesse la residenza in altro luogo e non aveva considerato che la cantina era stata affittata a Buonocore. 1.6 II difensore lamenta che la Corte di appello aveva ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] dovesse giustificare la provenienza della merce, nonostante non fossero emersi elementi sufficienti tali da ricondurre a lui la merce. 1.7 Il ricorrente eccepisce la violazione dell'art. 20-bis cod. pen., visto che i giudici di appello avrebbero dovuto sostituire la pena detentiva con altra considerata più confacente al caso specifico e finalizzata al recupero del reo; lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Infatti, con riferimento al primo motivo di ricorso, la Corte di appello ha ritenuto integrato il reato di ricettazione ritenendo che per tutti gli oggetti elencati nel capo di imputazione fosse stata presentata querela relativamente al furto subito dalle persone offese (si veda, in particolare, la motivazione contenuta a pag.2, dove vengono indicate le denunce presentate, e 6 della sentenza impugnata); il motivo di ricorso è, pertantoy privo di specificità, posto che avrebbe dovuto, se intendeva affermare che per i beni non erano state proposte querele, produrre le stesse in modo da consentire a questa Corte il controllo sulla motivazione resa dalla Corte di appello. 1.2 Relativamente ai motivi di ricorso secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, motivo di_. f1-cc_n_- 35– j si deve osservare che, con riguardo alla decisione in ordine all'odierna parte ricorrente, ci si trova dinanzi ad una c.d.

"doppia conforme" e cioè doppia pronuncia di eguale segno per cui il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione della motivazione del provvedimento di secondo grado; il vizio di motivazione può,infatti,essere fatto valere solo nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione ha riformato quella di primo grado nei punti che in questa sede ci occupano, non potendo, nel caso di c.d.

"doppia conforme", superarsi il limite del devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (Sez. 4, n.19710 19/10/2009, Buraschi, Rv. 243636; Sez. 1, n. 24667 del 15/6/2007, Musunneci, Rv. 237207; Sez. 2, n. 5223 del 24/1/2007, Medina, Rv. 236130; Sez. 4, n. 5615 del 13/11/2013, dep. 2014, Nicoli, Rv. 258432).

Nel caso in esame, invece, il giudice di appello ha esaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al Tribunale e, dopo aver preso atto delle censure dell'appellante, è giunto, con riguardo alla posizione dell'imputato, alla medesima conclusione della sentenza di primo grado; i motivi propongono una inammissibile rivalutazione delle risultanze probatorie, non consentita in sede di legittimità, rispetto alle considerazioni della Corte di appello, che ha osservato, quanto al fatto che [OSCURATO:PERSONA] non fosse residente nella cantina ove si trovavano i beni ricettati, che al momento della perquisizione [OSCURATO:PERSONA] (sulla cui utilizzabilità delle dichiarazioni non erano state sollevate censure in appello, per cui l'eccezione è inammissibile) aveva affermato che era il ricorrente a servirsi dei locali, circostanza confermata dai testi Ruocco ed Acampora. 1.4 Manifestamente, infondato, infine, è l'ultimo motivo di ricorso.

Si deve infatti ribadire che "in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen., affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi sulla loro applicabilità come previsto dalla disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma Cartabia), è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, che non dev'essere formulata necessariamente con l'atto di impugnazione o con la presentazione di motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma deve intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione del gravame" (Sez.2, n. 12991 del 01/03/2024, Generali, Rv. 286017); non essendo stata presentata una richiesta in tal senso né nell'atto di appello, né in sede di conclusioni, il motivo è manifestamente infondato.

Quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, vi è motivazione a pag.8 della sentenza impugnata che, essendo esente da manifesta illogicità, è insindacabile in cassazione (vedi)Sez.5, n. 43952 del 13/04/2017, [OSCURATO:PERSONA]. 271269 - 01).

2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in relazione all'ultimo motivo di ricorso; udito il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] D'ALESSANDRO, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 27 marzo 2024, confermava la dichiarazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di ricettazione relativo a 344 provoloni e ad altra merce. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore / dell'imputato, osservando che il primo giudice, nell'affermare la penale responsabilità del ricorrente, era partito da un assunto evidentemente errato per avere ritenuto che il luogo in cui era stata effettuata la perquisizione fosse la residenza di [OSCURATO:PERSONA], quando invece non ne costituiva né la residenza, né la dimora; inoltre, erano assenti le querele relative ai furti degli oggetti ricettati, per cui mancava una condizione di procedibilità dell'azione, ed alcuni dei beni contestati al prevenuto erano stati restituiti alla madre del ricorrente; erano stati valorizzati meri indizi e vi era stata violazione degli artt. 133 e 164 cod. pen. Così premessi i motivi di appello, il difensore eccepisce nuovamente che era stata configurata la condizione di procedibilità in assenza di un atto formale con il quale la persona offesa chiedesse procedersi penalmente nei confronti dei responsabili del furto; osserva che il reato contestato al ricorrente si presupponeva commesso in data 17-18 febbraio 2019, e /quindi, due anni prima dell'entrata in vigore della norma (comma 6 dell'art. 648 cod. pen.) che consente di procedere anche in assenza della condizione di procedibilità del reato presupposto. 1.2 II difensore rileva che in sede di perquisizione [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito che la cantina di sua proprietà era stata data in affitto dal figlio [OSCURATO:PERSONA] ad un certo [OSCURATO:PERSONA], che a sua volta aveva riferito di avere acquistato provoloni ed altri prodotti caseari da [OSCURATO:PERSONA]: era stata iquindi,ritenuta provata la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] sulla base di dichiarazioni rese dai coimputati in fase di indagini senza che queste venissero acquisite o confermate in sede dibattimentale, e senza alcun riscontro alle stesse, posto che le dichiarazioni dei testi Acampora e Ruocco erano difformi dalle dichiarazioni di Buonocore. 1.3 n difensore eccepisce che le dichiarazioni della Coppola (il cui utilizzo non risultava autorizzato) erano inutilizzabili e contraddette dal teste Marchitelli (il quale aveva riferito che la cantina era stata affittata a Buonocore), e quelle di Acampora e Ruocco erano inattendibili e discordanti con quelle di Buonocore. 1.4 Il difensore lamenta che la Corte di appello aveva ritenuto di poter superare la censura con la quale era stata dedotta l'assenza dell'elemento costitutivo del reato con particolare riferimento alla certezza circa la provenienza illecita, attraverso l'utilizzo di supposizioni palesemente in contrasto con le prove testimoniali acquisite al dibattimento; nessuna prova era emersa circa la riconducibilità dei beni elencati a [OSCURATO:PERSONA], visto che i testimoni escussi avevano riferito solo in ordine alla presunta compravendita di provoloni e non agli altri oggetti di cui al capo di imputazione. 1.5 II difensore contesta la motivazione della sentenza nella parte in cui aveva ritenuto irrilevante che [OSCURATO:PERSONA] avesse la residenza in altro luogo e non aveva considerato che la cantina era stata affittata a Buonocore. 1.6 II difensore lamenta che la Corte di appello aveva ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] dovesse giustificare la provenienza della merce, nonostante non fossero emersi elementi sufficienti tali da ricondurre a lui la merce. 1.7 Il ricorrente eccepisce la violazione dell'art. 20-bis cod. pen., visto che i giudici di appello avrebbero dovuto sostituire la pena detentiva con altra considerata più confacente al caso specifico e finalizzata al recupero del reo; lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Infatti, con riferimento al primo motivo di ricorso, la Corte di appello ha ritenuto integrato il reato di ricettazione ritenendo che per tutti gli oggetti elencati nel capo di imputazione fosse stata presentata querela relativamente al furto subito dalle persone offese (si veda, in particolare, la motivazione contenuta a pag.2, dove vengono indicate le denunce presentate, e 6 della sentenza impugnata); il motivo di ricorso è, pertantoy privo di specificità, posto che avrebbe dovuto, se intendeva affermare che per i beni non erano state proposte querele, produrre le stesse in modo da consentire a questa Corte il controllo sulla motivazione resa dalla Corte di appello. 1.2 Relativamente ai motivi di ricorso secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, motivo di_. f1-cc_n_- 35– j si deve osservare che, con riguardo alla decisione in ordine all'odierna parte ricorrente, ci si trova dinanzi ad una c.d. "doppia conforme" e cioè doppia pronuncia di eguale segno per cui il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione della motivazione del provvedimento di secondo grado; il vizio di motivazione può,infatti,essere fatto valere solo nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione ha riformato quella di primo grado nei punti che in questa sede ci occupano, non potendo, nel caso di c.d. "doppia conforme", superarsi il limite del devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (Sez. 4, n.19710 19/10/2009, Buraschi, Rv. 243636; Sez. 1, n. 24667 del 15/6/2007, Musunneci, Rv. 237207; Sez. 2, n. 5223 del 24/1/2007, Medina, Rv. 236130; Sez. 4, n. 5615 del 13/11/2013, dep. 2014, Nicoli, Rv. 258432). Nel caso in esame, invece, il giudice di appello ha esaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al Tribunale e, dopo aver preso atto delle censure dell'appellante, è giunto, con riguardo alla posizione dell'imputato, alla medesima conclusione della sentenza di primo grado; i motivi propongono una inammissibile rivalutazione delle risultanze probatorie, non consentita in sede di legittimità, rispetto alle considerazioni della Corte di appello, che ha osservato, quanto al fatto che [OSCURATO:PERSONA] non fosse residente nella cantina ove si trovavano i beni ricettati, che al momento della perquisizione [OSCURATO:PERSONA] (sulla cui utilizzabilità delle dichiarazioni non erano state sollevate censure in appello, per cui l'eccezione è inammissibile) aveva affermato che era il ricorrente a servirsi dei locali, circostanza confermata dai testi Ruocco ed Acampora. 1.4 Manifestamente, infondato, infine, è l'ultimo motivo di ricorso. Si deve infatti ribadire che "in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen., affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi sulla loro applicabilità come previsto dalla disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma Cartabia), è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, che non dev'essere formulata necessariamente con l'atto di impugnazione o con la presentazione di motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma deve intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione del gravame" (Sez.2, n. 12991 del 01/03/2024, Generali, Rv. 286017); non essendo stata presentata una richiesta in tal senso né nell'atto di appello, né in sede di conclusioni, il motivo è manifestamente infondato. Quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, vi è motivazione a pag.8 della sentenza impugnata che, essendo esente da manifesta illogicità, è insindacabile in cassazione (vedi)Sez.5, n. 43952 del 13/04/2017, [OSCURATO:PERSONA]. 271269 - 01). 2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro
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