CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 00192/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile, o in subordine rigettarsi, il ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto accogliersi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catania, decidendo ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., confermava l'anteriore ordinanza del locale G.i.p., con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere, in quanto gravemente indiziato del duplice omicidio di [OSCURATO:PERSONA]Alessandro e [OSCURATO:PERSONA] e dei tentati omicidi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], commessi per motivi abietti, oltre che dei connessi delitti di porto e detenzione illegali di arma comune da *sparo; delitti tutti aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. 2. Nel pomeriggio dell'8 agosto 2020, nel quartiere catanese di Librino, era avvenuta una sparatoria tra esponenti di clan mafiosi contrapposti, il clan Cappello e il clan dei Cursoti milanesi, sfociata in vittime e feriti, appartenenti ad entrambi gli schieramenti. L'ordinanza di riesame, dopo aver individuato nell'accesa conflittualità tra le due cosche l'origine della sparatoria, tragico epilogo di un'escalation di violenze e rappresaglie reciproche, ne ricostruiva la dinamica, sulla base degli elementi probatori raccolti (fonti orali e videoriprese, incluso un filmato amatoriale girato dai piani alti di un immobile viciniore). Il clan Cappello aveva deciso, nel predetto pomeriggio, di procedere ad una scorreria sul territorio del clan avversario, allo scopo di espugnarlo e di riaffermare il proprio predominio. Un corteo di motoveicoli (12 scooter e due motociclette BMW), ciascuno con due occupanti, aveva così iniziato a percorrere via Palermo, alla ricerca di [OSCURATO:PERSONA], capo della squadra dei Cursoti, e dei suoi accoliti. La molteplicità di persone e di mezzi era rapportata al fine ambizioso che i banditi, sicuramente armati, si prefiggevano. In via Palermo i Cappello si imbatterono in [OSCURATO:PERSONA], esponente dei Cursoti, e si misero ad inseguirlo. [OSCURATO:PERSONA], fratello di [OSCURATO:PERSONA], dalla sua abitazione si accorse di quanto stava accadendo, avvertì i suoi sodali e scese in strada con essi. Costoro, armatisi a loro volta, presero posto a bordo di due distinti autovetture, rispettivamente guidate da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e occupate l'una (una [OSCURATO:PERSONA]) da [OSCURATO:PERSONA] e dall'indagato odierno, [OSCURATO:PERSONA], e l'altra (una [OSCURATO:PERSONA]) da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. L'incrocio tra i due gruppi avvenne in via Grimaldi. L'esito del relativo scontro a fuoco fu drammatico. All'interno del gruppo dei Cappello perse la vita [OSCURATO:PERSONA]Alessandro e rimasero feriti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (attinti da proiettili calibro 9X21 e calibro 38). Tra i Cursoti furono colpiti, non mortalmente, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La sanguinosa vicenda non era però conclusa. [OSCURATO:PERSONA] (Distefano, Campisi, Nicolosi, Scuderi e [OSCURATO:PERSONA]) risalirono sulle loro autovetture e ripresero la marcia. Le automobili raggiunsero lo scooter di [OSCURATO:PERSONA] (clan Cappello) e una di esse lo tamponò; un colpo di pistola, calibro 9X21, attinse il guidatore e Scalia rimase ucciso. 3. Il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda era certo, per i giudici del riesame. [OSCURATO:PERSONA], sin dal primo interrogatorio, lo aveva indicato come uno di coloro che aveva dato l'allerta alla vista dei Cappello che facevano ingresgo nel quartiere Librino, e lo aveva quindi collocato a bordo della Panda, partita alla controffensiva, assieme a sé e a Viglianesi. Che l'indagato fosse presente alla prima sparatoria, allorché perdeva la vita D'Alessandro, e rimanevano feriti Bertucci e [OSCURATO:PERSONA], non era dal medesimo contestato, e trovava conferma nel ritrovamento del suo telefono e del suo cappellino nelle vicinanze, nonché dalle verifiche effettuate sulle celle telefoniche cui si era connesso il suo dispositivo di telefonia mobile. Quanto alla partecipazione al secondo segmento di azione, culminato nell'uccisione di [OSCURATO:PERSONA], un rilevante elemento di riscontro era fornito dal video amatoriale, girato dal cellulare di [OSCURATO:PERSONA], e dai relativi fotogrammi, che immortalano gli eventi successivi alla prima sparatoria. Nel video si vedono cinque soggetti, che attorniano [OSCURATO:PERSONA] che giace ferito, fingendosi morto. Uno dei soggetti è proprio Nicolosi, come tale identificato dal collaboratore Sanfilippo. Il drappello di uomini, comprendente Nicolosi, era in origine composto da sette persone, ma Sanfilippo e Viglianesi, feriti, si erano già dileguati, e il gruppo, ristrettosi a cinque, che infine inseguì [OSCURATO:PERSONA], ricomprendeva l'odierno indagato. 4. Il dolo omicida di concorso, in capo a Nicolosi, era ritenuto evidente. Costui aveva fornito un contributo causalmente efficiente alla controffensiva che il suo gruppo, senza essersi affatto lasciato cogliere di sorpresa dai Cappello, aveva sferrato, munendosi di armi e mobilitando un consistente numero di persone. Nicolosi aveva scelto deliberatamente di prendere parte all'impresa criminosa, salendo a bordo della [OSCURATO:PERSONA] assieme a soggetti palesemente armati, ben consapevole dei prevedibili e accettati sviluppi che ne sarebbero derivati. Con la sua diretta partecipazione, egli aveva condiviso e rafforzato il piano delittuoso. :3 5. L'estrema gravità dei fatti, commessi con plurime armi da fuoco e riconducibili alle strategie di predominio territoriale di un clan mafioso, cui l'indagato risultava per lo meno contiguo, e anche sotto tale profilo individualmente pericoloso, giustificava - sotto il profilo delle esigenze cautelari - l'applicazione della misura di massimo rigore. 6. Avverso l'ordinanza, adottata in sede di riesame, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, per il tramite del suo difensore di fiducia, articolando cinque motivi. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, quanto alla valutazione di gravità indiziaria relativamente agli ascritti omicidi consumati. La mera, iniziale, presenza dell'indagato sul luogo teatro dei fatti, nonché in occasione del conflitto a fuoco, sarebbe priva, al riguardo, di efficienza causale. Nicolosi non apparterrebbe ad alcuno dei clan contrapposti, sarebbe estraneo agli antefatti e avrebbe rivestito nella vicenda il ruolo di mero spettatore, disarmato e disinteressato all'esito della contesa. I colpi.che attinsero le vittime sarebbero stati esplosi dalla seconda automobile (la [OSCURATO:PERSONA]), su cui egli non montava. Dopo i primi spari, egli si sarebbe dato alla fuga, senza partecipare -non risultando il contrario dai fotogrammi- al secondo segmento dell'azione, che neppure poteva dirsi sviluppo prevedibile del primo. Non si vede in cosa potesse essere consistito il suo concorso, materiale o morale. Con il secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione, quanto alla valutazione di gravità indiziaria relativamente agli ascritti omicidi tentati. Fu il gruppo dei Cappello ad aprire per primo il fuoco. Gli antagonisti, e l'indagato tra questi, spararono per proteggersi, non con l'obiettivo di uccidere. Nessuno dei feriti aveva peraltro corso pericolo di vita. L'ordinanza impugnata non avrebbe adeguatamente replicato a tali rilievi. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge, quanto alla valutazione di gravità indiziaria relativamente alla detenzione e al porto delle armi. Le pistole impiegate (la calibro 9X21 e le due calibro 38) erano detenute, la prima, dal solo [OSCURATO:PERSONA] e le altre da occupanti della [OSCURATO:PERSONA] diversi dall'indagato, cui Sanfilippo le aveva cedute; il ricorrente non poteva disporne autonomamente. Né l'impiego delle armi era stato preventivamente concordato. Con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, quanto alla ritenuta aggravante dei motivi abietti e futili, non integrata da meri sentimenti di vendetta, che in ogni caso sarebbero riferibili al solo Distefano, cui l'indagato non sarebbe legato da alcun vincolo di tipo malavitoso. Con il quinto motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione, quanto al riscontro delle esigenze cautelari di massimo spessore, contraddetto da plurimi elementi (età, ruolo marginale nell'accaduto, comportamento processuale, estraneità a contesti malavitosi), idonei almeno a determinare un'attenuazione del relativo regime. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Esso, al fine di corroborare la tesi della mancata partecipazione dell'indagato al secondo segmento di azione, ossia alla sparatoria culminata nella morte di [OSCURATO:PERSONA], muove da una ricostruzione alternativa delle risultanze processuali, basata su una rilettura delle medesime non consentita in questa sede, giacché la Corte di cassazione è in proposito chiamata ad un controllo sulla esistenza, o meno, di una motivazione effettiva da parte del provvedimento dinanzi ad essa impugnato, non potendo invece la sua valutazione sconfinare nel merito (Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv. 270519-01; Sez. 1, n. 53512 del 11/07/2014, Gurgone, Rv. 261600-01; Sez. 5, n. 10411 del 28/01/2013, Viola, Rv. 254579-01). Nel caso di specie, la diversa versione dell'occorso, prospettata dalla difesa - secondo cui Nicolosi non avrebbe fatto parte del quintetto di uomini che, dopo aver inseguito Scalia, lo uccisero, per essersi l'indagato dato preventivamente alla fuga - è stata oggetto di attenta e puntuale disamina ad opera del giudice del riesame, ed è stata da lui disattesa con ampie e ragionevoli argomentazioni, oggetto, nel motivo, di confutazioni generiche e reiterative. Non è poi in discussione che Nicolosi abbia direttamente partecipato alla prima parte dello scontro a fuoco, in cui rimase ucciso [OSCURATO:PERSONA]Alessandro. L'indagato rispose senza esitazioni all'ordine di mobilitazione impartito da [OSCURATO:PERSONA] e salì, assieme a persone vistosamente armate, a bordo di una delle autovetture mediante le quali i Cursoti organizzarono la sanguinosa controffensiva. Alla luce del quadro di gravità indiziaria per l'effetto risultante, sia l'efficienza causale delle sue condotte, sia il dolo di concorso sono stati ineccepibilmente ritenuti dall'ordinanza impugnata. L'attività di Nicolosi si è estrinsecata e inserita in modo organico nel determinismo produttivo degli eventi, fondendosi indissolubilmente con quella degli altri compartecipi, sicché gli eventi stessi, così come verificatisi, sono da considerare come l'effetto dell'azione combinata di tutti i concorrenti, anche di quelli che, non avendo direttamente sparato, non hanno posto in essere l'azione tipica del reato di omicidio. E' infatti principio consolidato quello secondo cui, stante la struttura unitaria del reato concorsuale, allorché si realizza la combinazione di diverse • volontà finalizzate alla produzione dello stesso evento, ciascun compartecipe è chiamato a rispondere sia degli atti compiuti personalmente, sia di quelli compiuti dai correi nell'ambito della concordata impresa criminosa (Sez. 2, n. 51174 del 01/10/2019, Lucà, Rv. 278012-01; Sez. 5, n. 40449 del 10/07/2009, Scognamiglio, Rv. 244916-01; Sez. 1, n. 7442 del 08/05/1998, Negri, Rv. 210806-01). 2. Infondato è anche il secondo motivo. L'indagato, e i suoi sodali, all'evidenza non hanno agito con intenti puramente autoprotettivi, ma hanno posto in essere una controffensiva armata, di ampiezza e gravità largamente eccedente le strette necessità di difesa. Questa Corte, del resto, ha ripetutamente affermato che non può parlarsi di legittima difesa, nemmeno putativa, nel caso in cui l'agente abbia innescato, o accettato, un duello o una sfida, ovvero abbia organizzato, anche a titolo di reazione, spedizioni punitive nei confronti degli avversari, mancando in tali casi il requisito della convinzione, sia pure erronea, di dover agire per scopo difensivo (da ultimo, Sez. 1, n. 37289 del 21/06/2018, Fantini, Rv. 273861-01). Quanto ai requisiti costitutivi dell'omicidio tentato, quel che conta sono l'idoneità e inequivocità finalistica dell'azione, che vanno apprezzate in concreto, con prognosi postuma riferita alla situazione che si presentava sul momento all'agente in base alle condizioni umanamente prevedibili. Deve invece escludersi che l'entità delle lesioni subite dalla vittima - così come il fatto che questa non si sia trovata, in concreto, in pericolo di vita - siano circostanze idonee ad influire sulla valutazione della volontà omicida (Sez. 1, n. 52043 del 10/06/2014, Vaghi, Rv. 261702-01). 3. Infondato è il terzo motivo. Risponde, infatti, di concorso nel porto e nella detenzione illegale di armi anche colui che, non essendo personalmente armato, aderisce e prende parte ad un'impresa criminosa comportante l'impiego, visibile e condiviso, di armi da parte di altri correi, ancorché questi ne abbiano l'esclusiva disponibilità (Sez. 1, n. 40702 del 21/12/2017, dep. 2018, Foschini, Rv. 274364-01; Sez. 2, n. 49389 del 04/12/2012, Beccalli, Rv. 253915-01; Sez. 2, n. 46286 del 23/09/2003, Inglese, Rv. 226971-01).I fatti di causa, ricostruiti sulla base delle prove indiziarie inappuntabilmente illustrate dall'ordinanza impugnata, riflettono esattamente tale scenario. 4. La censura, oggetto del quarto motivo, è inammissibile perché non sostenuta da un interesse attuale. La' circostanza dei motivi abietti non ha ripercussione alcuna sull'an o sul quomodo della cautela, e dalla sua esistenza non dipende la legittimità della disposta misura (cfr. Sez. 3, n. 20891 del 18/06/2020, Piccirillo, Rv. 279508-01; Sez. 3, n. 36731 del 17/04/2014, Inzerra, Rv. 260256-01), né essa influisce sui termini di durata massima di fase della misura stessa (cfr. Sez. 1, n. 20286 del 17/06/2020, Petito, Rv. 280123-02). 5. Il quinto motivo, concernente le esigenze cautelari, è infondato. Esso trascura di considerare che, in relazione ai contestati reati, vige la presunzione, relativa, di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza a fronteggiarle della sola custodia cautelare in carcere; e, in tal caso, il giudice non ha l'onere di dimostrare in positivo la ricorrenza della pericolosità dell'indagato, o la sua intensità, essendo detta presunzione anche idonea a comprendere, quanto all'an, i caratteri di attualità e concretezza di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen..(Sez. 5, n. 91 del 01/12/2020, Panese, Rv. 280248-01; Sez. 5, n. 26371 del 24/07/2020, Carparelli, Rv. 279470-01; Sez. 3, n. 33051 del 08/03/2016, Barra, Rv. 268664-01) ed essendo sufficiente che il giudice medesimo dia atto, assieme ai gravi indizi di colpevolezza, dell'inidoneità a superarla degli elementi eventualmente evidenziati dalla difesa, o comunque risultanti dagli atti. Ciò posto, l'ordinanza impugnata individua in modo esaustivo, e finanche sovrabbondante, a fronte dell'attenuato standard motivazionale legale, testé delineato e sul quale il ricorso non è affatto calibrato, gli indici (oggettivi e soggettivi) che qualificano, nel contesto di un'azione di chiara matrice mafiosa, l'esigenza cautelare special-preventiva del caso concreto, non superati da conducenti e convincenti elementi di prova contraria. 6. Il ricorso deve essere pertanto conclusivamente rigettato. Segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.e P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui