Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 aprile 2022

Cassazione n. 21619/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso 18242-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 103, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che li rappresentano e difendono; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] E L’[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 12; -controricorrente - avverso la sentenza n. 8105/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 01/02/2016 R.G.N. 908/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] concorso presso ICE – mancata autorizzazione della PCM – rinuncia al ricorso R.G.N.18242/2016 Cron.

Rep.

Ud.13/04/2022 CC Rilevato che: RGN 18242/2016 Pag.1. la Corte di appello di Roma, con sentenza n. 8105/2015, rigettava l’impugnazione proposta (tra gli altri) da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo e [OSCURATO:PERSONA]Andrea e confermava la decisione di prime cure che aveva respinto la domanda dei predetti intesa ad ottenere l’accertamento del loro diritto perfetto ad essere assunti in ruolo presso l’ICE, in quanto vincitori di concorso pubblico, area funzionale C, posizione economica C1 e la condanna al risarcimento del danno da parte dell’Agenzia; riteneva la Corte territoriale che non sussistesse un diritto perfetto all’assunzione in quanto già nel bando di concorso era inserita una clausola, da valere quale condizione sospensiva, secondo la quale l’assunzione era subordinata all’autorizzazione della Presidenza del Consiglio; escludeva che tale clausola (che era anche riproduttiva di una precisa norma imperativa di rango primario, ossia dell’art. 66, d.l. n. 112/2008, conv. in l. n. 133/2008) potesse essere considerata meramente potestativa, e come tale nulla, non dipendendo l’evento condizionante dalla ‘mera volontà’di un terzo ma da ragioni di programmazione, controllo e contenimento della spesa pubblica da raffrontare con i risparmi di spesa derivanti dalle precedenti cessazioni dal servizio di altro personale del medesimo ente; rilevava che l’ICE si era tempestivamente attivato al fine di ottenere la necessaria autorizzazione con la conseguenza che nessun addebito era possibile muovere nei confronti dello stesso;

2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo e [OSCURATO:PERSONA]Andrea sulla base di tre motivi;

3. l’ICE ha resistito con controricorso;

4. successivamente i ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione.

Considerato che:

1. è intervenuta rinuncia al ricorso dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo e [OSCURATO:PERSONA]Andrea determinata da sopravvenuta cessazione della materia del contendere per essere stati i predetti assunti nei ruoli dell’ICE, in quanto vincitori di concorso pubblico per titoli ed esami del 21/10/2010, assunti nei ruoli dell’ICE; non risulta alcuna formale accettazione; la suddetta ultima circostanza, non applicandosi l’art. 306 cod. proc. civ. al giudizio di cassazione, non rileva ai fini dell’estinzione del giudizio; la rinuncia al ricorso per cassazione, infatti, non ha carattere cosiddetto accettizio, che richiede, cioè, l’accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali (Cass. 23 dicembre 2005, n. 28675; Cass. 15 ottobre 2009, n. 21894; Cass. 5 maggio 2011, n. 9857; Cass. 26 febbraio 2015, n. 3971) ma pur sempre carattere recettizio, RGN 18242/2016 Pag.esigendo l’art. 390 cod. proc. civ. che essa sia notificata alle parti costituite o comunicata ai loro avvocati che vi appongono il visto (cfr. Cass., Sez.

Un., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass. 31 gennaio 2013, n. 2259); ciò deriva anche dal quarto comma dell’art. 391, secondo cui in caso di rinuncia, non è pronunciata condanna alle spese se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente, o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale; l’accettazione della controparte rileva dunque unicamente quanto alla regolamentazione delle spese, stabilendo il secondo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. che, in assenza di accettazione, la sentenza che dichiara l’estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese;

2. va pertanto dichiarato estinto il giudizio di legittimità;

3. l’intervenuta immissione in ruolo consente di compensare tra le parti le spese processuali, stante peraltro la richiesta in tal senso avanzata dagli stessi ricorrenti;

4. non vi sono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) essendo il relativo obbligo di pagamento collegato al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014), condizione insussistente nella specie.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di legittimità; compensa le spese.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 18242-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 103, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che li rappresentano e difendono; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] E L’[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 12; -controricorrente - avverso la sentenza n. 8105/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 01/02/2016 R.G.N. 908/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] concorso presso ICE – mancata autorizzazione della PCM – rinuncia al ricorso R.G.N.18242/2016 Cron. Rep. Ud.13/04/2022 CC Rilevato che: RGN 18242/2016 Pag.1. la Corte di appello di Roma, con sentenza n. 8105/2015, rigettava l’impugnazione proposta (tra gli altri) da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo e [OSCURATO:PERSONA]Andrea e confermava la decisione di prime cure che aveva respinto la domanda dei predetti intesa ad ottenere l’accertamento del loro diritto perfetto ad essere assunti in ruolo presso l’ICE, in quanto vincitori di concorso pubblico, area funzionale C, posizione economica C1 e la condanna al risarcimento del danno da parte dell’Agenzia; riteneva la Corte territoriale che non sussistesse un diritto perfetto all’assunzione in quanto già nel bando di concorso era inserita una clausola, da valere quale condizione sospensiva, secondo la quale l’assunzione era subordinata all’autorizzazione della Presidenza del Consiglio; escludeva che tale clausola (che era anche riproduttiva di una precisa norma imperativa di rango primario, ossia dell’art. 66, d.l. n. 112/2008, conv. in l. n. 133/2008) potesse essere considerata meramente potestativa, e come tale nulla, non dipendendo l’evento condizionante dalla ‘mera volontà’di un terzo ma da ragioni di programmazione, controllo e contenimento della spesa pubblica da raffrontare con i risparmi di spesa derivanti dalle precedenti cessazioni dal servizio di altro personale del medesimo ente; rilevava che l’ICE si era tempestivamente attivato al fine di ottenere la necessaria autorizzazione con la conseguenza che nessun addebito era possibile muovere nei confronti dello stesso; 2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo e [OSCURATO:PERSONA]Andrea sulla base di tre motivi; 3. l’ICE ha resistito con controricorso; 4. successivamente i ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione. Considerato che: 1. è intervenuta rinuncia al ricorso dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo e [OSCURATO:PERSONA]Andrea determinata da sopravvenuta cessazione della materia del contendere per essere stati i predetti assunti nei ruoli dell’ICE, in quanto vincitori di concorso pubblico per titoli ed esami del 21/10/2010, assunti nei ruoli dell’ICE; non risulta alcuna formale accettazione; la suddetta ultima circostanza, non applicandosi l’art. 306 cod. proc. civ. al giudizio di cassazione, non rileva ai fini dell’estinzione del giudizio; la rinuncia al ricorso per cassazione, infatti, non ha carattere cosiddetto accettizio, che richiede, cioè, l’accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali (Cass. 23 dicembre 2005, n. 28675; Cass. 15 ottobre 2009, n. 21894; Cass. 5 maggio 2011, n. 9857; Cass. 26 febbraio 2015, n. 3971) ma pur sempre carattere recettizio, RGN 18242/2016 Pag.esigendo l’art. 390 cod. proc. civ. che essa sia notificata alle parti costituite o comunicata ai loro avvocati che vi appongono il visto (cfr. Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass. 31 gennaio 2013, n. 2259); ciò deriva anche dal quarto comma dell’art. 391, secondo cui in caso di rinuncia, non è pronunciata condanna alle spese se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente, o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale; l’accettazione della controparte rileva dunque unicamente quanto alla regolamentazione delle spese, stabilendo il secondo comma dell’art. 391 cod. proc. civ. che, in assenza di accettazione, la sentenza che dichiara l’estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese; 2. va pertanto dichiarato estinto il giudizio di legittimità; 3. l’intervenuta immissione in ruolo consente di compensare tra le parti le spese processuali, stante peraltro la richiesta in tal senso avanzata dagli stessi ricorrenti; 4. non vi sono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) essendo il relativo obbligo di pagamento collegato al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014), condizione insussistente nella specie. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio di legittimità; compensa le spese. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma de
Sentenza Cassazione n. 21619/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris