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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 marzo 2025

Cassazione n. 19962/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELL'[OSCURATO:PERSONA] (CUI 04IKF)P) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]Aglio; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione all'art. 99 cod. pen., è inammissibile poiché inerente al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata sulla corretta integrazione della recidiva reiterata, specifica ed infraquinquiennale, in considerazione del nutrito curriculum criminale del ricorrente, sintomatico di una più che accentuata pericolosità sociale); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 18/03/2025 [OSCURATO:PERSONA] sigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELL'[OSCURATO:PERSONA] (CUI 04IKF)P) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]Aglio; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione all'art. 99 cod. pen., è inammissibile poiché inerente al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata sulla corretta integrazione della recidiva reiterata, specifica ed infraquinquiennale, in considerazione del nutrito curriculum criminale del ricorrente, sintomatico di una più che accentuata pericolosità sociale); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18/03/2025 [OSCURATO:PERSONA] sigliere
Sentenza Cassazione n. 19962/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris