CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 17542/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CagliariUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte, depositate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale AldoEsposito, il quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Cagliari ha rigettatol’istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza, emessa dalGiudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari in data 23 settembre2025, che aveva applicato nei suoi confronti la misura della custodia cautelare incarcere per i reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, oggettodi provvisoria incolpazione ai capi 2), 18) e 19).2. Avverso la suddetta ordinanza ricorre per cassazione l’imputato, a mezzodel difensore di fiducia, deducendo un unico motivo, con cui lamenta, ex art. 606,comma 1, lett. c), cod. proc. pen., violazione dell’art. 309, commi 5 e 10, cod.proc. pen.Si afferma che, a seguito di deposito dell’istanza di riesame, avvenuto indata 15 ottobre 2025, nonostante la richiesta degli atti inviata dalla [OSCURATO:PERSONA] Tribunale del riesame (in data 16 ottobre 2025), nessun atto era stato tra-smesso dalla Procura, nel termine previsto dall’art. 309, comma 5, cod. proc. pen.,a nulla rilevando che tali atti fossero stati trasmessi in occasione del riesame pro-posto da altri coindagati, in assenza di una comunicazione del Pubblico Ministeroche attestasse che gli stessi dovevano essere riferiti anche alla posizione del Mur-gia.Si rileva, censurando, anche per questi motivi, il rigetto dell’eccezione daparte del Tribunale sardo, che gli unici atti pervenuti, in data 21 ottobre 2025,peraltro, dopo la scadenza del termine stabilito a pena di inefficacia della misura(decorrente dalla data di deposito dell’istanza di riesame e scaduto, quindi, nelcaso di specie, il 20 ottobre 2025), erano stati trasmessi dalla Cancelleria del Giu-dice per le indagini preliminari e riguardavano l’esecuzione della misura e l’inter-rogatorio di garanzia del [OSCURATO:PERSONA].Si chiede, pertanto, l’annullamento del provvedimento impugnato e la decla-ratoria di inefficacia della misura.3. Il P.G. di questa Corte ha reso le conclusioni scritte, indicate in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non supera il vaglio di inammissibilità.2. Le censure proposte dal ricorrente risultano, invero, del tutto generiche,presentando anche profili di manifesta infondatezza.2.1. Occorre premettere che, in materia di misure cautelari personali, si è piùvolte affermato che l'obbligo per l'autorità giudiziaria procedente di trasmettere alTribunale del riesame gli atti posti a fondamento dell'ordinanza impositiva di unamisura cautelare può essere adempiuto anche comunicando la loro avvenuta tra-smissione per analoghe procedure precedentemente svolte, purché nella comuni-cazione siano specificati gli estremi delle procedure medesime e gli atti siano an-cora reperibili presso il Tribunale del riesame al fine di consentirne l'agevole indi-viduazione e consultazione (così Sez. 3, n. 12485 del 28/01/2025, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 287813 – 01; Sez. 3, n. 49417 del 02/12/2009, Boussaidi, Rv. 246007 – 01;Sez. 1, n. 4306 del 17/10/2000, dep. 2001, Ciotti, Rv, 218443 - 01).Si è precisato, al riguardo (e deve essere ribadito), che, nei procedimenti,come quello odierno, con più imputati, la disposizione di cui all'art. 309, comma5, cod. proc. pen. in tema di trasmissione degli atti al Tribunale del riesame deveritenersi osservata allorché gli atti siano stati trasmessi allo stesso Tribunale aseguito di altra precedente richiesta di riesame avanzata da coimputati (Sez. 1, n.1100 del 08/02/1999, Gravagna, Rv. 212965 - 01), sicché l'art. 309 cod. proc.pen. non può ritenersi violato quando l'autorità precedente, nel termine prescritto,comunichi che gli atti si trovano presso il medesimo Tribunale, in quanto già tra-smessi relativamente a procedimento di riesame relativo ad altro indagato (Sez.1, n. 5046 del 13/07/2000, Abdelaall, Rv. 217010 - 01).2.2. Quanto alla decorrenza del termine, stabilito a pena di inefficacia dall’art.309, comma 5, cod. proc. pen., costituisce principio consolidato che il termine perfare dichiarazioni, depositare documenti o compiere atti in ufficio giudiziario, anorma dell'art. 172, comma 6, cod. proc. pen., si considera scaduto nel momentoin cui, secondo i regolamenti, l'ufficio viene chiuso al pubblico (Sez. U, n. 30 del27/09/1995, Mannino, Rv. 202901 - 01). Si è condivisibilmente spiegato (Sez. 2,n. 40777 del 19/07/2018, Calabrò, Rv. 274682 - 01; Sez. 4, n. 6849 del22/01/2004, Moscatiello, Rv. 227919 – 01; Sez. 4, n. 42963 del 04/10/2001,Monzeglio, Rv. 220579 - 01;) come l'orario di servizio e di lavoro del personaledegli uffici giudiziari (disciplinati dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazio-nale) siano del tutto distinti da quello di apertura al pubblico degli uffici stessi,orari relativamente ai quali nessuna norma impone la coincidenza; l'orario di ser-vizio e l'orario di lavoro non hanno alcuna rilevanza esterna e concernono il rap-porto tra pubblica amministrazione e personale alle sue dipendenze, mentre l'ora-rio di apertura al pubblico disciplina i tempi di accesso degli utenti all'ufficio giudi-ziario. Si è aggiunto che dopo il termine dell'orario di apertura al pubblico nessunpiersi qualsiasi altro atto (con ogni conseguenza di legge) se non il giorno succes-sivo, sempre nei limiti dell'orario di apertura al pubblico, anche se vi sia in ufficiopersonale in servizio.2.3. Ciò precisato in ordine alle coordinate ermeneutiche di riferimento, nelcaso di specie, il Tribunale del riesame ha rigettato, con motivazione del tuttoconforme ai principi sopra esposti, l’eccezione sollevata dalla difesa, dando atto(pag. 23 dell’ordinanza impugnata) che la Procura aveva comunicato l’avvenutatrasmissione degli atti in relazione ad altre procedure di riesame e che, essendopervenuti in data 21 ottobre 2025 ulteriori atti riguardanti la posizione del [OSCURATO:PERSONA](atti relativi all’esecuzione della misura e interrogatorio di garanzia), tale dovevaritenersi il dies a quo in relazione al termine di cui all’art. 310 cod. proc. pen., conscadenza il 31 ottobre 2025.Lo stesso ricorrente non nega che il Tribunale del riesame fosse già in pos-sesso degli atti, siccome già trasmessi a seguito di precedente richiesta di riesameda parte di altri coindagati (rimarcandone, anzi, l’illegittimo uso da parte del Col-legio), né deduce di non averli potuti consultare, limitando la propria doglianzaalla mancanza di una comunicazione formale, che, per tali ragioni, non integra unamancata trasmissione rilevante ai sensi dell’art. 309, comma 10, cod. proc. pen.2.4. Generica e manifestamente infondata risulta anche la censura relativaalla tardiva trasmissione degli atti relativi alla esecuzione della misura da parte delGiudice per le indagini preliminari.Come si evince dagli atti, cui questa Corte può accedere in ragione della na-tura dell’eccezione, l’istanza di riesame è stata depositata al portale deposito attipenali alle ore 18:43 e, quindi, correttamente, registrata il giorno successivo,quando la Cancelleria del Tribunale del riesame ha inviato richiesta di trasmissionedi copia degli atti per il [OSCURATO:PERSONA].In data 21 ottobre 2025 (nel rispetto del termine, decorrente dal 16 ottobre,con applicazione della regola generale dies a quo non computatur) la [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari ha trasmesso gli atti relativi alla esecuzionedella misura e all’interrogatorio di garanzia del [OSCURATO:PERSONA] come previsto dall’art. 309,comma 5, cod. proc. pen., a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 9 agosto2024, n. 114.È indubbio, quindi, che da tale data decorra il termine per la decisione per ilTribunale del riesame, correttamente rispettato con il deposito del dispositivo indata 30 ottobre 2025.3. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,nonché − apparendo evidente che il medesimo ha proposto il ricorso determinandola causa di inammissibilità per colpa (C. Cost., n. 186 del 2000) − al versamentodella sanzione pecuniaria, indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle am-mende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così deciso, il 4 marzo 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]